Disposizioni in materia di sperimentazione di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi attraverso immissione nell'ambiente di organismi prodotti con tali tecniche ai soli fini sperimentali e scientifici
S.746 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di sperimentazione di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi attraverso immissione nell'ambiente di organismi prodotti con tali tecniche ai soli fini sperimentali e scientifici
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 18/07/2024. proposto da Sen. Fregolent Silvia, presentato il 06/06/2023.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Oggetto)
1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e al piano strategico della politica agricola comune 2023-2027 dell'Italia approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 e di consentire la sperimentazione di tecniche tese al miglioramento genetico delle piante in termini di resistenza alle infezioni, minore utilizzo di prodotti fitosanitari e maggiore resistenza ai cambiamenti climatici, la presente legge regola e disciplina, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, le procedure di sperimentazione, da parte delle istituzioni scientifiche di cui all'articolo 3, dell'emissione nell'ambiente di organismi prodotti attraverso tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini di cui all'articolo 1 si intendono per: a) editing genomico per mutagenesi sito-diretta: le tecniche genomiche che consentono la modifica di segmenti di DNA senza l'introduzione di materiale genetico estraneo all'organismo; b) editing genomico per cisgenesi: le tecniche che prevedono l'inserzione di segmenti di materiale genetico non modificato proveniente da donatore della stessa specie o di specie affine sessualmente compatibile, in conformità alle indicazioni dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea.
Art. 3. (Richiesta di autorizzazione alla sperimentazione)
1. Le istituzioni scientifiche interessate alla sperimentazione nell'ambiente di organismi prodotti con le tecniche di cui all'articolo 2 devono presentare una richiesta di autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, che contenga: a) la descrizione dettagliata dell'istituzione scientifica che intende procedere alla sperimentazione, corredata dall'elenco delle professionalità che si occuperanno del procedimento con le relative competenze, i titoli conseguiti e le pregresse esperienze; b) l'organigramma completo, con il dettaglio degli incarichi di coordinamento, responsabilità e compiti delle risorse umane che seguiranno la sperimentazione; c) tutte le informazioni disponibili, anche di natura scientifica, riguardo all'organismo prodotto e alle tecniche utilizzate, rientranti nell'esclusivo ambito di quelle indicate all'articolo 2; d) l'indicazione dettagliata del sito di sperimentazione e del connesso piano di monitoraggio atto ad individuare e scongiurare effetti sull'ambiente circostante e sulla possibilità di contaminazione delle produzioni agricole e vegetali limitrofe, ai fini della salvaguardia dell'agrobiodiversità e della sicurezza dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare; e) un nulla osta rilasciato dal servizio fitosanitario della regione competente per territorio, contenente la valutazione dei rischi connessi alla sperimentazione oggetto della richiesta di autorizzazione, anche in relazione al sito individuato e alle eventuali possibili interazioni con le coltivazioni circostanti.
2. La sperimentazione oggetto della richiesta di cui al comma 1 non può in nessun caso essere estesa ad altri siti, anche se limitrofi. Ove l'organismo oggetto di precedente autorizzazione dovesse essere sperimentato in altro sito, diverso da quello contenuto nella richiesta, l'istituzione scientifica interessata alla sperimentazione è tenuta alla presentazione di una nuova richiesta.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, i termini e le modalità di presentazione della richiesta.
Art. 4. ( Iter autorizzativo e prescrizioni)
1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, al ricevimento della richiesta, attraverso un atto di natura amministrativa, nomina un responsabile del procedimento il quale provvede, entro cinque giorni, a trasmettere copia della stessa, corredata dalla documentazione fornita dall'istituto scientifico richiedente, alla Commissione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di seguito « Commissione », la quale è tenuta ad esprimere un parere e a proporre eventuali prescrizioni entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della stessa, contestualmente notificando gli esiti anche all'istituto scientifico richiedente.
2. Entro trenta giorni dall'acquisizione del parere e delle eventuali prescrizioni da parte della Commissione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la sperimentazione notificando all'istituzione scientifica richiedente anche le prescrizioni necessarie dandone comunicazione alle regioni o alle province autonome competenti per territorio. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo, l'autorità comunica al richiedente l'eventuale diniego dell'autorizzazione attraverso provvedimento motivato.
3. Nel caso di inerzia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, decorso il termine di cui al comma 2, l'autorizzazione si intende concessa, nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate, in caso di parere favorevole della Commissione e si intende negata in caso di parere contrario.
Art. 5. (Pubblicità delle decisioni dell'Autorità)
1. I provvedimenti adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e i pareri della Commissione, corredati dalle eventuali prescrizioni, sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri di cui all'articolo 3, comma 3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica garantisce l'accesso alla documentazione tecnica delle autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, pubblica annualmente un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati conseguiti nelle sperimentazioni autorizzate. Il rapporto è trasmesso alla Commissione europea.
Art. 6. (Relazione conclusiva)
1. All'esito di ciascuna sperimentazione con le tecniche di editing genomico di cui all'articolo 2, l'istituto scientifico che ha posto in atto la sperimentazione trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione conclusiva nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale anche con riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l'ambiente.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica invia copia della relazione di cui al comma 1 ai Ministeri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nonché alle regioni e alle province autonome interessate e alla Commissione europea.
Art. 7. (Disposizioni finali)
1. Alle disposizioni di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 32, 33, commi 1 e 4, e 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.