Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista
S.297 · titolo ufficiale: Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 23 giugno 1927, n. 1188, in materia di divieto di intitolare strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici a esponenti del partito o dell'ideologia fascista
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 06/02/2024. proposto da Sen. Verini Walter ed altri, presentato il 07/11/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, è inserito il seguente: « Art. 4- bis . – 1 . È vietata l'intitolazione di strade, piazze e altri luoghi o edifici pubblici la cui denominazione è di competenza della pubblica amministrazione a esponenti del partito o dell'ideologia fascista. 2 . Il divieto di cui al comma 1 si applica in ogni caso in relazione a coloro che hanno ricoperto ruoli dirigenziali nel Partito nazionale fascista o nel Partito fascista repubblicano, ovvero che hanno pubblicamente promosso la campagna per la difesa della razza che condusse all'approvazione delle cosiddette “leggi razziali” fasciste o che vi abbiano partecipato o aderito, ovvero che hanno rivestito cariche politiche, istituzionali o dirigenziali nella Repubblica sociale italiana, ovvero che sono stati condannati per crimini di guerra commessi nel periodo tra il 31 ottobre 1922 e il 25 luglio 1943, ovvero che sono stati condannati per la violazione delle norme della legge 20 giugno 1952, n. 645, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, o degli articoli 604- bis e 604- ter del codice penale ».