Disposizioni a sostegno dei parchi regionali
S.363 · titolo ufficiale: Disposizioni a sostegno dei parchi regionali
stato: esame in comm., ultima attività il 23/04/2024. proposto da Sen. Romeo Massimiliano ed altri, presentato il 23/11/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Finalità e ambito)
1 Al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, la presente legge definisce un meccanismo di supporto economico e finanziario in favore dei parchi regionali di cui all'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ad integrazione dell'attuale sistema di finanziamento degli stessi da parte delle regioni.
2 (Fondo per i parchi regionali)
1 Al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, con particolare attenzione al ruolo strategico dei parchi regionali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per i parchi regionali, con dotazione iniziale di 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, destinato al finanziamento delle attività e delle misure di cui al comma 3 e delle misure incentivanti di cui all'articolo 3.
2 Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva, con proprio decreto, il Piano di riparto del Fondo destinato ai parchi regionali, ed entro il 31 dicembre di ogni anno lo stesso Ministro provvede ad aggiornare l'elenco dei parchi regionali.
3 Il Piano di cui al comma 1, in base alle disponibilità finanziarie, è inteso a: a definire linee strategiche, finalità, programmi e progetti coerenti con la protezione ambientale, la mitigazione dei cambiamenti climatici, il contrasto del dissesto idrogeologico, il recupero e restauro delle aree di valore naturalistico degradate, le opere e le infrastrutture, anche al fine di garantire l'accessibilità e la fruizione del parco a visitatori con mobilità ridotta e portatori di handicap ; b individuare i criteri, le strategie e i programmi, con particolare riferimento al settore dell'informazione e dell'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, e in linea con gli impegni derivanti dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dal Green Deal europeo e dalle nuove strategie europee per la biodiversità, e in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3 (Incentivi)
1 Al fine di potenziare il contributo dei parchi regionali alla protezione della biodiversità, al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento e al risparmio energetico, alla diffusione delle fonti di energia rinnovabile e a basso impatto ambientale, all'economia circolare, alla coesione sociale e territoriale, al turismo sostenibile ed ecocompatibile, alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale, a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, possono essere individuate, nel rispetto della normativa europea, misure di sostegno e di incentivo degli investimenti ecocompatibili e ecosostenibili a favore di soggetti pubblici e privati, in territori o comuni ricadenti per almeno il 45 per cento all'interno di un parco regionale.
4 (Disposizioni Finanziarie)
1 Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 50 milioni di euro complessivi per il triennio 2023-2025, ripartiti in 20 milioni di euro per l'anno 2023, 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, nei trienni successivi a quello del 2023-2025, è definita annualmente con legge di bilancio.