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Benefici vittime del terrorismo

S.838 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e altre disposizioni in materia di benefici in favore delle vittime del terrorismo

stato: esame in comm., ultima attività il 11/09/2024. proposto da Sen. Lisei Marco ed altri, presentato il 02/08/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefìci pensionistici e risarcitori in favore delle vittime del terrorismo)

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2: 1) al comma 1- bis , le parole: « se prevista dai rispettivi contratti di categoria » sono sostituite dalle seguenti: « anche se prevista dai rispettivi contratti di categoria »; 2) dopo il comma 1- bis sono inseriti i seguenti: « 1-ter . Le disposizioni del comma 1, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, si interpretano nel senso che l'accesso alla qualifica superiore con decorrenza anche economica dal 1° settembre 2004 si applica dalla stessa data ai dipendenti privati anche quando ciò comporti un mutamento di categoria ai sensi dell'articolo 2095, primo comma, del codice civile, a condizione che il beneficiario abbia presentato, entro il termine del 30 novembre 2007, la relativa domanda amministrativa e abbia conseguito il trattamento di quiescenza entro la stessa data. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 1-quater . A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il beneficio dell'incremento di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti pensionistici e aggiuntivi di fine rapporto in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico, degli invalidi permanenti di qualsiasi percentuale e grado ancora in vita ovvero deceduti, compresi quelli deceduti successivamente al 25 agosto 2004. In mancanza di coniuge o di figli, l'incremento di cui al comma 1 si applica ai trattamenti in godimento ai genitori e ai fratelli e sorelle degli invalidi di cui al primo periodo »; b) all'articolo 3: 1) al comma 1, dopo le parole: « ed in mancanza, ai genitori » sono inserite le seguenti: « e ai fratelli e alle sorelle »; 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis . I benefìci in materia di esenzione dall'IRPEF di cui al comma 2 si applicano ad ogni trattamento avente ad oggetto anche funzioni previdenziali, comunque denominate, ivi comprese le somme periodiche da iscrizioni obbligatorie conseguenti allo svolgimento di mandati elettivi, avente quale beneficiario vittime del terrorismo dirette o indirette o di reversibilità e loro familiari, a prescindere dalla data di prima costituzione del trattamento e senza alcuna limitazione di esenzione fiscale totale »; c) all'articolo 4: 1) al comma 2, primo periodo, le parole: « comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »; 2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: « 2.1. Il comma 2 si interpreta nel senso che, con decorrenza anche economica dal 1° settembre 2004, l'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto è costituita, se lavoratore dipendente, da tutte le voci retributive che compongono l'ultima busta paga mensile percepita, secondo il principio di cassa, comprendendo anche gli arretrati maturati precedentemente, e, se lavoratore autonomo o libero professionista, per ultima retribuzione percepita integralmente si intende l'ultimo reddito mensile utile da prestazioni lavorative professionali. Il riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione e decadenza »; 3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis . Nel caso in cui la vittima del terrorismo e il suo familiare siano titolare di più trattamenti pensionistici indiretti o di reversibilità, i benefìci più favorevoli previsti, a seconda della tipologia di pensione spettante, ai sensi della presente legge, compresa l'esenzione fiscale totale, riconosciuti per uno dei trattamenti, si applicano a tutti i trattamenti pensionistici di cui il soggetto è titolare. La medesima disciplina si applica per ciascuna pensione anche nel caso in cui il soggetto sia titolare di più trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli di cui agli articoli 2 e 3 e al presente articolo »; d) all'articolo 5: 1) al comma 3: 1.1) al primo periodo, dopo le parole: « compresi i figli maggiorenni » sono inserite le seguenti: « e i discendenti entro il secondo grado se minori alla data dell'evento terroristico, nonché se residenti presso l'abitazione della vittima dalla nascita, se avvenuta in un periodo antecedente il decesso »; 1.2) al terzo periodo, dopo le parole: « ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, » sono inserite le seguenti: « e i discendenti entro il secondo grado se minori alla data dell'evento terroristico, nonché se residenti presso l'abitazione della vittima dalla nascita, se avvenuta in un periodo antecedente la data dell'evento terroristico, »; 2) dopo il comma 3- bis è inserito il seguente: « 3-bis.1. Il comma 3- bis si interpreta nel senso che esso si applica dal 1° gennaio 2014 anche nel caso di decesso dell'invalido prima del 1° gennaio 2014 ed anche qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta del beneficio dopo il 1° gennaio 2014 »; 3) al comma 3- ter , le parole: « o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento » sono soppresse; 4) dopo il comma 3- quater è inserito il seguente: « 3-quinquies . I benefìci economici previsti dalle disposizioni dei commi 3- bis , 3- ter e 3- quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014 »; e) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti: « 1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica, comprensiva del danno biologico e morale, ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di aggravamento, le percentuali di invalidità già accertate sono rivalutate in conformità a quanto disposto dal primo periodo. La percentuale unica, in ogni caso, non può superare la misura del 100 per cento. 