Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive
S.333 · titolo ufficiale: Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 07/02/2023. proposto da Sen. Parrini Dario, presentato il 16/11/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Diritto di associazione in partiti e promozione del metodo democratico)
1 Tutti i cittadini possono liberamente associarsi in partiti ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. La presente legge detta norme dirette a rendere effettivo il diritto dei cittadini di concorrere con metodo democratico, mediante la loro associazione in partiti, movimenti e gruppi politici, alla determinazione della politica nazionale. Essa reca inoltre disposizioni per la promozione della trasparenza dell'attività dei partiti, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
2 I partiti promuovono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della Repubblica attraverso l'organizzazione sociale della rappresentanza politica, la formulazione dei programmi di governo e la presentazione di proprie liste di candidati alle elezioni delle istituzioni rappresentative nazionali, locali ed europee.
3 Ai sensi della presente legge per « partiti » si intendono le associazioni, i movimenti e i gruppi politici organizzati che partecipano alle competizioni elettorali. Tutti i partiti sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto in conformità agli articoli 2 e 3, che promuova la partecipazione degli iscritti alle scelte politiche del partito e ne garantisca un funzionamento interno democratico.
4 Al fine di promuovere l'adozione del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione nella selezione dei candidati alle elezioni delle istituzioni rappresentative e l'effettiva partecipazione degli iscritti alle loro scelte, la Repubblica fornisce ai partiti spazi pubblici per lo svolgimento di assemblee degli iscritti finalizzate alla selezione democratica delle candidature per le elezioni degli organi comunali e del Parlamento nazionale, nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
5 I partiti che si avvalgono di una procedura di selezione democratica dei candidati di cui agli articoli 6 e 7 hanno diritto alla previsione di spazi gratuiti specificamente dedicati per svolgere la loro propaganda politica nei canali televisivi e radiofonici, nazionali e regionali, della RAI – Radiotelevisione italiana Spa.
6 Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui agli articoli 6 e 7 costituiscono principio fondamentale per la legislazione regionale, ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla selezione dei candidati a Presidente di regione e dei candidati a consigliere regionale.
2 (Statuto dei partiti)
1 I partiti sono associazioni riconosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
2 Lo statuto del partito, redatto ai sensi dell'articolo 3, e le eventuali modificazioni apportate allo stesso sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, istituito ai sensi dell'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, o dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto.
3 I partiti che intendono avvalersi dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il proprio statuto a quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.
3 (Contenuto minimo degli statuti)
1 Ogni partito, al fine di assicurare l'adozione del metodo democratico nella vita interna dell'associazione, indica nel proprio statuto: a i princìpi politici ai quali il partito ispira la propria azione, che costituiscono lo scopo dell'associazione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli organi rappresentativi ed esecutivi del partito; b gli organi dirigenti e gli organi rappresentativi del partito a livello nazionale e territoriale, le loro competenze, le modalità della loro elezione e la loro durata; c le procedure democratiche richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito e l'indicazione dei casi e delle modalità di partecipazione degli iscritti anche attraverso referendum o altre forme di consultazione; d i diritti e i doveri degli iscritti e in particolare: 1 le modalità di iscrizione al partito; 2 le cause di rigetto motivato della domanda di iscrizione, contro il quale deve essere sempre ammesso il ricorso agli organi di garanzia del partito; 3 le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 4 le garanzie della libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di voto degli iscritti in tutti gli organi e le sedi decisionali ai quali essi partecipano; 5 gli organi, interni al partito, di garanzia dei diritti degli iscritti, le loro attribuzioni e le modalità della loro composizione quali organi imparziali e indipendenti dagli organi rappresentativi e dirigenti del partito; 6 le forme e le procedure dei contenziosi davanti agli organi di garanzia in tema di violazioni dello statuto; 7 le misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le procedure di ricorso davanti agli organi di garanzia, assicurando il diritto alla difesa e il principio del contraddittorio; e le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando, quando è prevista, l'effettiva segretezza del voto; la previsione di un termine, comunque non inferiore nel minimo a sei mesi, a decorrere dal quale chi si iscrive per la prima volta può esercitare il proprio diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni interne e ricoprire cariche, uffici o altre funzioni comunque denominate all'interno del partito; il limite massimo di mandati relativi a incarichi interni al partito; f le misure idonee a garantire la regolarità, la trasparenza e la democraticità delle procedure di voto elettronico nel caso in cui alcune decisioni del partito siano demandate al voto online degli iscritti su piattaforme informatiche, assicurando l'integrità, l'autenticità e la segretezza del voto, nonché il pieno rispetto dei diritti e delle libertà degli iscritti quanto al trattamento in forma anonima dei dati personali; g le modalità e i tempi prestabiliti per la diffusione e la certificazione dei risultati del voto online dopo la chiusura delle votazioni, assicurando un'adeguata protezione del voto da alterazioni e manipolazioni; h le modalità per assicurare