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Ratifica convenzioni salute e sicurezza sul lavoro

S.330 · titolo ufficiale: Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

stato: approvato, ultima attività il 21/02/2023. proposto da Sen. Craxi Stefania Gabriella Anastasia ed altri, presentato il 16/11/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Autorizzazione alla ratifica)

1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni: a Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006.

2 (Ordine di esecuzione)

1 Piena e intera esecuzione è data alle Convenzioni e al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 della Convenzione e dall'articolo 8 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , e dall'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) .

3 (Clausola di invarianza finanziaria)

1 Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2 Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4 (Entrata in vigore)

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

scheda ufficiale sul sito del Senato