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Polizia Locale

S.610 · titolo ufficiale: Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale

stato: assorbito, ultima attività il 13/10/2026. proposto da Sen. Balboni Alberto ed altri, presentato il 22/03/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Oggetto)

1. La presente legge, in applicazione del principio di autonomia affermato dall'articolo 114, secondo comma, della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale attribuite ai comuni, alle città metropolitane e alle province da attuare in forma singola o associata.

2. Al fine di cui al comma 1, la presente legge detta disposizioni sull'istituzione dei corpi e dei servizi di polizia locale nonché sui compiti e sulle attività che questi svolgono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali o per conferimento diretto dello Stato o della regione, secondo le rispettive potestà legislative, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. La presente legge disciplina altresì lo stato giuridico degli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, il loro rapporto di lavoro, le qualifiche gerarchiche e funzionali, i diritti sindacali e di rappresentanza, la contrattazione collettiva, nonché le forme e le modalità di tutela dell'autonomia, dell'identità e della dignità professionali inerenti all'espletamento dei compiti di istituto.

3. In applicazione dei princìpi sanciti dal codice di condotta delle Nazioni Unite per le Forze dell'ordine di cui alla risoluzione n. 34/169 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1979, nonché dagli ulteriori atti e dalle convenzioni internazionali che stabiliscono i codici di comportamento per gli operatori, nell'adempimento delle funzioni di polizia previste dagli ordinamenti interni degli Stati, il personale che svolge attività di polizia locale è tenuto al rispetto dell'incolumità, dell'integrità fisica e psichica, della libertà, della dignità, della dignità, dell'onore e della riservatezza di ogni persona, ricorrendo all'impiego di interventi o di manovre coercitivi solo nei casi strettamente necessari.

Art. 2. (Corpi e servizi di polizia locale)

1. I comuni, le città metropolitane e le province istituiscono corpi e servizi di polizia locale assicurando le relative risorse per il loro funzionamento e per la continuità dello svolgimento delle mansioni previste dalla presente legge.

2. I corpi e i servizi di polizia locale sono organi di polizia del territorio a ordinamento civile, dotati di autonomia organizzativa, costituiti dall'insieme dei dipendenti comunali o provinciali che esplicano a vari livelli i servizi di polizia locale e posti alle dipendenze di un comandante. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale, che esercitano in forma esclusiva ai sensi della presente legge.

3. La funzione di polizia locale è indivisibile, inalienabile e indelegabile, a qualsiasi titolo, ad altri enti o soggetti, pubblici o privati, comprese le forme dell'ausiliarietà, della sussidiarietà o della cooperazione, istituzionale o volontaristica.

4. La presente legge disciplina le forme e le modalità dei rapporti di reciproca collaborazione tra gli organi della polizia locale e quelli delle Forze di polizia dello Stato.

5. Ogni corpo o servizio di cui al presente articolo assume senza alcuna aggiunta o modifica, per l'intero territorio nazionale, l'intitolazione di « polizia locale ». Nella documentazione d'ufficio tale intitolazione è integrata dal sottotitolo « comando di » recante la denominazione dell'ente territoriale di competenza e della regione cui l'ente e il comando appartengono istituzionalmente.

Art. 3. (Consorzi di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero di addetti al servizio di polizia locale inferiore a cinque provvedono a istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica dei consorzi. Tenuto conto della specialità della materia, i consorzi di polizia locale sono obbligatori.

2. La regione, sentiti i comuni interessati, con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale.

Art. 4. (Funzioni del sindaco e del presidente della provincia)

1. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia sono garanti dell'autonomia e del buon funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle rispettive competenze e adottano provvedimenti relativi ai loro compiti di vigilanza e all'espletamento delle relative attività istituzionali.

2. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia, nella qualità di responsabile dell'amministrazione comunale, ovvero di organo politico-amministrativo, impartisce disposizioni di indirizzo al comandante del corpo o al responsabile del servizio di polizia locale in adempimento delle finalità e dei compiti di cui al comma 1.

3. Il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia possono autorizzare, previa concertazione con il comandante del corpo o con il responsabile del servizio di polizia locale, la collaborazione di unità di personale con le Forze di polizia dello Stato, limitatamente a singole e specifiche operazioni, ovvero, nel caso di comprovate emergenze, qualora ne sia fatta motivata richiesta da parte del prefetto.

4. In conformità a quanto disposto dall'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il sindaco del comune, il sindaco della città metropolitana e il presidente della provincia non possono stipulare accordi individuali con le autorità statali in materia di polizia locale. Gli stessi ratificano gli accordi e le intese raggiunti in materia tra lo Stato e la rispettiva regione, ma possono opporsi alla loro attuazione ove sussistano fondate motivazioni ostative di ordine logistico, finanziario o sociale.

5. In applicazione dei princìpi di tassatività della legge e di ripartizione delle pubbliche funzioni, le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 28, comma 2, lettera c) , della presente legge, non si applicano ai rapporti tra il sindaco e le strutture di polizia locale, disciplinati ai sensi della presente legge.

Art. 5. (Comandante del corpo e responsabile del servizio)

1. Il comandante del corpo di polizia locale è responsabile della gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnategli dalla legge e dai regolamenti comunali, della città metropolitana o provinciali nonché dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al sindaco metropolitano o al presidente della provincia. Ove sia istituito un servizio di polizia locale, ovvero nel caso di un consorzio intercomunale, questo è diretto da un responsabile che ne risponde al sindaco o al presidente del consorzio secondo le rispettive attribuzioni.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio di polizia locale hanno piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.

