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Delega al Governo per l'efficienza del processo civile telematico

S.812 · titolo ufficiale: Delega al Governo per l'efficienza del processo civile telematico

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 17/11/2023. proposto da Sen. Cataldi Roberto, presentato il 20/07/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Delega al Governo per l'efficientamento del processo civile telematico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di garantire un più facile accesso alla giustizia, di promuovere la trasparenza e di assicurare la massima efficienza del processo civile telematico, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio superiore della magistratura. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

Art. 2. (Principi e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) semplificazione delle procedure telematiche volte a favorire l'uso di strumenti digitali intuitivi e accessibili a tutti gli utenti, inclusi i professionisti, al fine di evitare la ripetizione inutile dell'inserimento di dati laddove già presenti nel sistema e di evitare la richiesta di inserimento dati che non siano indispensabili; b) integrazione e interoperabilità tra i sistemi informatici delle diverse autorità giudiziarie, degli avvocati e delle altre figure professionali coinvolte nel processo; c) promozione dell'uso di soluzioni tecnologiche avanzate, quali l'intelligenza artificiale; d) formazione e aggiornamento del personale giudiziario e degli operatori del diritto sui temi della digitalizzazione e dell'uso degli strumenti telematici; e) tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, attraverso l'adozione di misure di protezione adeguate e la promozione della cultura della sicurezza informatica; f) monitoraggio e valutazione periodica dell'efficacia delle misure adottate e del loro impatto sul funzionamento del sistema giudiziario civile anche in relazione a quanto disposto in ambito di diritto comparato relativamente al processo civile telematico e alla digitalizzazione del processo.

Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. I decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

scheda ufficiale sul sito del Senato