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Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici

S.436 · titolo ufficiale: Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 19/05/2023. proposto da Sen. Iannone Antonio ed altri, presentato il 21/12/2022.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, il comma 5 è sostituito dai seguenti: « 5 . Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo: a) ai nati successivamente al 1980, in possesso di un reddito personale annuo non superiore a euro 15.000, si applica, per gli anni successivi al primo, relativamente al quale l'onere corrispondente resta a carico dello Stato, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5- bis ; b) ai soggetti non ricompresi nell'ambito anagrafico e reddituale di cui alla lettera a) si applica facoltativamente a discrezione del richiedente, per tutti gli anni del corso legale di studio universitario o equipollente, l'aliquota contributiva prevista per i soggetti individuati dal comma 5- bis ovvero quella vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda, avuto riguardo alla contribuzione degli ultimi dodici mesi. 5.1. I soggetti che, all'atto della richiesta, risultino iscritti ad una della casse di previdenza autonome versano a quest'ultima i relativi oneri, calcolati secondo le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 5, con conseguente integrazione della relativa posizione previdenziale. 5.2. Ferma restando la possibilità di riscattare gli anni del corso legale di studi in base alla disciplina prevista dalla lettera b) del comma 5, i soggetti immatricolati a un corso di laurea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono corrispondere, per ciascun anno d'iscrizione, in aggiunta alle ordinarie tasse universitarie, un importo pari al 50 per cento dell'aliquota contributiva prevista per i soggetti di cui al comma 5- bis , a titolo di anticipazione contributiva. In tal caso, il riconoscimento dell'intero periodo di durata legale del corso di studi ai fini previdenziali è subordinato al completamento della procedura di riscatto, conseguente al versamento della residua parte dell'aliquota contributiva ».

scheda ufficiale sul sito del Senato