3. Il personale dei corpi o dei servizi di polizia locale è tenuto a obbedire agli ordini impartiti dai rispettivi comandanti e responsabili. In caso di violazione di tali ordini si applicano le sanzioni disciplinari ai sensi dell'articolo 24, salva l'applicazione delle norme penali nei casi in cui si verifichino reati.

4. Nel caso di operazioni di servizio o di incarichi comunque eccedenti le mansioni e i compiti di istituto ordinari, il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale esprimono parere vincolante sulle richieste rivolte loro dal sindaco o dal sindaco metropolitano o dal presidente della provincia. In nessun caso, tenuto conto dei princìpi di equiordinazione tra enti locali e regioni e di reciprocità tra autorità statali e locali, gli stessi possono essere destinatari di direttive od ordini emanati da altri organi.

Art. 6. (Fonti legislative e regolamentari)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'autonomia normativa delle regioni e quella regolamentare dei comuni, delle città metropolitane e delle province, nell'esercizio delle rispettive potestà e competenze.

2. In applicazione del principio di leale collaborazione tra gli enti e le amministrazioni pubblici, la presente legge reca altresì disposizioni finalizzate a garantire che le politiche della sicurezza siano attuate in conformità ai princìpi della differenziazione e dell'adeguatezza stabiliti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Art. 7. (Compiti istituzionali generali)

1. I corpi e i servizi di polizia locale esercitano le funzioni di polizia locale, di competenza propria o delegata, al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini.

2. I corpi e i servizi di polizia locale tutelano l'esercizio delle libertà e dei diritti civili, dei diritti collettivi e degli interessi diffusi, vigilando sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità relativi alla protezione dei beni giuridici fondamentali nonché degli interessi pubblici primari sui quali poggia l'ordinata e civile convivenza delle comunità.

3. I corpi e i servizi di polizia locale operano per garantire la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini e dei loro beni, provvedendo alla prevenzione e alla repressione dei reati e delle condotte antisociali e prestando altresì soccorso in caso di calamità e di infortuni.

Art. 8. (Compiti istituzionali particolari)

1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono attività di vigilanza in ordine all'applicazione delle leggi regionali, dei regolamenti dell'ente locale di appartenenza, delle ordinanze e delle deliberazioni dei rispettivi organi amministrativi.

2. I corpi e i servizi di polizia locale espletano altresì i seguenti compiti: a) vigilanza territoriale finalizzata al mantenimento dei rapporti di civile e pacifica convivenza di tutte le componenti collettive e sociali; b) vigilanza sulla mobilità e sui flussi di transito della rete viaria, comunale, metropolitana e provinciale, operandone la regolamentazione e prevenendo la sinistrosità; c) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico, con specifico riferimento alla tutela dei beni d'uso, del patrimonio storico, artistico e architettonico e dei beni strumentali di proprietà dell'ente di appartenenza; d) attività di controllo in materia ambientale urbana, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia locale comunali, extraurbana ovvero rurale, ittico-venatoria e della caccia, se riferita ai corpi e ai servizi di polizia metropolitana o provinciale; e) compiti di vigilanza e di gestione dei servizi d'ordine e di scorta concernenti le attività istituzionali del comune, della città metropolitana o della provincia; f) attività di collaborazione con gli organi della protezione civile dello Stato e degli enti locali in caso di pubbliche calamità, nonché di collaborazione con le autorità sanitarie per fenomeni epidemiologici, di infortunistica stradale, lavorativa e di traumatologia in generale; g) compiti di segnalazione di attività pericolose per l'incolumità, la salute e l'igiene della collettività e dei singoli, nonché di situazioni di disfunzione e di carenza dei pubblici servizi, locali e statali.

Art. 9. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni: a) per « polizia giudiziaria » si intende l'insieme delle attività e delle procedure di repressione dei reati, consumati o tentati, compresi le contravvenzioni e gli illeciti amministrativi di cui al capo I, sezione I, della legge 24 novembre 1981, n. 689; b) per « pubblica sicurezza » si intende l'attività di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi che è attuata mediante l'applicazione di provvedimenti privi di finalità sanzionatoria, ma che incidono sui diritti di libertà, personale e reale, dei cittadini; c) per « polizia amministrativa » o « polizia amministrativa regionale e locale » si intende l'insieme delle attività di tutela di interessi e di beni di cui a licenze, autorizzazioni, concessioni, provvedimenti di protezione dei beni culturali e servizi sanitari; d) per « sicurezza urbana » si intende il complesso dei provvedimenti di natura sociale, assistenziale e strumentale riservati al sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo e volti a intervenire su situazioni di incuria, degrado e isolamento ambientali, nonché di intralcio alla viabilità e all'utilizzazione degli spazi pubblici.

Art. 10. (Funzioni di polizia giudiziaria)

1. Agli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale sono conferite unitariamente le funzioni di polizia giudiziaria previste al comma 2.

2. Ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale esplicano attività di investigazione, di informazione nei confronti dell'autorità giudiziaria e di coercizione, personale e reale, prendendo notizia dei reati, impedendo che siano portati a conseguenze ulteriori, ricercandone gli autori e compiendo gli atti necessari per assicurare le fonti di prova; gli stessi organi operano d'iniziativa, ovvero su disposizione o su delega dell'autorità giudiziaria, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza.

