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Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

S.276 · titolo ufficiale: Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

stato: assorbito, ultima attività il 31/10/2024. proposto da Sen. Gelmini Mariastella ed altri, presentato il 02/11/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche.

2 Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

3 La presente legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.

4 Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2 (Classificazione dei comuni montani)

1 Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce contestualmente l'elenco dei comuni montani. Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.

2 Entro il 30 settembre di ogni anno l'ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3 Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

3 (Strategia nazionale per la montagna italiana)

1 La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.

2 La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali,di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.

3 Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato « Tavolo ». Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano tre rappresentanti delle regioni, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane)

1 A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia: a gli interventi indicati nelle lettere da a) a f) del citato comma 593 nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021; b la SNAMI; c gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2 Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.

3 Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.

4 Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.

5 Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

5 (Professioni della montagna)

1 La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.

2 La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

6 (Relazione annuale)

1 Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

7 (Sanità di montagna)

1 Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori sociosanitari presso strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.

2 Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

3 Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

4 Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b) , e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

8 (Scuole di montagna)

1 Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.

2 Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 15 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.

3 Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.

4 Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.

5 Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.

6 Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale del finanziamento e l'importo di euro 2.500.

7 Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b) , e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

8 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

9 Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

9 (Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1 I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.

2 La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socioeconomico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

10 (Salvaguardia dei pascoli montani)

1 Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni ai fini dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

2 A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

11 (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1 Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

2 Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.

3 Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.

4 Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5 I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 -bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

12 (Rifugi di montagna)

1 Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2 Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.

3 I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

13 (Finalità della fiscalità montana)

1 Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.

2 Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

14 (Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)

1 Alle piccole imprese e alle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2023, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.

2 L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

3 Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.

4 Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5 Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

15 (Agevolazione « Io resto in montagna »)

1 In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b) , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari: a al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500; b all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2 La detrazione di cui al comma 1, denominata agevolazione « Io resto in montagna », è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3 Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b) , del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

4 Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

5 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6 Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

16 (Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1 Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: « I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni ».

2 La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2023 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

17 (Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1 Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.

2 Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

3 Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.

4 Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.

5 Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

18 (Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1 Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

19 (Abrogazioni)

1 Sono abrogati: a gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991; b gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; c gli articoli 1, 2, 5 -bis , 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2 Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

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