Rappresentanza di interessi
S.368 · titolo ufficiale: Disciplina dell'attività di rappresentanza degli interessi particolari e istituzione del registro pubblico dei rappresentanti di interessi
stato: esame in comm., ultima attività il 14/10/2026. proposto da Sen. Fregolent Silvia, presentato il 24/11/2022.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
1 (Oggetto e finalità)
1 La presente legge disciplina l'attività di rappresentanza degli interessi particolari, intesa come attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, che i rappresentanti di interessi particolari, incaricati dai soggetti portatori di tali interessi, svolgono presso i decisori pubblici, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti.
2 La presente legge, in attuazione dei princìpi di pubblicità, di partecipazione democratica e di trasparenza dei processi decisionali, è volta ad assicurare ai decisori pubblici una più ampia base informativa sulla quale fondare le proprie scelte nonché una maggiore autonomia in fase decisionale, in conformità a quanto disposto dal diritto dell'Unione europea.
2 (Definizioni)
1 Ai fini della presente legge si intende per: a « attività di rappresentanza di interessi particolari »: ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta dai rappresentanti di interessi particolari, di cui alla lettera b), attraverso la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, nonché lo svolgimento di ogni altra attività diretta a concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; b « rappresentanti di interessi particolari »: i soggetti che rappresentano, presso i decisori pubblici di cui alla lettera d), su incarico dei portatori di interessi particolari, di cui alla lettera c) , interessi particolari leciti volti a incidere sui processi decisionali pubblici in atto o ad avviare nuovi processi decisionali pubblici, di cui alla lettera e) ; c « portatori di interessi particolari »: persone, enti, società o associazioni che, per lo svolgimento delle attività di rappresentanza di interessi particolari, incaricano rappresentanti di interessi particolari; i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interessi particolari uno o più incarichi professionali aventi ad oggetto lo svolgimento della citata attività; d « decisori pubblici »: coloro che, in ragione del proprio ufficio pubblico, concorrono alle decisioni pubbliche e, in particolare, ciascun membro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Governo, compresi i vice ministri e i sottosegretari di Stato, i titolari degli incarichi di vertice degli enti territoriali e degli enti pubblici nonché i titolari di incarichi di funzione dirigenziale delle amministrazioni pubbliche; e « processi decisionali pubblici »: ogni procedimento di formazione degli atti normativi e dei provvedimenti amministrativi generali.
3 (Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)
1 È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato « Registro ». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. I dati inseriti nel Registro sono di tipo aperto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-ter) , del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico mediante i sistemi di identificazione informatica previsti all'articolo 64, commi 2 -quater e 2- nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2 Il Registro sostituisce ogni altro registro per l'iscrizione di rappresentanti di interessi già istituito alla data di entrata in vigore della presente legge.
3 I soggetti che intendono svolgere l'attività di rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.
4 Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione.
5 Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati trimestralmente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto: a i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di rappresentanza di interessi; b i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione; c le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.
6 Non possono iscriversi nel Registro: a i minori di anni diciotto; b i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) , per la sola durata del loro mandato; c i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il periodo di durata dell'incarico; d i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il periodo di durata dell'incarico; e gli iscritti all'Ordine dei giornalisti; f i titolari di incarichi di funzione dirigenziale conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata del loro incarico; g coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici; h coloro che esercitano funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o enti privati di cui all'articolo 2 -bis , comma 2, lettera c) , del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per la durata dell'incarico.
7 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, secondo le modalità stabilite con proprio regolamento da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per sottoporlo a procedura di consultazione pubblica. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro, all'esito della procedura di consultazione pubblica, è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale .
8 Il Registro è pubblicato e reso consultabile anche nei siti internet istituzionali degli enti o organismi cui appartengono i soggetti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) , della presente legge, all'interno della sezione « Amministrazione trasparente » di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4 (Codice di deontologia dei rappresentanti di interessi)
1 L'iscrizione nel Registro è subordinata all'impegno scritto del rappresentante di interessi particolari a rispettare un codice di deontologia, di seguito denominato « codice », in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di rappresentanza di interessi particolari.
2 Il codice è adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti e i portatori di interessi particolari che ne hanno fatto richiesta secondo le modalità pubblicate nella sezione dedicata.
3 Il codice è pubblicato, il giorno seguente alla sua adozione, nella sezione dedicata.
5 (Obblighi degli iscritti nel Registro e rapporto sull'attività di rappresentanza di interessi particolari)
1 A decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, il rappresentante di interessi particolari trasmette all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per via telematica e sotto la propria responsabilità, una relazione sintetica concernente l'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta nell'anno precedente.
2 La relazione di cui al comma 1 contiene: a l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte; b l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a) ; c l'indicazione delle risorse economiche e umane effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) ; d la segnalazione di eventuali criticità nei comportamenti dei decisori pubblici.
3 La relazione di cui al comma 1 è pubblicata nella sezione dedicata entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi particolari.
4 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può richiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 1.
5 Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige, segnalando eventuali criticità e avanzando proposte, un rapporto sull'attività dei rappresentanti di interessi particolari svolta nell'anno precedente e lo pubblica nella sezione dedicata.
6 (Diritti degli iscritti nel Registro)
1 Il rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro può: a presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti e può svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; b accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici secondo le disposizioni interne di ciascuna amministrazione interessata e acquisire documenti relativi a processi decisionali su atti normativi e regolamentari ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti; c contribuire alle attività di analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e di verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR), riguardanti gli atti normativi del Governo, compresi gli atti adottati dai singoli Ministri, i provvedimenti interministeriali e i disegni di legge d'iniziativa governativa.
2 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con propri provvedimenti le forme e le modalità di esercizio delle facoltà di cui al comma 1, secondo princìpi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento.
3 Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, nell'ambito della propria autonomia, adottano le disposizioni necessarie per dare attuazione ai princìpi del presente articolo per quanto attiene alle loro attività istituzionali.
7 (Adempimenti dei decisori pubblici)
1 Nelle relazioni istituzionali con i soggetti iscritti nel Registro il decisore pubblico assicura la massima trasparenza.
2 Il decisore pubblico può garantire al rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro l'accesso ai documenti e alle comunicazioni ove l'interesse rappresentato sia pertinente all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto.
3 Il decisore pubblico può menzionare, nella relazione illustrativa degli atti normativi ovvero nelle premesse agli atti amministrativi, le attività di relazioni istituzionali che hanno avuto luogo nel corso del processo decisionale.
4 Il decisore pubblico che ritenga violati il codice o le disposizioni della presente legge da parte del rappresentante di interessi particolari iscritto nel Registro o che venga contattato da un rappresentante di interessi particolari non iscritto nel Registro ne dà immediata comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la quale è tenuta ad effettuare un'apposita verifica, all'esito della quale può irrogare le sanzioni al soggetto non iscritto secondo quanto previsto dall'articolo 8.
5 Per le violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo, si applicano ai decisori pubblici le sanzioni di cui all'articolo 8.
8 (Sanzioni)
1 La violazione degli obblighi previsti dal codice è punita con la censura o con la sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. Il rappresentante di interessi particolari cancellato ai sensi del presente comma non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima di cinque anni dalla data della cancellazione.
2 Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti che svolgono attività di rappresentanza di interessi particolari nei confronti di decisori pubblici senza essere iscritti nel Registro sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro.
3 Salvo che il fatto costituisca reato, la falsità delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, il mancato deposito della relazione di cui all'articolo 5 nel termine ivi previsto, la falsità delle informazioni in essa contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro e con provvedimenti di censura o di sospensione ovvero, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro. La medesima sanzione è irrogata al decisore pubblico nei casi di mancata comunicazione di una violazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 4.
4 I provvedimenti sanzionatori di cui al presente articolo, compresi i provvedimenti di censura, sospensione e cancellazione dal Registro, sono irrogati con provvedimento motivato dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e sono tempestivamente pubblicati nella sezione dedicata, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
5 Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6 Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera i), del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
9 (Esclusioni)
1 Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali.
10 (Organi costituzionali e autonomia regionale)
1 Gli organi costituzionali dello Stato, nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai princìpi di cui alla presente legge.
2 Le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi di pubblicità, partecipazione democratica, trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali costituiscono princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
11 (Clausola di invarianza finanziaria)
1 Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli adempimenti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.