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Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati

S.425 · titolo ufficiale: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 20/04/2023. proposto da Sen. Iannone Antonio ed altri, presentato il 21/12/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Modifiche al codice di procedura penale e all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152)

1 All'articolo 274 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a al comma 1: 1 alla lettera a) , dopo le parole: « fondate su circostanze di fatto » sono inserite le seguenti: « e su condotte concrete della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, »; 2 alla lettera b) , le parole: « si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga » sono sostituite dalle seguenti: « si è dato alla fuga, tenta di darsi alla fuga o ha tentato di darsi alla fuga »; 3 alla lettera c) , le parole: « sussiste il concreto e attuale pericolo » sono sostituite dalle seguenti: « sussistono il concreto e attuale pericolo ed elementi di prova »; b dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1 - bis . Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le misure cautelari sono disposte nei confronti di chi sia stato colto in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 380 se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ».

2 Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a alla lettera h), le parole: « salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo »; b dopo la lettera m-quinquies) sono aggiunte le seguenti: « m-sexies) reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 10- bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; m-septies) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».

3 I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: « Chiunque viola il divieto di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. La pena prevista dal secondo comma del presente articolo è aumentata nel massimo fino a sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Per i delitti di cui al presente articolo è obbligatorio l'arresto in flagranza ».

4 Al numero 2) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale, dopo le parole: « delitti consumati o tentati di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 336, primo comma, ».

5 Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti: « Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, sentite le persone offese, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Il giudice condanna l'imputato al pagamento di un'adeguata provvisionale a favore delle persone offese, subordinando la stessa applicazione della pena su richiesta all'effettiva corresponsione della predetta provvisionale ».

6 All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a i commi 4- bis , 4- ter e 4- quater sono abrogati; b il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5 . Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a un anno, o a sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il pubblico ministero, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 e 9 del presente articolo, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata delle indicazioni e della documentazione necessarie, volta a ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47- ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 94 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'esecuzione della pena avrà corso immediato »; c al comma 9, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: « b-bis) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale ».

2 (Modifiche al codice penale)

1 Dopo l'articolo 187 del codice penale sono inseriti i seguenti: « Art. 187- bis. – (Risarcimento da parte dello Stato) – Il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato è risarcito dallo Stato quando il fatto sia stato commesso da persona: 1) liberata per la concessione dell'amnistia, dell'indulto, della grazia, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena, nei cinque anni successivi all'applicazione del beneficio; 2) ammessa a una misura alternativa alla detenzione durante l'esecuzione della misura; 3) ammessa al permesso o ad altro beneficio penitenziario che comporti il godimento di libertà durante l'esecuzione della pena; 4) che abbia fatto ingresso e soggiornato illegalmente nel territorio dello Stato. Lo Stato provvede al risarcimento del danno ai sensi del primo comma quando la persona danneggiata abbia agito in giudizio contro il colpevole e le persone civilmente responsabili e sia rimasta, anche in parte, insoddisfatta. Lo Stato recupera dal colpevole e dalle persone civilmente responsabili le somme erogate ai sensi del presente articolo. Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. Art. 187- ter. – (Patrocinio a spese dello Stato) – Il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa della persona offesa da reato e del danneggiato che intenda costituirsi parte civile, nonché nel processo civile per le stesse persone, previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nei casi indicati dall'articolo 187- bis del presente codice è assicurato a tutti senza tenere conto dei limiti di reddito previsti dal citato testo unico ».

2 Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 187- bis e 187- ter del codice penale, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante l'utilizzo, in via prioritaria rispetto ad altre destinazioni di bilancio, delle somme e dei beni confiscati dallo Stato ai sensi del medesimo codice e delle leggi penali speciali.

3 L'articolo 336 del codice penale è sostituito dai seguenti: « Art. 336. – (Violenza a un pubblico ufficiale) – Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La pena è della reclusione fino a sei anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui al primo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire, comunque, su di essa. Art. 336- bis. – (Minaccia a un pubblico ufficiale) – Se il fatto di cui all'articolo 336, primo comma, è commesso con minaccia, la pena è della reclusione da tre a otto anni. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, se il fatto è commesso per costringere una delle persone di cui all'articolo 336, primo comma, a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire, comunque, su di essa ».

4 Al primo comma dell'articolo 629 del codice penale, le parole: « da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da sei a dieci anni e con la multa da euro 2.000 a euro 6.000 ».

5 All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente: « Per i reati di cui al primo e al secondo comma la pena è della reclusione da due a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico con le modalità di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 ».

6 All'alinea del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale, le parole: « da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei anni e della multa da euro 908 a euro 2.000 ».

7 Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: « da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a dieci anni e con la multa da euro 7.000 a euro 40.000 ».

3 (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

1 Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 30- ter , le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « venti anni »; b all'articolo 47: 1 al comma 1, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »; 2 il comma 3 è abrogato; c all'articolo 47- ter : 1 all'alinea del comma 1, le parole: « non superiore a quattro anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a due anni »; 2 al comma 1- bis , le parole: « non superiore a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a un anno »; 3 al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni ipotesi di detenzione domiciliare l'ufficio di esecuzione penale esterna ha compiti di monitoraggio della misura con obbligo di relazionare periodicamente al magistrato di sorveglianza sull'andamento della stessa »; d il comma 2 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente: « 2 . Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno due terzi della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1- ter e 1- quater dell'articolo 4- bis , di almeno tre quarti di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di due terzi della pena ».

4 (Modifica al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10)

1 L'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, è abrogato.

5 (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1 Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni: a il comma 5 dell'articolo 73 è sostituito dal seguente: « 5 . Quando, per i mezzi, per la modalità o per le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e la quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000 »; b dopo il comma 4 dell'articolo 94 è inserito il seguente: « 4 - bis . L'affidamento in prova al servizio sociale non può essere disposto, ai sensi del presente articolo, più di due volte ».

6 (Modifica alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1 Al comma 5 dell'articolo 19 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, le parole: « , salvo che per i delitti di cui all'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni » sono soppresse.

7 (Assunzioni straordinarie nel comparto difesa e sicurezza)

1 Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connessi anche all'aumento dei flussi migratori, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, di 20.000 unità nel Comparto difesa e sicurezza, adeguatamente distribuite tra Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulle facoltà assunzionali relative, rispettivamente, agli anni 2019 e 2020 previste dall'articolo 66, comma 9- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66.

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