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Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti

S.634 · titolo ufficiale: Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 03/05/2023. proposto da Sen. Losacco Alberto ed altri, presentato il 31/03/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

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1 Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a all'articolo 148, il comma 9- bis è sostituito dal seguente: « 9-bis . Su qualsiasi strada aperta alla circolazione di velocipedi, il sorpasso di un velocipede da parte di ogni altro veicolo è consentito a condizione che il conducente di quest'ultimo ponga in essere tutte le cautele rese necessarie dalla minore stabilità del mezzo da sorpassare e dalla maggiore probabilità che esso subisca ondeggiamenti e deviazioni, anche in esito alle dimensioni e alle condizioni della strada nonché allo spostamento d'aria prevedibile in base alla massa e alle caratteristiche del veicolo sorpassante. Prima di effettuare il sorpasso il conducente accerta le condizioni predette per effettuare la manovra in sicurezza e in particolare la possibilità di mantenere una distanza laterale dal velocipede pari ad almeno 1,5 metri. Ove le circostanze lo richiedano il conducente effettua il sorpasso riducendo al massimo la velocità. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzioni amministrativa di cui al comma 16, primo periodo »; b all'articolo 149, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora sulla strada siano presenti velocipedi i conducenti di ogni altro veicolo mantengono una distanza laterale pari ad almeno 1,5 metri e comunque adeguata a scongiurare i rischi derivanti dalla minore stabilità del velocipede e dalla maggiore probabilità che esso subisca ondeggiamenti e deviazioni, anche in relazione alle dimensioni e alle condizioni della strada ».

scheda ufficiale sul sito del Senato