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Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana

S.581 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di azionariato popolare e diffuso nello sport professionistico e dilettantistico, nonché delega al Governo per la modifica al sistema del calcio al fine di favorire l'ingresso e la crescita di atleti di formazione italiana

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 05/04/2023. proposto da Sen. Rapani Ernesto ed altri, presentato il 08/03/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

1 (Finalità)

1 In attuazione dei princìpi e dei valori espressi dal secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni per favorire l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche, anche attraverso le piattaforme autorizzate di crowdfunding , al fine di promuovere il ruolo dei sostenitori sportivi nella gestione delle stesse e di limitare la concentrazione di quote o di azioni societarie in capo a una sola persona.

2 Ai sensi della presente legge, per società o compagini sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

2 (Forma societaria e adeguamento statutario)

1 Ai fini di cui all'articolo 1, le società sportive professionistiche e dilettantistiche sono costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.

2 Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società sportive professionistiche e dilettantistiche adeguano il proprio statuto alle finalità di cui all'articolo 1.

3 In caso di inadempienza dell'obbligo di cui al comma 2, l'organismo federale competente provvede alla nomina di un Commissario per ogni società sportiva professionistica e dilettantistica inadempiente, con il compito di procedere al descritto adeguamento statutario, entro tre mesi dal suo insediamento.

3 (Ambito di applicazione)

1 Si considerano società a partecipazione popolare le società sportive dilettantistiche il cui statuto stabilisce che ciascun socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

2 Le società sportive professionistiche possono emettere le azioni di cui all'articolo 2351, commi quarto e quinto, del codice civile, ovvero attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. In tali casi, le società si considerano, comunque, a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti spetti agli enti sportivi a partecipazione popolare.

4 (Statuto degli enti sportivi a partecipazione popolare)

1 Ai fini di cui all'articolo 1, lo statuto delle società o compagini sportive prevede: a che a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente sportivo a partecipazione popolare; b che le disposizioni in esso contenute garantiscano all'ente e alla sua struttura organizzativa interna caratteri inclusivi e partecipativi, di democrazia e trasparenza, ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; c l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, nel rispetto delle previsioni degli articoli 8, comma 2, 9, 13, 14 e 21 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; d il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, associati o partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti.

2 Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di erogazione degli utili da parte delle società cooperative, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5 (Delega al Governo per la promozione della formazione calcistica italiana)

1 Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, uno o più decreti legislativi di modifica del sistema calcistico italiano. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a la creazione di scuole di formazione per giovani atleti all'interno delle società sportive professionistiche di calcio, come disciplinate agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, prevedendo misure di agevolazione fiscale che ne facilitino l'attuazione; b la promozione di meccanismi premiali per le società sportive dilettantistiche che impiegano almeno il 3 per cento del fatturato per il rinnovamento degli impianti sportivi; c la partecipazione a ogni gara di un numero minimo di dieci atleti in possesso dello status di « atleta di formazione italiana »; d la promozione, sentita la Federazione italiana giuoco calcio, di una riforma del sistema che consenta un maggiore accesso dei giovani atleti del vivaio alla serie A.

6 (Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di agevolazioni fiscali per promuovere l'azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1 All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo il comma 1 -quater è inserito il seguente: « 1-quinquies . Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta da persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L'investimento massimo detraibile di cui al presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l'importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell'investimento, prima del decorso di un periodo di tre anni, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali ».

2 Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, con sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale ai fini delle disposizioni di cui al comma 1 è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dalle predette disposizioni di cui al comma 1. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 40 per cento qualora le persone fisiche sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica pari ad almeno il 50 per cento più uno del capitale versato.

3 Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4 Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefici fiscali previsti dal comma 1 -quinquies dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e dai commi 2 e 3 del presente articolo e sono definite le procedure di presentazione delle relative istanze.

5 L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7 (Entrata in vigore)

1 Le disposizioni di cui alla presente legge producono effetti giuridici a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

scheda ufficiale sul sito del Senato