3. Ai sensi dell'articolo 109 della Costituzione e dell'articolo 56, comma 1, del codice di procedura penale, gli organi di polizia locale svolgono funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria. Ai sensi dell'articolo 59 del codice di procedura penale, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati, inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1, del medesimo codice, dai quali non possono essere distolti ad alcun titolo da parte dell'ente di appartenenza o di altra autorità.

Art. 11. (Funzioni di pubblica sicurezza)

1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nei limiti territoriali dell'ente di appartenenza, esplicano attività di pubblica sicurezza, in applicazione delle leggi statali e regionali, nonché dei regolamenti di polizia emanati, nell'ambito delle rispettive competenze, dal comune, dalla città metropolitana e dalla provincia.

2. La funzione di pubblica sicurezza conferita agli organi di polizia locale ha i requisiti della generalità, dell'autonomia operativa e della responsabilità individuale dell'esercente i relativi compiti d'istituto.

3. Nell'ambito delle specifiche operazioni disposte in collaborazione con le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, le attività svolte dal personale della polizia locale sono coordinate dal questore e dal comandante del corpo di polizia locale, o da soggetti da questi delegati, nel rispetto della struttura gerarchica dei corpi e dei servizi di polizia locale.

Art. 12. (Funzioni di polizia stradale)

1. I corpi e i servizi di polizia locale svolgono compiti di vigilanza, di controllo dei veicoli e di prevenzione della sinistrosità nelle rispettive reti stradali di proprietà dell'ente di appartenenza, secondo le disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, delle leggi dello Stato e delle regioni nonché dei regolamenti locali.

2. Per quanto concerne i servizi di polizia stradale nei centri abitati, ferma restando la competenza del Ministero dell'interno per i compiti di coordinamento generale stabilito dall'articolo 11, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il medesimo comma 3 si interpreta nel senso che le attribuzioni dei comuni sono di competenza esclusiva degli stessi enti e dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza. L'eventuale attività sussidiaria svolta dal personale appartenente a Forze di polizia dello Stato a ordinamento civile può essere richiesta dal sindaco e programmata di concerto con l'autorità competente, determinandone i limiti temporali e operativi.

3. Le funzioni di polizia stradale sono esercitate, nelle rispettive attribuzioni, dal personale dei corpi e dei servizi di polizia locale munito delle qualifiche di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale, nonché di agente e di ufficiale di pubblica sicurezza ai sensi della presente legge.

4. È vietato il conferimento di qualunque mansione relativa ai servizi di polizia stradale a personale estraneo ai corpi e ai servizi di polizia locale.

5. Il personale destinato allo svolgimento dei servizi di polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dello schedario dei veicoli rubati previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378. I veicoli in servizio di polizia stradale sono muniti di collegamenti in rete telematica al fine di consentire l'immediata acquisizione dei dati informativi in corso di operazioni d'istituto.

6. L'attività di polizia stradale espletata dalla polizia locale è improntata alla massima trasparenza e visibilità degli interventi, privilegiando la prevenzione delle violazioni e della sinistrosità mediante la presenza costante degli operatori su strada. Il funzionamento delle apparecchiature meccaniche ed elettroniche per la rilevazione delle infrazioni alla disciplina della viabilità è sottoposto al diretto controllo del personale addetto. La legge regionale prevede norme di comportamento e di correttezza, professionale e operativa, relative allo svolgimento dei servizi di cui al presente comma.

Art. 13. (Servizi specialistici)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 10 e 11, il personale della polizia locale svolge servizi specialistici, ovvero specializzati, di prevenzione, di repressione e di vigilanza in materia di violazioni alla disciplina del commercio, stanziale e ambulante, della sanità, della tutela ambientale e dei tributi locali, fatte salve le competenze di accertamento e di esazione riservate agli organi statali.

2. Al fine di ottimizzare le attività di cui al comma 1, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente locale, i regolamenti comunali, delle città metropolitane e provinciali dispongono l'istituzione di nuclei e di uffici preposti all'espletamento delle medesime attività, prevedendo l'attivazione di corsi di formazione e di aggiornamento nelle specifiche materie indicate dagli stessi regolamenti.

3. Il servizio di vigilanza territoriale adempiuto dall'agente, dall'unità o dal nucleo di quartiere o dai nuclei di polizia giudiziaria della polizia locale istituiti presso gli uffici del giudice di pace è considerato servizio specialistico, tenuto conto della complessità delle mansioni e della necessità di un'articolata formazione professionale del personale addetto.

Art. 14. (Legislazione regionale)

1. Le regioni, nell'esercizio delle proprie attribuzioni e delle competenze di polizia amministrativa regionale e locale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h) , della Costituzione e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, provvedono, con proprie leggi: a) all'elaborazione dei criteri generali per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale operanti nel territorio di loro pertinenza, adottando atti di indirizzo e stabilendo i relativi criteri; b) alla costituzione e all'organizzazione delle gestioni associative intercomunali dei servizi di polizia locale, nella forma consortile obbligatoria di cui all'articolo 3, espletando le relative procedure di concertazione logistico-operativa con i sindaci dei comuni interessati; c) al coordinamento tra i singoli corpi e servizi di polizia locale nonché tra la polizia locale e le autorità amministrative e di polizia dello Stato; d) alla direzione organizzativa e gestionale dei supporti tecnici e logistici inerenti alla dotazione, alla messa in opera e alla redditività dei mezzi e dell'equipaggiamento del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale; e) alla verifica del conseguimento degli obiettivi dei fondi erogati per i compiti di cui alla lettera d) nonché per l'allocazione programmata degli uffici e delle strutture dei corpi e dei servizi di polizia locale; f) alla determinazione delle caratteristiche delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei segni distintivi e del logo regionale adottato per i veicoli nonché per l'identificazione dei siti di servizio e per i mezzi di casermaggio; g) all'organizzazione didattica e delle relative strutture inerenti alla formazione e all'aggiornamento del personale, compresi l'istituzione della scuola regionale di polizia locale e il coordinamento delle attività di questa con le università e con gli istituti parificati presenti sul territorio; h) alla stipulazione degli accordi e delle intese per i piani coordinati di controllo del territorio, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 4 della presente legge; i) al monitoraggio sistematico dell'espletamento delle funzioni di polizia locale nel territorio regionale, predisponendo un documento di programmazione, all'inizio e al termine dell'esercizio di gestione annuale, dell'impiego delle risorse e dei risultati raggiunti; l) alla programmazione e al finanziamento degli interventi diretti a migliorare e a potenziare le attività e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale nell'ambito delle politiche per la sicurezza inerenti alla polizia di prossimità. A tale fine, per assicurare il più efficace ed efficiente controllo territoriale, le regioni incentivano l'istituzione delle unità o dei nuclei degli agenti di quartiere presso i comuni di loro pertinenza, attivando corsi specialistici destinati al personale addetto.

2. Per la realizzazione dei compiti di cui al comma 1 le regioni provvedono a istituire il dipartimento della polizia locale individuandone le funzioni.

3. Le regioni provvedono altresì a istituire il consiglio regionale di polizia locale, formato dai rappresentanti dei corpi e dei servizi di polizia locale, comunali, metropolitani e provinciali, presenti nel territorio di pertinenza, determinandone con regolamento la composizione, il funzionamento, i compiti e i poteri.

Art. 15. (Regolamenti di polizia locale)

1. Nell'ambito delle loro attribuzioni e nel rispetto della legislazione ordinaria e regionale, i comuni, le città metropolitane e le province adottano regolamenti di polizia locale disciplinando, in particolare: a) l'ordinamento del rispettivo corpo o servizio di polizia locale; b) le modalità generali di esecuzione delle attività e degli incarichi, nonché dell'organizzazione degli uffici e dei nuclei per lo svolgimento dei servizi specialistici nelle materie di cui all'articolo 13; c) le procedure di accesso ai corpi e ai servizi di polizia locale; d) le norme di comportamento durante l'espletamento delle mansioni di istituto; e) la disciplina dell'armamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65, e dell'articolo 18 della presente legge; f) l'individuazione dei criteri minimi per l'edilizia degli uffici, dei comandi e delle sedi distaccate, ove queste ultime siano autorizzate; g) l'individuazione delle tipologie dei servizi da svolgere in uniforme o in abiti civili; h) la determinazione delle modalità e dei limiti dei distacchi e delle missioni attuati al di fuori del territorio di appartenenza, fermi restando l'esclusività dello svolgimento dei compiti inerenti alle funzioni di polizia locale e il divieto di assegnare il personale addetto a incarichi di natura diversa da quelli indicati dagli articoli 7 e 8; i) la disciplina delle operazioni esterne di polizia giudiziaria, d'iniziativa dei singoli operatori nel caso di flagranza dell'illecito o di assoluta necessità di proseguire le attività investigative e di ricerca delle fonti di prova, nonché delle missioni esterne per pubbliche calamità o servizi stagionali da espletare presso altri enti locali.

2. Il comune, la città metropolitana e la provincia, con proprio regolamento, stabiliscono: a) il contingente numerico degli addetti ai rispettivi corpi e servizi di polizia locale, secondo princìpi di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi di popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, nonché ai tassi d'incidenza dei fenomeni criminali e di criticità della sicurezza; b) il tipo di organizzazione del corpo o del servizio di polizia locale, compreso quello a gestione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 sono adottati nel rispetto dei criteri organizzativi stabiliti dall'articolo 16.

4. È fatto esplicito divieto agli enti di cui al comma 2 e agli altri enti dotati di potestà regolamentare in materia di polizia locale di emanare disposizioni regolamentari in deroga a quanto stabilito dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 16. (Organici e figure professionali del personale di polizia locale)

1. I corpi e i servizi di polizia locale sono organizzati in base ai seguenti criteri generali: a) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di un addetto a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) presenza di un addetto a tempo indeterminato e di due addetti a tempo indeterminato parziale ogni 400 abitanti nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sottoposti a notevoli incrementi stagionali e turistici; c) previsione che i corpi di polizia locale siano formati da un comandante e da un numero minimo di dieci addetti a tempo indeterminato; in caso di un numero inferiore di addetti è istituito un servizio di polizia locale.

2. La legge regionale fissa le regole per assicurare la continuità operativa delle attività di polizia locale, disciplinando le turnazioni per l'orario diurno e notturno. I regolamenti di polizia locale disciplinano l'istituzione di pattuglie mobili di polizia locale con uso dei veicoli di servizio.

