Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza
S.258 · titolo ufficiale: Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza
stato: esame in comm., ultima attività il 20/02/2024. proposto da Sen. Floridia Aurora ed altri, presentato il 26/10/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Delega al Governo)
1. Al fine di favorire l'effettiva e più ampia partecipazione popolare alla vita politica del Paese, garantendo e agevolando il diritto di voto, in attuazione degli articoli 3, secondo comma, e 48, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di modalità di esercizio del diritto di elettorato attivo da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune italiano diverso da quello in cui hanno la loro residenza anagrafica.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, perché su di esso siano espressi, entro venticinque giorni dalla data di assegnazione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.
Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere, per le cittadine e i cittadini che, per motivi di studio, si trovano per un determinato periodo in un comune italiano diverso da quello in cui hanno la loro residenza anagrafica, l'ammissione al voto con procedura speciale, al di fuori della sezione elettorale in cui sono iscritti ai sensi della normativa vigente; b) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui alla lettera a) alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché alle consultazioni referendarie indette ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione; c) individuare le categorie di studentesse e studenti ai quali è riconosciuta la facoltà di esercitare il diritto di voto nel comune in cui si trovano per motivi di studio alla data di svolgimento della consultazione elettorale o referendaria, secondo la procedura speciale di cui alla lettera a) ; d) definire forme e modalità di dichiarazione della volontà di avvalersi della facoltà di cui alla lettera c) , nonché quelle tecnico-organizzative per il suo esercizio, specificandone, altresì, le condizioni di legittimazione e i termini temporali; e) indicare le amministrazioni competenti nonché le modalità di raccordo e di coordinamento con la sezione elettorale in cui sono iscritti la studentessa o lo studente che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) , anche ai fini della registrazione del voto; f) garantire l'armonizzazione e il coordinamento della nuova disciplina con quella vigente.
Art. 3. (Invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal decreto legislativo di cui all'articolo 1 mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.