negli organi collegiali che nessun genere sia rappresentato in misura superiore al 55 per cento; i i criteri con i quali sono assicurate la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi del partito e la loro partecipazione alla gestione delle risorse pubbliche e private conferite per legge al partito; l la cadenza delle assemblee congressuali nazionali e regionali; le garanzie con le quali è assicurata la partecipazione delle minoranze, ove presenti, negli organi collegiali non esecutivi; m le procedure aggravate per le modifiche dello statuto, del simbolo e della denominazione del partito, che devono sempre comportare la consultazione di tutti gli iscritti; n i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra gli organi nazionali e le articolazioni territoriali del partito; le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle articolazioni territoriali del partito; o un codice etico che contenga l'insieme dei princìpi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi; p le modalità di selezione democratica delle candidature per il Parlamento europeo, per il Parlamento nazionale, per i consigli regionali, provinciali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di Presidente della regione; le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi nella selezione delle candidature per le cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione; q l'attribuzione della rappresentanza legale del partito a un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle banche; la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e all'allocazione delle risorse finanziarie; r la nomina di un collegio sindacale composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i sindaci delle società per azioni bancarie; s l'attribuzione a una società di revisione iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'articolo 43, comma 1, lettera i) , del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del compito di certificare il rendiconto di esercizio.
2 Lo statuto indica l'indirizzo della sede legale del partito nel territorio dello Stato, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale.
3 Lo statuto può contenere norme integrative adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
4 Nello statuto è descritto il simbolo, che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito. Il simbolo può anche essere allegato in forma grafica. Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito esistente.
5 Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti si applicano le disposizioni del codice civile e le norme previste dall'ordinamento giuridico vigente.
4 (Responsabilità politica degli eletti nei confronti del partito e divieti a tutela della libertà del mandato degli eletti)
1 L'eletto del partito alle elezioni comunali, regionali e per il rinnovo del Parlamento nazionale, nonché dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, anche se non iscritto al partito, è politicamente responsabile per tutta la durata del mandato delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle funzioni rappresentative, oltre che nei confronti degli elettori del collegio o della circoscrizione in cui è avvenuta la sua elezione, nei confronti del partito che lo ha candidato nelle sue liste o con il suo contrassegno.
2 È fatto divieto al partito di inserire nello statuto, nel codice etico, in altri documenti che regolano i comportamenti degli eletti o in accordi fatti sottoscrivere ai propri candidati o eletti nelle proprie liste o con il proprio contrassegno: a norme o clausole volte a vincolare le opinioni espresse o i voti dati dall'eletto nell'esercizio delle proprie funzioni; b norme o clausole che obbligano l'eletto a erogare un contributo economico a soggetti che svolgono attività di supporto organizzativo, finanziario, comunicativo o culturale al partito o ai gruppi parlamentari o consiliari riconducibili al partito; c norme o clausole che obbligano l'eletto a pagare somme a titolo di penale o di risarcimento al partito o ai soggetti ad esso collegati di cui alla lettera b) , in caso di espulsione, abbandono, dissenso politico o dimissioni dai gruppi parlamentari o consiliari riconducibili al partito.
5 (Trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature)
1 I partiti istituiscono nei rispettivi siti internet un'apposita sezione, denominata « Trasparenza », che rispetti i princìpi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione è pubblicato lo statuto, dando particolare evidenza alle modalità democratiche delle quali il partito si serve per la selezione delle candidature.
2 Nei casi in cui il partito sia iscritto nel registro dei partiti politici, nella sezione « Trasparenza » del sito internet devono essere consultabili il rendiconto di esercizio e tutti gli altri dati indicati dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
3 La Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, verifica il rispetto degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo e, ove ravvisi un inadempimento totale o parziale, indica al partito quali integrazioni siano necessarie. Il partito deve conformarsi alle suddette indicazioni entro i successivi quindici giorni. Ove l'inadempimento permanga, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
6 (Facoltà di svolgere elezioni primarie trasparenti)
1 Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei candidati e delle liste elettorali, i legali rappresentanti di ciascun partito ovvero di più partiti tra loro coalizzati possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire elezioni primarie per la selezione dei loro candidati alle assemblee rappresentative nonché alle cariche di sindaco e di Presidente di regione. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano un apposito regolamento redatto dagli organi di garanzia del partito o dei partiti tra loro coalizzati, nel quale sono stabilite le forme e le condizioni per la presentazione delle candidature, nonché i nominativi dei componenti delle commissioni elettorali scelti sulla base di criteri che ne assicurino l'imparzialità. Il regolamento di cui al presente comma deve garantire la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature.