3. Al fine di garantire l'omogeneità strutturale dei corpi e dei servizi di polizia locale nel territorio nazionale, è stabilito il seguente inquadramento delle figure professionali: a) comandante; b) dirigenti; c) commissari; d) ispettori; e) sovrintendenti; f) assistenti; g) agenti.

4. Gli agenti e gli assistenti costituiscono la struttura operativa di base della polizia locale e svolgono mansioni prettamente esecutive. Gli assistenti e i sovrintendenti possono essere destinatari di incarichi speciali inerenti al coordinamento e al comando di uno o più agenti in servizio operativo. Gli ispettori svolgono specifiche funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria con particolare riguardo all'attività investigativa, esercitando compiti di indirizzo, direzione e coordinamento di unità operative, anche se in via informale e non continuativa. I commissari svolgono funzioni normali e continuative di direzione degli uffici e di comando di strutture operative complesse, esercitando compiti di coordinamento e di controllo dei ruoli subalterni. I dirigenti svolgono le funzioni inerenti al loro ruolo ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di dirigenza. Il comandante è la figura apicale del corpo o servizio di polizia locale ed è inquadrato nella corrispondente categoria prevista per il personale dell'ente di appartenenza.

5. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la legge regionale può altresì prevedere l'istituzione della figura professionale dello specialista di vigilanza locale, inquadrandola in un ruolo speciale dei sovrintendenti. Nel caso dei servizi di polizia locale, comunali e intercomunali, il responsabile, che ricopre un incarico funzionale, deve essere munito della qualifica di ispettore, conseguita presso il comune di appartenenza ovvero in uno dei comuni dell'associazione consortile obbligatoria di cui all'articolo 3.

6. Con le sole eccezioni dei ruoli di assistente e di sovrintendente, conseguibili per anzianità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, ai ruoli della polizia locale si accede con le seguenti modalità: a) per i comandanti e per i dirigenti, tramite concorso pubblico con riserva di posti per il personale interno; b) per i commissari e per gli ispettori, tramite concorso interno.

7. Al personale proveniente dai ruoli interni dei corpi di polizia locale è comunque assicurata, nei posti messi a concorso per i ruoli di cui al comma 6, lettere a) e b) , una quota di riserva definita in ambito regionale. Ulteriori modalità per l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria a causa di eventuali carenze di organico sono definite dalle regioni.

8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge e ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 28, comma 6, della presente legge, è vietata l'immissione a qualunque titolo, nei ruoli della polizia locale, di personale dirigenziale appartenente ad altri uffici o servizi. Le regioni provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revoca degli incarichi dirigenziali già conferiti in attuazione del citato articolo 109, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, provvedendo contestualmente a bandire una sessione concorsuale straordinaria per la copertura dei relativi posti.

9. Ferma restando l'applicabilità di norme penali alle singole fattispecie, è fatto divieto di conferire e di svolgere funzioni proprie della polizia locale a dipendenti di altri uffici o comparti amministrativi, di società e di agenzie private, nonché di organizzazioni di volontariato e di associazioni d'arma. Per le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni alla disciplina della sosta di autoveicoli e di motoveicoli nei parcheggi a pagamento, ai dipendenti della società di gestione è precluso ogni tipo di intervento o di verbalizzazione ulteriore rispetto alla segnalazione orale dell'eventuale infrazione agli operatori della polizia locale.

Art. 17. (Qualità funzionali)

1. In relazione alle proprie attribuzioni istituzionali e nei limiti definiti dalla presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è munito delle seguenti qualità: a) di pubblico ufficiale, estesa a tutti gli addetti; b) di agente e di ufficiale di forza pubblica; c) di agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti, agli assistenti e ai sovrintendenti, e di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita agli ispettori, ai commissari, ai dirigenti e ai comandanti; d) di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di pubblica sicurezza in base ai criteri di cui alla lettera c) .

Art. 18. (Norme generali sull'armamento del personale che espleta funzioni di polizia)

1. L'armamento in dotazione al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale che svolge funzioni di polizia è adeguato e proporzionato alle esigenze di tutela dei cittadini, dei beni fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati, nonché degli altri compiti istituzionali.

2. L'armamento in dotazione alla polizia locale è esclusivamente individuale e consta di una pistola avente le caratteristiche di base previste dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.

3. Per l'espletamento dei servizi esterni, ovvero di prossimità, la dotazione dello stesso personale comprende lo sfollagente avente le caratteristiche previste dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.

4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno sono determinati: a) i requisiti psicofisici per l'attitudine all'uso delle armi da fuoco; b) le norme concernenti la gestione e la custodia dell'armamento in dotazione; c) i presupposti e le prescrizioni per il porto dell'arma al di fuori del servizio.

5. I regolamenti di polizia locale provvedono a: a) istituire i poligoni di tiro e i corsi tecnici per l'uso delle armi; b) programmare i prescritti esami medici e psico-diagnostici di idoneità presso le preposte strutture sanitarie; c) predisporre controlli attitudinali periodici del personale armato; d) prevedere l'allestimento di locali destinati ad armerie dotandoli dei necessari requisiti di sicurezza e di agibilità.

