Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa
S.286 · titolo ufficiale: Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 08/03/2023. proposto da Sen. Testor Elena, presentato il 04/11/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Finalità)
1 La presente legge ha lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa, il cui numero di appartenenti è inferiore alle 10.000 unità sul territorio nazionale. Al fine di beneficiare delle misure previste dalla presente legge, gli appartenenti ad una minoranza linguistica a rischio di scomparsa devono risiedere in comuni con una popolazione censita pari o inferiore alle 5.000 unità e devono essere non meno del 15 per cento della popolazione residente nei comuni, in conformità all'articolo 7, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
2 (Agevolazioni a favore delle imprese)
1 Per le nuove imprese e per quelle già esistenti nei comuni di cui all'articolo 1, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, è istituita ai sensi del presente articolo una Zona economica speciale (ZES).
2 Per i primi cinque periodi d'imposta, le imprese di cui al comma 1 possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni: a riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES); b riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); c deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti dalle imprese medesime e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche; d deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI); e ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; f riduzione del 50 per cento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende; g decontribuzione fiscale del 22 percento per l'apertura e il mantenimento di attività commerciali e di ricezione turistica; h agevolazioni fiscali per le imprese che realizzano servizi internet ad alta velocità, finalizzati ad incentivare pratiche di telelavoro e a favorire la crescita delle imprese del territorio.
3 Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese agricole o di allevamento di bestiame, i comuni di cui all'articolo 1 possono concedere gratuitamente, per un periodo di almeno quindici anni, ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni, l'utilizzo di terreni agricoli demaniali di proprietà comunale per attività agricole e zootecniche. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle aziende dei medesimi settori già operanti nel territorio del comune.
3 (Agevolazioni per le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa)
1 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1 le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa possono usufruire delle seguenti agevolazioni: a al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato nei comuni di cui all'articolo 1 è riconosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro erogato esclusivamente entro il primo anno di vita. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo dell'assegno è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159, non superiore a 7.000 euro annui; b al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, agli studenti dei comuni di cui all'articolo 1 che compiono diciotto anni di età nell'anno 2023 è assegnata una Carta elettronica. La Carta elettronica, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2023, finalizzata all'acquisto di materiale utile allo studio della lingua della minoranza, può anche essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta elettronica non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili; c i contribuenti dei comuni di cui all'articolo 1 che ristrutturano, ai sensi dell'articolo 16- bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le abitazioni e le parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dei comuni medesimi possono detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 70 per cento delle spese nel caso in cui siano già residenti nel comune o l'80 per cento delle spese nel caso in cui spostino la propria residenza nel comune; d i residenti dei comuni di cui all'articolo 1 possono detrarre dall'imponibile IRPEF il 50 per cento della somma impiegata per l'acquisto dell'abbonamento ad ogni mezzo di trasporto pubblico utile al raggiungimento del posto di lavoro o del luogo di studio dal comune di residenza.
4 (Copertura finanziaria)
1 Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.