2 L'ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le elezioni stesse. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno antecedente il termine per la presentazione dei candidati e delle liste elettorali di cui al comma 1. Ove siano richieste da più partiti o coalizioni di partiti per la medesima consultazione elettorale, le elezioni primarie si svolgono nello stesso giorno. Qualora si tengano più elezioni primarie per la medesima consultazione elettorale, ciascun cittadino può partecipare ad una sola di esse.
3 Si applica alle elezioni primarie la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare l'importo pari a un quinto delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.
4 Sono elettori delle elezioni primarie tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del partito o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'estensione del diritto di elettorato attivo anche ad altri soggetti, ovvero agli stranieri residenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e studenti fuori sede.
5 L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione agli iscritti da almeno sei mesi al partito o ad uno dei partiti della coalizione che hanno deliberato l'indizione di elezioni primarie della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni stesse mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet del Ministero dell'interno e nel sito internet del partito o della coalizione dei partiti che hanno deliberato l'indizione delle elezioni primarie.
6 Il voto è personale, diretto ed eguale, libero e segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per la carica per cui è indetta la consultazione elettorale. È selezionato l'aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti. In caso di rinuncia, impedimento o morte dell'aspirante selezionato, subentra l'aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione. Qualora sia stata avanzata una sola candidatura, non si svolgono le ulteriori fasi del procedimento elettorale e il candidato è dichiarato vincitore. Ciascun elettore ha il diritto di votare per tre candidati da collocare nelle liste da presentare alle elezioni delle assemblee rappresentative. È selezionata la lista di candidati per le assemblee rappresentative composta nell'ordine da coloro che hanno conseguito il numero più alto di voti, fino al completamento della lista. Il regolamento di cui al comma 1 deve garantire la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature.
7 (Facoltà di designazione dei candidati da parte di assemblee rappresentative degli iscritti)
1 Entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste elettorali, i legali rappresentanti di ciascun partito, ovvero di più partiti tra loro coalizzati, possono richiedere all'ufficio elettorale competente di indire le elezioni di un'assemblea dei delegati degli iscritti al partito, ovvero ai partiti tra loro coalizzati, per la designazione dei candidati alle assemblee rappresentative nonché alle cariche di sindaco e di Presidente di regione. Unitamente a tale richiesta i medesimi soggetti depositano il regolamento e i nominativi previsti dall'articolo 6, comma 1. Il regolamento dell'assemblea dei delegati deve in ogni caso garantire la pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature.
2 L'ufficio elettorale competente, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni in cui si svolgono le consultazioni elettorali per le assemblee rappresentative e per le cariche di sindaco e di Presidente di regione, stabilisce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni dell'assemblea dei delegati. Queste devono svolgersi in un solo giorno compreso tra il quarantesimo e il settantesimo giorno successivo allo scadere del termine di cui al comma 1. Ove siano richieste da più partiti o coalizioni di partiti per la medesima consultazione elettorale, le elezioni delle assemblee di delegati si svolgono nello stesso giorno. Si applica ad esse la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali.
3 L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione agli iscritti da almeno sei mesi al partito o ad uno dei partiti della coalizione dello svolgimento dell'elezione dell'assemblea dei delegati. Il voto è espresso a scrutinio segreto. L'assemblea dei delegati degli iscritti al partito, ovvero ai partiti tra loro coalizzati, si riunisce entro il quindicesimo giorno successivo a quello fissato per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 2 per la designazione dei candidati alle assemblee rappresentative, nonché alle cariche di sindaco e di Presidente di regione. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun delegato ha il diritto di votare per un solo candidato per la carica di sindaco e di Presidente di regione e per cinque candidati da collocare nelle liste da presentare alle elezioni delle assemblee rappresentative. Sono selezionati l'aspirante candidato per le cariche monocratiche che ottiene il numero più alto di voti, nonché la lista di candidati per le assemblee rappresentative composta nell'ordine da coloro che hanno conseguito il numero più alti di voti, fino al completamento della lista.
4 L'organo esecutivo del partito, o di uno dei partiti della coalizione, a livello nazionale, regionale o locale corrispondente a quello dell'assemblea dei delegati può, entro cinque giorni della designazione dei candidati, fare opposizione alla decisione dell'assemblea dei delegati. In caso di opposizione il voto dell'assemblea dei delegati deve essere ripetuto. Il risultato della seconda deliberazione dell'assemblea dei delegati è definitivo.
8 (Copertura finanziaria)
1 Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 31 gennaio 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
2 Qualora le misure di cui al comma 1 non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e una riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma 1, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 luglio 2023, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.