6. La regione, con proprio regolamento, provvede a disciplinare la dotazione dei mezzi di autotutela diversi dalle armi da fuoco e dallo sfollagente, quali spray antiaggressione, bodycam , taser , giubbetti antiproiettile e antitaglio di tipo omologato, caschi protettivi e gambali. La regione provvede altresì all'istituzione di corsi inerenti alle tecniche di difesa personale senza uso di armi.

7. Per quanto attiene al porto di sciabola in occasione di cerimonie o di manifestazioni di rappresentanza, si applica il disposto dell'articolo 30, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359.

8. Per i fatti connessi al servizio con uso dell'arma da fuoco o di altri mezzi offensivi in dotazione si applica, ricorrendone i presupposti di legge, la causa di giustificazione prevista dall'articolo 53 del codice penale. La stessa causa di giustificazione trova applicazione nei casi in cui, al di fuori del servizio, l'arma è comunque usata nell'adempimento dei doveri inerenti ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo. Nelle ipotesi di cui al presente comma, si applicano gli articoli 27 e 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Art. 19. (Trattamento economico, previdenziale e assistenziale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche individuati dall'articolo 16, comma 3.

2. Al personale della polizia locale è altresì corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate o incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni, le città metropolitane e le province provvedono altresì alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 28, comma 8, della presente legge, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale gode del trattamento previdenziale derivante dagli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente altresì i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

Art. 20. (Ente nazionale di assistenza e di promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Ente nazionale di assistenza e promozione sociale per il personale della polizia locale in servizio e in quiescenza, di seguito denominato « Ente ».

2. L'Ente dipende dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di uno statuto e persegue le seguenti finalità: a) provvedere all'assistenza, materiale e morale, degli orfani e dei congiunti dei dipendenti deceduti in servizio; b) soccorrere economicamente gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale, nonché i loro familiari nel caso di malattia, indigenza o altro stato di bisogno; c) trattare la concessione di prestiti a tassi agevolati a tutti gli iscritti e attuare provvidenze economiche; d) istituire mense di sussidio, asili nido, spacci, stabilimenti balneari e montani, colonie estive, villaggi turistici, centri e impianti sportivi, ludoteche e luoghi di intrattenimento per i figli dei dipendenti; e) organizzare centri culturali, biblioteche e circoli ricreativi per il personale in servizio e in quiescenza, nonché soggiorni in località turistiche in Italia e all'estero; f) organizzare corsi di informatica, corsi universitari e para-universitari, nonché corsi di lingue straniere e di apprendistato tecnico per il personale in quiescenza o in congedo; g) conferire borse di studio, assegni scolastici e contributi universitari, nonché premi annuali ai figli più meritevoli del personale in servizio.

3. Sono organi dell'Ente il presidente, il segretario nazionale, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e l'assemblea degli iscritti.

4. Il presidente dell'Ente è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri e designa il segretario nazionale. L'assemblea degli iscritti elegge a maggioranza due vicepresidenti e il consiglio di amministrazione che, a sua volta, nomina i componenti del comitato esecutivo. Le procedure elettive dell'assemblea degli iscritti si svolgono mediante votazione telematica.

5. Salva diversa previsione dello statuto, il consiglio di amministrazione dell'Ente è composto da quindici membri e il comitato esecutivo è composto da otto membri. Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni. A esclusione del presidente e del segretario nazionale, tutte le altre cariche sono assunte da personale, in servizio o in quiescenza, proveniente dai ruoli della polizia locale.

6. L'Ente si avvale di uffici regionali, comunali e provinciali gestiti, in misura pari, da personale delle medesime amministrazioni e dei corpi e dei servizi della polizia locale.

Art. 21. (Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile.

2. In applicazione della tipologia negoziale di cui al comma 1, la contrattazione collettiva relativa al personale della polizia locale è recepita con decreto del Presidente della Repubblica e la sua copertura finanziaria è stabilita con legge dello Stato.

3. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi: a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale maggiormente rappresentativi a livello nazionale; b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

4. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera h) , e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 3 del presente articolo sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

5. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci dei comuni, delle città metropolitane e delle province di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 4, calcolate in base a criteri di proporzionalità.

Art. 22. (Regime transitorio. Istituzione del comparto della polizia locale e dell'Agenzia di rappresentanza della polizia locale)

1. Al fine di assicurare e di agevolare il superamento della disciplina di diritto privato cui è sottoposta la contrattazione dei dipendenti della polizia locale, ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 70, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica il regime giuridico transitorio di cui al presente articolo.

2. Tenuto conto della specificità dei compiti svolti e al fine di realizzare un regime contrattuale pubblico, è istituito presso l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) il comparto della polizia locale.

3. Allo scopo di rendere omogenee le procedure di contrattazione tra l'ARAN e le rappresentanze sindacali del personale dei corpi e dei servizi di polizia locale è altresì istituita l'Agenzia di rappresentanza della polizia locale, di seguito denominata « Agenzia », composta dalle delegazioni delle rispettive organizzazioni.

4. All'interno dell'Agenzia sono comprese le organizzazioni che rappresentano almeno il 2 per cento del personale della polizia locale iscritto alle organizzazioni sindacali di livello nazionale. Le organizzazioni che non dispongono di deleghe sufficienti a raggiungere la soglia del 2 per cento possono associarsi tra loro mediante l'adozione della forma federativa con salvaguardia delle rispettive identità di sigla.

