Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e incentivi per le famiglie residenti e le imprese
S.815 · titolo ufficiale: Disposizioni per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni e incentivi per le famiglie residenti e le imprese
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 09/12/2025. proposto da Sen. Calandrini Nicola, presentato il 20/07/2023.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Beneficiari degli interventi e finalità)
1. La presente legge è finalizzata a favorire il sostenibile sviluppo economico e sociale dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in cui si è verificata una decrescita significativa della popolazione residente nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge e per i quali gli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 158 del 2017 non si sono dimostrati efficaci nel mitigarla.
Art. 2. (Divario digitale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'obiettivo di rafforzare quanto previsto per i piccoli comuni dall'articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, i sindaci dei piccoli comuni provvedono a rilevare nel territorio da loro amministrato, anche avvalendosi di professionalità esterne alle loro amministrazioni, le eventuali criticità nei settori della trasmissione di dati, della telefonia mobile e dei processi di digitalizzazione della pubblica amministrazione e le comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) che predispone un documento di sintesi funzionale a definire e ad attuare, nel triennio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, gli interventi specifici e indifferibili nel territorio nazionale a favore dei piccoli comuni per lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga e i programmi di e-government .
2. Al fine di garantire servizi e prestazioni efficienti e continuativi nel tempo a cittadini e imprese accelerando e completando entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, la diffusione della banda larga e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio nazionale allo scopo di superare il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la libera diffusione della conoscenza, nonché l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere, e per favorire l'attrazione di investimenti economici e il lavoro nei comuni di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione e coordinamento nazionale della interconnettività tra gli operatori del settore della trasmissione di dati e della telefonia mobile. Il decreto di cui al primo periodo tiene conto delle comunicazioni pervenute ad AgID e del documento di sintesi di cui al comma 1.
Art. 3. (Stato patrimoniale semplificato per gli enti locali fino a 5.000 abitanti e deroga di accantonamento al fondo crediti commerciali)
1. Per favorire l'agile e sostenibile svolgimento delle funzioni in capo agli enti locali, e tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 232 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni di cui all'articolo 1 della presente legge che decidono di non tenere la contabilità economico-patrimoniale sono esonerati dall'obbligo di redazione dello stato patrimoniale.
2. Per le annualità 2023, 2024, 2025 e 2026, i comuni di cui all'articolo 1 sono esonerati dell'obbligo di accantonamento al Fondo crediti commerciali.
Art. 4. (Ripiano del disavanzo di amministrazione dovuto ai costi dell'energia)
1. In considerazione dei maggiori oneri di spesa dovuti per utenze di energia elettrica e gas , in deroga all'articolo 188 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali di cui all'articolo 1 che hanno riscontrato in fase di rendicontazione un disavanzo di amministrazione possono ripianare la parte dello stesso dovuta ai costi sostenuti per l'approvvigionamento energetico in un massimo di cinque annualità.
Art. 5. (Modifiche alla legge n. 158 del 2017 recanti misure per favorire l'apertura di attività commerciali e in materia di acquisto di abitazione, detrazioni per le famiglie e istruzione)
1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis . Per favorire l'apertura di attività commerciali nei piccoli comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa di euro 13 milioni per ciascuno anno del quadriennio 2024-2027. 2-ter . Per fruire del contributo di cui al comma 2- bis le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro tre mesi dalla predetta data »; b) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 1-bis . Il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di un'unità immobiliare in un piccolo comune, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione di cui al primo periodo si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del quadriennio 2024-2027 »; c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: « Art. 5- bis . – (Detrazioni per i figli a carico) – 1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei piccoli comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al ventiseiesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di euro 4 milioni per ciascuno anno del quadriennio 2024-2027 »; d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche, nonché all'utilizzazione dell' e-learning qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnanti e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L' e-learning , che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente e insegnante ».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate per un parere non vincolante, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a euro 108 milioni per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 6. (Incentivi per le persone che hanno raggiunto l'età pensionabile)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in uno dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a una detassazione del 60 per cento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica mediante controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente, pena la decadenza dal beneficio fiscale e la restituzione all'INPS delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stata riscontrata la mancanza del requisito.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, ciascuna regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornare annualmente, è pubblica ed è consultabile nel sito internet della regione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate per un parere non vincolante, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e il limite massimo di spesa annuale ai cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 7. (Modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di reti commerciali)
1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: « inferiore a 3.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « inferiore a 5.000 abitanti ».
