Misure a sostegno del turismo giovanile e costituzione della società «Turismo e Giovani Spa»
S.689 · titolo ufficiale: Misure a sostegno del turismo giovanile e costituzione della società «Turismo e Giovani Spa»
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 31/05/2023. proposto da Sen. Centinaio Gian Marco ed altri, presentato il 10/05/2023.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Costituzione della società Turismo e Giovani Spa)
1. Al fine di favorire lo sviluppo del turismo giovanile, anche attraverso il potenziamento della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo dell'offerta turistica, la transizione verde e la rigenerazione urbana, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita una società per azioni denominata « Turismo e Giovani Spa », con un capitale sociale di 3 milioni di euro.
2. Gli atti connessi alle operazioni di costituzione della società e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
Art. 2. (Finalità e funzioni)
1. La società Turismo e Giovani Spa persegue le finalità di favorire lo sviluppo del turismo giovanile, anche attraverso una gestione diretta e indiretta di immobili destinati ad alberghi e ostelli della gioventù, avvalendosi della rete International Youth Hostel Federation per la promozione, nazionale e internazionale, dei siti culturali e paesaggistici italiani. Per le medesime finalità la società può altresì impiegare le risorse a disposizione per l'acquisto, anche mediante partecipazione ad aste immobiliari, a titolo di investimento, di immobili o di loro porzioni, anche di particolare pregio storico-architettonico, da destinare ad uso ricettivo per l'accoglienza e l'ospitalità dei giovani.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la società Turismo e Giovani Spa può stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali che possono apportare loro risorse al capitale della società, tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministro del turismo.
Art. 3. (Organi e controlli)
1. Le azioni della società Turismo e Giovani Spa sono attribuite al Ministero del turismo che esercita i diritti dell'azionista. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti internet istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
2. Il Ministro del turismo, entro trenta giorni dalla costituzione della società Turismo e Giovani Spa, convoca la prima assemblea per l'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso.
3. L'assemblea con delibera motivata può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con le funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri membri sono designati dal Ministro del turismo.
4. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 4. (Gestione del personale)
1. La società Turismo e Giovani Spa con proprio provvedimento stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tenendo conto dell'esperienza professionale già acquisita dal personale nell'ambito dell'offerta di servizi dedicati alla promozione del turismo giovanile.
Art. 5. (Disposizioni finali e finanziarie)
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in quanto compatibili.
2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.