5. Per il biennio di cui al comma 1, è mantenuta la contrattazione collettiva decentrata, che cessa con il passaggio al regime contrattuale pubblicistico previsto ai sensi dei commi 2, 3 e 4.

6. Al termine del biennio di cui al comma 1, previo scioglimento dell'Agenzia, il personale dei corpi e dei servizi di polizia locale transita nel comparto sicurezza con stato giuridico paritetico a quello degli altri organismi di polizia dello Stato.

Art. 23. (Istruzione, formazione e aggiornamento. Diplomi universitari)

1. In applicazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera g) , e al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, ogni regione istituisce le scuole regionali di polizia locale dotate di idonee attrezzature tecniche e logistiche nonché di corpi docenti altamente qualificati.

2. L'organizzazione delle scuole regionali di cui al comma 1 prevede l'articolazione in accademie, per gli agenti, gli assistenti e i sovrintendenti, e in istituti superiori, per gli ispettori, i commissari e i dirigenti. Una specifica sezione degli istituti superiori comprende il centro studi di alta strategia manageriale riservata ai comandanti.

3. Le scuole di polizia locale hanno la loro sede centrale nel capoluogo della regione. Sono incentivate, con il concorso degli enti locali, le localizzazioni periferiche di poli didattici presso le città metropolitane, i capoluoghi di provincia e presso i comuni dotati di corpi e di servizi di polizia locale con un elevato organico di personale.

4. Ogni scuola e polo didattico di cui al comma 3 gode di autonomia statutaria e regolamentare. Le regioni, con propria legge, stabiliscono i criteri per il loro funzionamento e per l'ottimizzazione delle attività. Le prestazioni dei docenti esterni sono disciplinate nella forma del contratto di collaborazione professionale a tempo determinato e valgono come punteggio per il curriculum accademico dei titolari di insegnamento.

5. Le regioni stipulano convenzioni con le università presenti nel rispettivo territorio per l'istituzione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di corsi accademici triennali, per il conseguimento di titoli di studio universitari, stabilendo altresì la gratuità dell'iscrizione e della frequenza per il personale della polizia locale nonché il rimborso nella misura del 50 per cento per l'acquisto di libri e di materiale didattico. I corsi accademici attinenti alla materia della polizia locale comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.

6. Le regioni possono altresì stipulare accordi e convenzioni con fondazioni private, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e la cui ragione culturale è costituita dallo studio delle problematiche degli organi di polizia nel quadro del decentramento e delle autonomie locali, al fine di affidare loro l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e di aggiornamento presso le scuole regionali di polizia locale.

Art. 24. (Doveri e norme di comportamento. Procedure e sanzioni disciplinari)

1. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale sono obbligati al rispetto dei doveri di imparzialità, di fedeltà, di lealtà, di riservatezza e di esclusività, intesa come l'obbligo di dedicare all'ufficio la propria capacità lavorativa, intellettuale e materiale, nonché di subordinazione.

2. Tenuto conto della natura giuridica della polizia locale come entità a ordinamento speciale, in ragione delle peculiarità dei compiti di istituto e delle funzioni pubbliche esercitate, il dovere di subordinazione acquista le caratteristiche, formali e sostanziali, del dovere di obbedienza previsto per i corpi militari e di polizia anche a ordinamento civile. Nei confronti dei superiori gerarchici, il personale della polizia locale non può rifiutarsi di eseguire gli ordini che gli vengono impartiti. I doveri di subordinazione e di obbedienza trovano applicazione ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dell'articolo 66 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a condizione che siano dimostrate la stretta pertinenza dell'ordine al servizio svolto, la sua non eccedenza dai compiti di istituto, la sua non lesività della dignità personale di coloro ai quali è diretto e la sua legittimità.

3. Per le infrazioni commesse dal personale della polizia locale si applicano, in ordine di gravità, il richiamo orale, il richiamo scritto, la pena pecuniaria nella forma di ore o di giorni detratti dal servizio, la deplorazione, la sospensione dal servizio e la destituzione. La cancellazione dai ruoli della polizia locale può essere effettuata solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna per gravi reati non colposi cui consegue la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici o l'applicazione di una misura di sicurezza personale. La sospensione dal servizio, per un periodo massimo di quattro mesi, può essere disposta solo in presenza di una pena accessoria provvisoriamente applicata dal giudice per le indagini preliminari o da un'altra autorità giudiziaria competente in relazione alla fase processuale.

4. Le sanzioni e le misure previste dal comma 3 sono adottate solo a seguito di procedimento disciplinare che deve assicurare il contraddittorio, il pieno esercizio dei diritti della difesa tecnica e personale e la separazione tra organo della contestazione e organo deliberante. Per quanto compatibili con lo stato giuridico della polizia locale, si applicano le disposizioni degli articoli da 12 a 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737. È prevista l'applicabilità del condono disciplinare da parte degli organi amministrativi competenti.

5. In pendenza di un procedimento disciplinare è vietata l'applicazione di provvedimenti sanzionatori di qualunque natura. È altresì vietata l'applicazione di ogni provvedimento comunque limitativo, in particolare consistente nell'esclusione dalla partecipazione a concorsi interni o dall'assunzione di ruoli già maturati o nel blocco, a qualsiasi titolo, della progressione in carriera, anche nel caso di sentenza penale di condanna passata in giudicato, fino a quando il procedimento disciplinare e le eventuali fasi di impugnazione si sono definitivamente conclusi.

6. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97, la condanna a una pena inferiore a tre anni di reclusione o la sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, non determinano la destituzione ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, ferma restando la sospensione dal servizio fino al completo esaurimento del relativo procedimento disciplinare.

Art. 25. (Consiglio nazionale della polizia locale)

1. È istituito il Consiglio nazionale della polizia locale, di seguito denominato « Consiglio », quale organismo consultivo del Ministero dell'interno, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dei presidenti delle regioni e dei consigli regionali, dei sindaci e dei consiglieri metropolitani, dei presidenti delle province e dei consiglieri provinciali, dei sindaci e dei consiglieri comunali, nonché dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Consiglio ha la propria sede centrale in Roma e sedi periferiche presso ogni regione ed ente locale dotato di un corpo o servizio di polizia locale.

3. Il Consiglio formula pareri, promuove studi e ricerche e redige programmi in materia di polizia locale, nonché di organizzazione dei servizi e delle politiche per la sicurezza pubblica.

4. Il Consiglio è composto dall'assemblea, dal comitato direttivo, dal presidente e da due vicepresidenti, dal segretario nazionale e dall'ufficio di segreteria. L'assemblea è composta dai comandanti dei corpi di polizia locale e dai responsabili dei servizi di polizia locale operanti nel territorio nazionale o da loro delegati. Il presidente e i due vicepresidenti sono eletti dall'assemblea, che designa anche i componenti del comitato direttivo. Il presidente e il comitato direttivo nominano il segretario nazionale. Presso le regioni, le città metropolitane e le province sono istituiti i rispettivi consigli della polizia locale, la cui struttura è conforme a quella del Consiglio. Nei comuni sono presenti uffici di collegamento con i consigli provinciali della polizia locale, a esclusione dei comuni di grandi dimensioni che dispongono di strutture comunali autonome e conformi al modello nazionale.

5. I pareri tecnici emessi dal comitato direttivo e le deliberazioni del Consiglio e dei consigli regionali e provinciali di cui al comma 4 sono richiesti obbligatoriamente dai soggetti e dagli organi di cui al comma 1. Gli stessi pareri, ove concernano materie pertinenti all'organizzazione dei servizi per la sicurezza pubblica, allo stato giuridico ed economico nonché all'impiego del personale in mansioni o in operazioni di particolare rilevanza, hanno valore vincolante nei confronti delle amministrazioni competenti.

Art. 26. (Oneri finanziari)

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, gli oneri finanziari per l'organizzazione, il funzionamento e gli interventi volti a migliorare la redditività delle funzioni e la qualità professionale e salariale del personale della polizia locale sono ripartiti tra regioni, province, città metropolitane e comuni in misura proporzionale secondo il criterio della fruibilità dei relativi servizi.

2. Le misure percentuali degli oneri ripartiti ai sensi del comma 1 sono definite annualmente con legge regionale, previa concertazione con gli enti locali interessati. La percentuale a carico delle regioni non può comunque essere inferiore al 35 per cento.

3. Le modalità di finanziamento dei beni strumentali o dei processi formativi per il personale della polizia locale sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia e per la sicurezza dei cittadini, nonché di piani coordinati di controllo del territorio che prevedono la partecipazione di personale della polizia locale, previsti rispettivamente dal comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 28, comma 7, della presente legge, e dagli articoli 17, comma 1, e 18, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, gli oneri finanziari sono posti interamente a carico dello Stato, ferma restando la competenza esclusiva della regione a stipulare i relativi accordi.

Art. 27. (Norme transitorie e finali)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali provvedono ad attuare la riqualificazione del personale della polizia locale mediante il transito nelle nuove qualifiche previste dall'articolo 16.

2. L'adeguamento delle preesistenti qualifiche del personale a quelle previste dall'articolo 16 è definito con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati i livelli retributivi e indennitari del personale oggetto della riqualificazione di cui al comma 1.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le città metropolitane e le province provvedono a istituire, ovvero, qualora già esistenti, a integrare gli organici dei corpi e dei servizi di polizia locale di loro pertinenza, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a emanare le disposizioni legislative in materia di polizia locale di cui all'articolo 14.

Art. 28. (Abrogazioni e modifiche)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata, a eccezione dell'articolo 5, comma 5.

2. Sono altresì abrogati: a) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145; b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 e l'articolo 12- bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; c) il comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; d) la lettera m) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: « forze di polizia », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « anche locali »; b) all'articolo 16, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché i corpi e i servizi di polizia locale ».

4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e i comandanti, i dirigenti, i commissari e gli ispettori della polizia locale »; b) alla lettera b) del comma 2, le parole: « le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio » sono sostituite dalle seguenti: « i sovrintendenti, gli assistenti e gli agenti della polizia locale ».

5. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « Forze di polizia di Stato » sono inserite le seguenti: « nonché dei corpi e dei servizi di polizia locale ».

6. Al comma 2 dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: « lettera d) , » sono inserite le seguenti: « e fatta eccezione per quanto riguarda gli organici della polizia locale, ».

7. Al comma 439 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: « e gli enti locali » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « , con oneri economici a esclusivo carico dello Stato ».

8. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « del personale » sono inserite le seguenti: « dei corpi e servizi della polizia locale e di quello ».

scheda ufficiale sul sito del Senato