2. Le regioni sono tenute ad attuare quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. (Modifiche all'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, relative al Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni e al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni)
1. All'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: « 4-bis . Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per garantire ai piccoli comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, una riserva di acquisizione delle stesse. 4-ter . Al fine di garantire a tutti i piccoli comuni la possibilità di presentazione dei progetti di cui al comma 4, il Piano di cui al comma 2 definisce altresì: a) le modalità per la destinazione di una quota del Fondo di cui al comma 1 per la predisposizione dei progetti medesimi; b) le modalità per favorire l'acquisizione da parte dei piccoli comuni di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ».
Art. 9. (Assunzioni a tempo determinato nei piccoli comuni in calo demografico)
1. All'articolo 31- bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole: « Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti », le parole: « 30 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro annui » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della dotazione del fondo, 10 milioni di euro annui sono destinati ai piccoli comuni che insistono su aree del territorio nazionale che determinano criticità al loro sviluppo economico o il cui indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente è in sensibile diminuzione nei cinque anni precedenti l'anno in corso al momento dell'assegnazione delle risorse di compartecipazione agli oneri di spesa per le assunzioni »; b) al comma 6, le parole: « 30 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro annui ».
2. All'articolo 35- bis , comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, » sono inserite le seguenti: « e ai sensi dell'articolo 31- bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ».
Art. 10. (Spese per il personale delle unioni di comuni)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557- quater è inserito il seguente: « 557 - quinquies. Le unioni di comuni nate da comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione ».
Art. 11. (Gestione delle discariche dismesse)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 466 è inserito il seguente: « 466 - bis . Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani e per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse, cosiddetta “gestione post mortem ” , dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ».
Art. 12. (Deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe)
1. In via sperimentale per il triennio 2024-2026 la deroga di cui all'articolo 18- bis , comma 1, del decreto-legge 17 ottobre, 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 29, si applica anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
Art. 13. (Interventi di monitoraggio delle regioni a favore dei piccoli comuni)
1. Al fine di garantire nella predisposizione di disposizioni legislative statali, regionali e delle province autonome la coerenza ed efficacia della normazione e un raccordo tra lo Stato e le regioni negli interventi aventi ad oggetto i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, e in particolare i comuni soggetti ad un processo di spopolamento o ad una flessione significativa della popolazione residente, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con cadenza biennale, entro il 30 maggio, ciascuna regione invia alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione riguardante le finalità e le risorse regionali assegnate nei due anni precedenti ai comuni di cui all'articolo 1, i soggetti che beneficiano di tali contributi, i risultati ottenuti o, nel caso di interventi pluriennali, i risultati che i soggetti beneficiari si prefiggono di raggiungere e le criticità evidenziate dai piccoli comuni presenti nel territorio regionale, raggruppate per categorie e con i nomi dei medesimi. La relazione è trasmessa al Ministro dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 14. (Relazione annuale di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge per il contrasto allo spopolamento della popolazione nei piccoli comuni)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è allegata la Relazione annuale del Ministro dell'economia e delle finanze sulle risorse economiche statali finalizzate a realizzare programmi, progetti, opere e interventi sociali ed economici per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e, tra queste, quelle riservate al contrasto allo spopolamento della popolazione residente nel comune il cui indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente è in progressiva sensibile diminuzione.
Art. 15. (Disposizioni finali)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.