Ordinamento giurisdizionale e Corte disciplinare
S.504 · titolo ufficiale: Modifica all'articolo 87 e al titolo IV della parte seconda della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura
stato: all'esame assemblea, ultima attività il 18/06/2025. proposto da Sen. Stefani Erika ed altri, presentato il 26/01/2023.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
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1 Al decimo comma dell'articolo 87 della Costituzione, dopo le parole: « Presiede il Consiglio superiore della magistratura » sono aggiunte le seguenti: « giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente ».
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1 La rubrica del titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « L'ordine giudiziario ».
2 La rubrica della sezione I del titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Ordinamento dei magistrati ».
3 La rubrica della sezione II del titolo IV della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente: « Norme per la giurisdizione ».
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1 L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 104. – L'ordine giudiziario è costituito dalla magistratura giudicante e dalla magistratura requirente ed è autonomo e indipendente da ogni potere. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il Primo presidente della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i giudici ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale ovvero di un ente di diritto pubblico ».
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1 L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Art. 105. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici. Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale ».
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1 Dopo l'articolo 105 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente: « Art. 105 -bis . – Il Consiglio superiore della magistratura requirente è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fa parte di diritto il Procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono scelti per la metà tra i pubblici ministeri ordinari con le modalità stabilite dalla legge e, per l'altra metà, dal Parlamento in seduta comune tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. Durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti agli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o provinciale o comunale ovvero di un ente di diritto pubblico. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento ».
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1 Dopo l'articolo 105 -bis della Costituzione, introdotto dall'articolo 5 della presente legge costituzionale, è inserito il seguente: « Art. 105 -ter. – Spettano al Consiglio superiore della magistratura requirente, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti. Altre competenze possono essere attribuite solo con legge costituzionale ».
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1 Il primo comma dell'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: « Le nomine dei magistrati giudicanti e requirenti hanno luogo per concorsi separati ».
2 Il terzo comma dell'articolo 106 della Costituzione è sostituito dal seguente: « La legge può prevedere la nomina di avvocati e di professori ordinari di università in materie giuridiche a tutti i livelli della magistratura giudicante ».
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1 Al primo comma dell'articolo 107 della Costituzione, dopo le parole: « I magistrati » sono inserite le seguenti: « giudicanti e requirenti », dopo le parole: « se non in seguito a decisione » è inserita la seguente: « rispettivamente » e dopo le parole: « del Consiglio superiore della magistratura » sono inserite le seguenti: « giudicante o del Consiglio superiore della magistratura requirente ».
2 Il terzo comma dell'articolo 107 della Costituzione è abrogato.
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1 All'articolo 110 della Costituzione, dopo le parole: « Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura » sono inserite le seguenti: « giudicante e del Consiglio superiore della magistratura requirente ».
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1 All'articolo 112 della Costituzione, dopo le parole: « Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale » sono aggiunte le seguenti: « nei casi e nei modi previsti dalla legge ».