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Modifiche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane conseguente a fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare

S.263 · titolo ufficiale: Modifiche alla normativa in materia di scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane conseguente a fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso o similare

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 17/01/2023. proposto da Sen. De Cristofaro Peppe ed altri, presentato il 26/10/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1 Al del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a l'articolo 143 è sostituito dal seguente: « Art. 143. – (Scioglimento dei consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti) – 1 . Fuori dei casi previsti dall'articolo 141 del presente testo unico, i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi, che attestano la sussistenza di collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, del presente testo unico ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali, provinciali e delle città metropolitane, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. 2 . Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre membri scelti tra i soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 144, comma 2, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2- quater , del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 3 . Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo di massimo tre mesi, la commissione di cui al comma 2 termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni. Entro il termine di venti giorni dal deposito delle conclusioni, il prefetto comunica le risultanze dell'attività svolta dalla commissione, anche evidenziando specifiche criticità sulle quali si ritiene opportuno un riscontro, al sindaco o al rappresentante legale dell'ente locale il quale, entro venti giorni dalla comunicazione, sentiti anche i dirigenti eventualmente interessati, ha facoltà di inviare al prefetto una memoria scritta contenente eventuali controdeduzioni. Entro i successivi trenta giorni il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell'interno una relazione con allegate le risultanze dell'attività della commissione e l'eventuale memoria del sindaco o del rappresentante legale dell'ente locale. Nella relazione si dà conto dell'eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Nella relazione sono altresì indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi sia pendente un procedimento penale, il prefetto ha la facoltà di acquisire dal procuratore della Repubblica competente, in deroga all'articolo 329 del codice di procedura penale, ogni informazione che la procura non ritiene debba rimanere segreta per le esigenze del procedimento. 4 . Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3 ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate e i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l'interesse pubblico; la proposta indica, altresì, i soggetti ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale, provinciale o della città metropolitana comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. 5 . Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento e non sia applicata la misura prevista dal comma 4, qualora la relazione di cui al comma 3 rilevi la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale, provinciale o della città metropolitana, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, provvedendo alla sospensione cautelare del dipendente dall'impiego, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del dirigente dal rapporto di diritto pubblico o privato in essere, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli da parte di funzionari e dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento. 6 . Se a seguito degli accertamenti della commissione di cui al comma 2 si registrano forme di condizionamento di cui al comma 1 che coinvolgono esclusivamente il personale amministrativo dell'ente, il prefetto può proporre la nomina di un commissario straordinario che esercita anche le funzioni di direttore generale dell'ente, ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati. Il commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed esercita le funzioni a esso attribuite per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali e amministrative e provvede ad adottare i necessari provvedimenti di riorganizzazione burocratico-amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o similare. 7 . Qualora dalla relazione del prefetto emergano, riguardo ad uno o più settori amministrativi, situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate, tali da determinare un'alterazione delle procedure e da compromettere il buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali o provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, il prefetto può proporre al Governo, sulla base delle risultanze dell'accesso, al fine di far cessare le situazioni riscontrate e di ricondurre alla normalità l'attività amministrativa dell'ente, la nomina di un commissario straordinario per le funzioni gestionali e amministrative dell'ente locale, che eserciti anche le funzioni di direttore generale dell'ente, ai sensi del presente testo unico, con poteri di avocazione delle funzioni gestionali, amministrative e finanziarie dei servizi interessati. Il prefetto, nella proposta di nomina, individua, fatti salvi i profili di rilevanza penale, i prioritari interventi di risanamento da compiere. La nomina avviene con decreto del Ministro dell'interno. Il commissario straordinario resta in carica per un periodo di diciotto mesi, indipendentemente dalle consultazioni elettorali e amministrative e provvede ad adottare i necessari provvedimenti di riorganizzazione burocratico-amministrativa finalizzati a contrastare ogni possibile forma di condizionamento di tipo mafioso o similare. 8 . Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, i commissari incaricati ai sensi dei commi 5, 6 e 7 sono autorizzati ad assumere personale a tempo determinato ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, o ad attivare anche in deroga alla normativa vigente, la mobilità obbligatoria presso altro ente. 9. