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Disposizioni in materia di rafforzamento e istituzione dei presidi di polizia nei plessi ospedalieri

S.557 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di rafforzamento e istituzione dei presidi di polizia nei plessi ospedalieri

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 30/03/2023. proposto da Sen. Potenti Manfredi ed altri, presentato il 20/02/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 Al fine di arginare gli episodi di violenza nei presidi ospedalieri e di tutelare i professionisti sanitari, riconoscendone il valore professionale, la presente legge contiene disposizioni volte a reprimere gli atti di violenza nelle strutture sanitarie attraverso il ripristino e l'attivazione di un controllo sulla sicurezza.

2 (Modifiche alla legge 12 febbraio 1968, n. 132)

1 All'articolo 19, comma 1, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: « m-bis) presidio fisso di sicurezza affidato a personale delle Forze di polizia ».

3 (Monitoraggio e valutazione)

1 Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente legge, gli effetti sulla sicurezza negli ospedali, nonché l'effettiva istituzione dei presidi delle Forze di polizia nei presidi ospedalieri, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno istituisce una banca dati, consultabile dal pubblico, contenente i dati relativi al ripristino dei presidi e al numero di eventuali aggressioni o episodi violenti a danno dei sanitari.

4 (Disposizioni attuative)

1 Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione della presente legge.

5 (Copertura finanziaria)

1 Agli oneri derivanti dalla presente legge, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6 (Entrata in vigore)

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato