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Gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

S.479 · titolo ufficiale: Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata

stato: esame in comm., ultima attività il 24/03/2026. proposto da Regione Toscana, presentato il 18/01/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

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1 Dopo la lettera c-bis) del comma 3 dell'articolo 48, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserita la seguente: « c-ter) assegnati, a titolo gratuito, per un massimo di cinque anni, a coloro che sono vittime di uno dei reati di cui all'articolo 416- bis del codice penale o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; a coloro che si sono costituiti parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso, cui sia seguita condanna al pagamento di una provvisionale o risarcimento dei danni, o si sono costituiti in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale ma non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno. I richiedenti devono possedere un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 36.000, nonché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) , della legge 20 ottobre 1990 n. 302. Alle modalità di assegnazione si applicano i criteri di trasparenza, di adeguata pubblicità e di parità di trattamento di cui alla lettera c) del presente comma. Gli enti territoriali, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e su istanza di parte, provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, aggiornato con cadenza mensile, nonché a raccogliere le richieste dei soggetti di cui al primo periodo. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dichiara la sopravvenuta decadenza, con specifico provvedimento, dal beneficio della destinazione del bene qualora il soggetto assegnatario venga meno dei requisiti richiesti ».

scheda ufficiale sul sito del Senato