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di cui all'articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento. 10 . Se dalla relazione di cui al comma 3 emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra i singoli amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell'interno trasmette la relazione all'autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La relazione e i decreti emessi sono resi pubblici nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno. 11 . Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l'adozione di altri provvedimenti di cui al comma 5, 6 e 7, il Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell'attività di accertamento. 12 . Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno. Al decreto sono allegate la proposta del Ministro dell'interno, la memoria di controdeduzione dell'ente e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga motivatamente di mantenere la riservatezza su parti della proposta o della relazione, nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario. 13 . Il decreto di scioglimento ha effetto per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabile fino al massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono in occasione del turno annuale ordinario di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182. Nel caso in cui la scadenza della durata dello scioglimento cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni si svolgono in un turno straordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni è fissata ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del 1991. L'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel comma 4. 14 . Fatta salva ogni altra misura interdittiva e accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile. 15 . Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende i soggetti e gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ricoperto e ad essa connesso, assicurando la provvisoria amministrazione dell'ente locale mediante invio di commissari all'uopo designati ai sensi dei commi 6 e 7. La sospensione non può eccedere la durata di novanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 12 decorre dalla data del provvedimento di sospensione. 16 . Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, ai sensi del presente articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo, ancorché ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141 »; b l'articolo 144 è sostituito dal seguente: « Art. 144. – (Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio) – 1 . Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143 è nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione è composta da tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile. 2 . Presso il Ministero dell'interno è costituito uno speciale elenco a cui possono accedere, per titoli, funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza, tra i quali sono scelti i commissari componenti delle commissioni di indagine, dei comitati di sostegno e monitoraggio, il commissario straordinario e i tre componenti delle commissioni straordinarie. In caso di insufficienza numerica dei soggetti iscritti nell'elenco medesimo i commissari sono scelti tra i funzionari della carriera prefettizia non iscritti nell'elenco. L'elenco è trasmesso, anche in caso di aggiornamento, alle Camere. 3 . Presso il Ministero dell'interno è istituito, con personale dell'amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione ordinaria. 4 . Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità, i criteri e i requisiti per la costituzione dell'elenco di cui al comma 2. I membri della commissione straordinaria devono dedicarsi in via esclusiva alle funzioni loro assegnate e almeno uno, anche a turno, deve assicurare la propria presenza presso la sede dell'ente locale durante il normale orario lavorativo e la sua reperibilità in caso di urgenza fuori di tale orario. 5 . Il comitato di sostegno e monitoraggio verifica, per i cinque anni successivi alla conclusione della gestione straordinaria, il buon andamento e l'imparzialità degli enti locali, in particolare per quanto riguarda il buon funzionamento dei servizi e la correttezza delle procedure per l'assegnazione di incarichi, servizi, appalti e altri compiti. A tal fine invia al prefetto, ogni novanta giorni, una relazione sulla gestione dell'ente. 6 . Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinata l'istituzione di un organo di rappresentanza dei cittadini e del mondo dell'associazionismo, che coadiuva la commissione straordinaria di cui al presente articolo per tutto il periodo di commissariamento. Il decreto di cui al primo periodo definisce, altresì, i compiti e il funzionamento di tale organo »; c all'articolo 145, dopo le parole: « su richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, » sono inserite le seguenti: « o dei commissari comunque nominati ai sensi dell'articolo 143, commi 5, 6 e 7, ».

2 (Modifica al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125)

1 All'articolo 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 7 è sostituito dai seguenti: « 7. Per fronteggiare le esigenze di riorganizzazione strutturale, necessaria ad assicurare il processo di risanamento amministrativo e di recupero della legalità, gli enti locali che versino nelle condizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati ad assumere, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, fino ad un massimo di 10 unità di personale a tempo determinato, ai sensi degli articoli 90, comma 1, 108 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per tali enti non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per il periodo di scioglimento degli organi consiliari, ai sensi dell'articolo 143 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e per il periodo di cinque anni immediatamente successivi alla scadenza del predetto periodo. 7- bis . I contratti a tempo determinato relativi alle unità di personale assunti ai sensi del comma 7, possono essere prorogati dagli enti locali, anche in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, al termine del periodo di commissariamento, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Ai relativi oneri, si fa fronte a valere sul Fondo di cui all'articolo 106- bis del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui dotazione è incrementata per un importo pari a 15 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

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