Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto
S.346 · titolo ufficiale: Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 15/12/2022. proposto da Sen. Pirovano Daisy ed altri, presentato il 21/11/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto)
1 La Repubblica riconosce il 28 aprile quale « Giornata in memoria delle vittime dell'amianto », di seguito denominata « Giornata », al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare.
2 Nella Giornata possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di costruire una memoria condivisa di sensibilizzazione in ordine alla prevenzione e alla bonifica dall'amianto.
3 La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.
4 Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2 (Assegnazione di un riconoscimento onorifico)
1 Ai comuni sede di attività produttive un tempo adibite alla lavorazione, alla produzione e all'utilizzo di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, ovvero di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto, la cui popolazione sia stata sottoposta a un'esposizione diffusa, per motivi professionali e non, e abbia registrato un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate, è assegnata, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una speciale medaglia che può essere apposta sul gonfalone del comune, con relativo attestato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, a memoria del sacrificio dei lavoratori e della popolazione colpita.
3 (Presentazione della documentazione ai fini dell'assegnazione del riconoscimento onorifico)
1 Le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sono corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema, nonché di un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi, allegando a supporto della richiesta eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.
2 Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4, tutta la documentazione raccolta è devoluta all'Archivio centrale dello Stato.
4 (Commissione per l'esame delle domande)
1 Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di cinque membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da una persona da lui delegata, composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.
2 La commissione, nell'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, può avvalersi del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni dei soggetti danneggiati o scelti tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.
3 La commissione si insedia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, oltre all'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico, procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche della medaglia, che reca la scritta « La Repubblica italiana ricorda », e dell'attestato previsti dal comma 1 dell'articolo 5.
4 Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5 (Conferimento del riconoscimento onorifico)
1 Il riconoscimento onorifico, di cui all'articolo 2, consiste nel conferimento di una medaglia e di un attestato a firma del Presidente della Repubblica, che sono consegnati annualmente ai comuni nel corso di una cerimonia.
6 (Disposizione finanziaria)
1 Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2 Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.