le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore ferroviario

S.343 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici dei lavoratori del settore ferroviario

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 31/01/2023. proposto da Sen. Pirro Elisa ed altri, presentato il 17/11/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Pensionamento anticipato)

1 In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni e addetto alla manovra, al traghettamento o alla formazione dei treni e il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2 Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, a cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo, è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

2 (Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1 Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « legge 23 dicembre 1999, n. 488 » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni e di addetto alla manovra, al traghettamento o alla formazione dei treni e del personale imbarcato a bordo delle navi traghetto ».

scheda ufficiale sul sito del Senato