1-bis . Le valutazioni e le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1 del presente articolo, comprese le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti nel territorio nazionale, o al di fuori di esso, sia antecedenti sia successivi al 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità, indicante l'invalidità complessiva, comprensiva del danno biologico e morale, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181. Ai fini della valutazione delle invalidità di cui alla presente legge, quando una norma fa riferimento ad una percentuale di invalidità per il riconoscimento di un beneficio deve intendersi in riferimento alla percentuale di invalidità complessiva di cui al citato articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, anche se diversamente disposto. 1-ter . Le domande di revisione per intercorso aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate senza limiti di tempo e senza alcuna preclusione »; f) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: « Art. 7- bis . – 1 . I competenti organi amministrativi decidono sul conferimento dei benefìci previsti dalla presente legge entro il termine perentorio di quattro mesi dalla presentazione dell'istanza dell'interessato, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza, essendo emersi dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione nonché il nesso di causalità tra l'azione stessa e l'evento invalidante o mortale. 2 . Ove la decisione amministrativa di cui al comma 1 sia positiva, i competenti organi amministrativi rilasciano l'attestazione di vittima del terrorismo o di suo familiare e dispongono senza indugio la liquidazione della speciale elargizione, nella misura stabilita dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, e di ogni altro beneficio di legge, compresi gli assegni vitalizi di cui ai commi 1 e 1- bis dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e al comma 3 dell'articolo 5 della presente legge, attribuiti anche ai soggetti beneficiari secondo quanto stabilito dai commi 3, 3- bis , 3- ter e 3- quater del medesimo articolo 5, nonché la costituzione dei trattamenti pensionistici diretti, indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 3 e 4 e l'assistenza psicologica di cui al comma 2 dell'articolo 6 della presente legge con il rimborso completo delle spese sostenute anche presso strutture sanitarie private, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica ai sensi dell'articolo 9 della presente legge e ogni altro beneficio spettante ai sensi della medesima legge e delle altre disposizioni vigenti in materia. 3 . La disciplina di cui al presente articolo si applica alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari anche superstiti , nonché agli altri soggetti di cui all'articolo 1 »; g) all'articolo 9, comma 1: 1) le parole: « e , in mancanza dei predetti » sono soppresse; 2) dopo le parole « ai genitori, » sono inserite le seguenti: « e ai fratelli e alle sorelle »; h) all'articolo 10: 1) al comma 1, primo periodo: 1.1) dopo le parole: « amministrativi e contabili » sono inserite le seguenti: « , da intendersi comprensivi delle cause promosse davanti alla giurisdizione tributaria e agli organi giudicanti dell'autodichia parlamentare, »; 1.2) le parole: « o dei superstiti » sono sostituite dalle seguenti: « e dei loro familiari, anche superstiti, »; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Per i fatti di cui al comma 1, i soggetti danneggiati e i loro familiari superstiti possono promuovere l'azione civile contro i diretti responsabili, senza previsione di alcun termine di prescrizione o di decadenza »; i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: « Art. 11. – 1 . Ai cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e stragi di tale matrice avvenuti nel territorio nazionale o al di fuori di esso anche prima del 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, sono sempre riconosciuti l'attestazione di vittima del terrorismo e il diritto ai benefìci previsti dalla presente legge e dalle altre norme vigenti in materia, senza previsione di alcun termine di prescrizione o di decadenza ovvero di altre limitazioni temporali, nonché di ogni altra limitazione relativa al riconoscimento dei medesimi benefìci, economici e non, compresi quelli trasmissibili agli eredi. 2 . Tutti i benefìci, comprese le erogazioni, gli assegni, le indennità e le prestazioni di cui all'articolo 5, all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 9 della presente legge, i trattamenti pensionistici immediati diretti e indiretti o di reversibilità di cui agli articoli 2, 2- bis , 3, 3- bis e 4, nonché i relativi trattamenti aggiuntivi di fine rapporto o trattamenti equipollenti e i benefìci previsti dalle altre norme vigenti in materia, fra cui l'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per gli attentati avvenuti dal 26 agosto 2004 nel territorio nazionale o al di fuori di esso, sono riconosciuti ai soggetti aventi diritto, previa presentazione della domanda amministrativa, ai sensi dell'articolo 14 della presente legge, alle sedi delle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio, con raccomandata con ricevuta di ritorno, a decorrere dalla data dell'evento terroristico, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Anche a favore dei beneficiari dei trattamenti pensionistici diretti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2- bis, della presente legge, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento, i predetti trattamenti, previa presentazione della domanda amministrativa, con la stessa modalità di cui al precedente periodo, decorrono dalla data di maturazione, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda amministrativa »; l) l'articolo 12 è abrogato; m) all'articolo 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « devono essere conclusi entro il termine » è inserita la seguente: « perentorio ».

