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Delega al Governo per l'istituzione del liceo del Made in Italy

S.497 · titolo ufficiale: Delega al Governo per l'istituzione del liceo del Made in Italy

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 28/03/2023. proposto da Sen. Bucalo Carmela ed altri, presentato il 25/01/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Delega al Governo per l'istituzione del liceo del Made in Italy )

1 Nel rispetto delle competenze che la Costituzione affida alle regioni, ai comuni e alle province, nonché a quelle dei diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, al fine di promuovere lo studio dei fenomeni economici e culturali collegati al Made in Italy , incentivandone e garantendone la diffusione, la pratica e l'insegnamento, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, finalizzati all'istituzione del liceo del Made in Italy nell'ambito del riordino del sistema dei licei di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

2 (Oggetto, princìpi e criteri direttivi generali di delega)

1 In coerenza con le indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e in relazione all'articolo 3, comma 1, del medesimo regolamento, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a prevedere che il percorso formativo del liceo del Made in Italy persegua i seguenti obbiettivi: 1 essere indirizzato allo studio della cultura giuridica ed economica e della tradizione umanistica del nostro Paese; 2 fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche ed economiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà; 3 guidare lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per cogliere la complessità e la specificità di alcuni settori strategici dell'economia del Paese, cosiddetti « settori del Made in Italy » ; 4 assicurare allo studente un percorso di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici per proseguire, in modo proficuo, la propria formazione in ambito universitario e per inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro. b prevedere che il percorso formativo, oltre a raggiungere i risultati di di cui alla lettera a) , offra conoscenze su: 1 princìpi dell'economia manageriale; 2 strumenti per la gestione complessiva di un'impresa; 3 modelli di business , in particolar modo dei modelli di business delle aziende dei settori della moda, dell'arte e dall'alimentare; 4 tecniche avanzate di marketing ; 5 strategie di marketing specifiche per le imprese del Made in Italy ; 6 strumenti operativi per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del Made in Italy ; 7 scenario economico internazionale; 8 caratteristiche del sistema economico del Made in Italy ; 9 caratteristiche e opportunità dei mercati emergenti; 10 strumenti per gestire le dinamiche e i processi di internazionalizzazione di prodotti e servizi del Made in Italy ; 11 strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e problematiche giuridiche rilevanti nelle filiere del Made in Italy ; 12 normativa sul commercio internazionale; c prevedere l'istituzione di comitati tecnico-scientifici regionali con il compito di sovrintendere al funzionamento didattico del liceo del Made in Italy , ovvero all'attuazione di una programmazione territoriale che garantisca un'equa distribuzione dell'offerta formativa sul territorio; d disporre il coordinamento della disciplina vigente relativa all'articolazione del sistema dei licei, anche mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con i decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge.

3 (Princìpi e criteri direttivi specifici di delega)

1 Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: a individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento in relazione agli insegnamenti compresi nel piano di studi per il liceo del Made in Italy, prevedendo: 1 per il primo biennio, i seguenti insegnamenti: 1.1) lingua e letteratura italiana; 1.2) lingua e cultura straniera; 1.3) storia dell'arte; 1.4) matematica; 1.5) informatica; 1.6) scienze naturali; 1.7) fisica; 1.8) scienze motorie e sportive; 1.9) storia e geografia; 1.10) diritto ed economia politica; 1.11) religione cattolica o attività alternative; 2 per il secondo biennio e per il quinto anno, i seguenti insegnamenti: 2.1) lingua e letteratura italiana; 2.2) lingua e cultura straniera; 2.3) storia dell'arte; 2.4) matematica; 2.5) informatica; 2.6) scienze motorie e sportive; 2.7) storia; 2.8) filosofia; 2.9) religione cattolica o attività alternative; 2.10) economia e gestione delle imprese del Made in Italy; 2.11) modelli di business nelle industrie dei settori della moda, dell'arte e dell'alimentare; 2.12) Made in Italy e mercati internazionali; b previsione che l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sia di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali; c individuazione delle classi di concorso richieste per impartire l'insegnamento di: 1 economia e gestione delle imprese del Made in Italy ; 2 modelli di business nelle industrie moda, arte e alimentare; 3 Made in Italy e mercati internazionali.

2 I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3 Gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e sono tra smessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data della trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza dei suddetti pareri.

4 Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti ivi previsti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, questi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

5 Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

scheda ufficiale sul sito del Senato