Art. 2. (Disposizioni in materia di rideterminazione dell'adeguamento annuo della pensione al costo della vita)

1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente: « Art. 7. – 1 . Tutti i trattamenti pensionistici di cui agli articoli 3 e 4, incluse le rideterminazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sia diretti in favore degli invalidi e di tutti i familiari degli invalidi e dei caduti, sia indiretti che di reversibilità in favore dei familiari superstiti degli invalidi e dei caduti, sono rivalutati, a decorrere dal 1° settembre 2004, applicando all'importo della pensione dell'anno precedente, quale primo parametro, l'adeguamento annuo al costo della vita, egualmente per tutti gli aventi diritto, nella misura unitaria fissa del 100 per cento dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica, cui è aggiunto il secondo parametro di incremento dell'1,25 per cento annuo, applicato egualmente all'importo della pensione dell'anno precedente, secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due parametri annui di cui al primo periodo determina il complessivo adeguamento economico annuo percentuale da riconoscersi dal 1° settembre 2004 con eguali modalità per tutte le categorie lavorative e per tutti i trattamenti pensionistici indicati al primo periodo. 2 . I dipendenti pubblici, in alternativa alla rivalutazione automatica annua di cui al comma 1, possono optare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. 3 . Gli enti di previdenza, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ricalcolano i trattamenti pensionistici di cui a commi 1 e 2 e versano i relativi arretrati » . 2. Il comma 4- quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.

Art. 3. (Estensione di benefìci alle vittime italiane e ai loro familiari, anche superstiti, di tutti gli attentati terroristici compiuti entro e al di fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004)

1. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « attentato terroristico di Dacca del 1° luglio 2016 » sono inserite le seguenti: « nonché alle vittime italiane di attentati terroristici compiuti dentro e fuori del territorio nazionale dopo il 26 agosto 2004 e ai loro familiari, anche superstiti, ».

Art. 4. (Disposizioni per la rideterminazione della percentuale del danno biologico e morale delle vittime del terrorismo)

1. La commissione medica ospedaliera della sanità militare ha competenza per gli accertamenti relativi sia agli attentati commessi nel territorio nazionale sia a quelli commessi all'estero.

2. La percentuale del danno morale per gli attentati terroristici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, è determinata applicando i due terzi del valore percentuale del danno biologico, con un minimo non inferiore a un mezzo del danno biologico medesimo.

3. Fino alla data di adozione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la percentuale del danno biologico di cui all'articolo 4, comma 1, la lettera b) , continua ad essere determinata dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009, nel rispetto della tabella delle menomazioni, con i relativi criteri applicativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, ed è aumentata, da parte dei competenti organismi sanitari, nella misura del 30 per cento per invalidità accertate pari o superiori al 10 per cento e del 20 per cento per invalidità pari o inferiori al 9 per cento, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005.

4. Per la determinazione del danno psichico si fa riferimento alle Linee guida per l'inquadramento diagnostico e medico-legale dei disturbi psichici correlati ad eventi traumatici e stressanti, adottate dal Ministero della difesa–Ispettorato generale della sanità militare, il 19 luglio 2016.

5. Nei casi di applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera e) , della presente legge, la percentuale di invalidità non può essere rideterminata in misura inferiore a quella stabilita dalla consulenza tecnica d'ufficio acquisita in sede giudiziale.

6. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

Art. 5. (Adeguamento delle disposizioni regolamentari)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge, nonché ad aggiornare le disposizioni riguardanti la normativa nazionale attuativa dell'articolo 12 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato.

Art. 6. (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono introdotte in conformità ai princìpi di cui all'articolo 2 della Costituzione e non possono essere interpretate in senso restrittivo in sede attuativa.

Art. 7. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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