Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
S.869 · titolo ufficiale: Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 12/10/2023. proposto da Regione Veneto, presentato il 11/09/2023.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge introduce nuovi criteri per l'istituzione o la riattivazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero in ossequio al principio della parità di accesso alla giustizia di tutti i cittadini.
Art. 2. (Riorganizzazione territoriale degli uffici giudiziari)
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente: « Art. 8- bis. – (Interventi delle regioni) – 1. Nel rispetto del principio del massimo decentramento dei servizi dello Stato di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate, il Ministro della giustizia, sulla base di apposite convenzioni da stipulare con le regioni richiedenti, dispone, con propri decreti, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica di cui all'articolo 1. 2 . Le convenzioni e i decreti ministeriali di cui al comma 1 possono prevedere anche l'istituzione di nuovi tribunali ordinari e delle relative procure della Repubblica con sede nei comuni dove avevano sede le sezioni distaccate di tribunale soppresse dall'articolo 1, purché il nuovo circondario così costituito abbia una popolazione residente di almeno 100.000 abitanti. 3 . I procedimenti giudiziari pendenti rimangono incardinati presso l'ufficio giudiziario territorialmente competente alla data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge. 4 . Le spese di gestione e di manutenzione degli immobili oggetto della convenzione di cui al comma 1 e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono a carico del bilancio della regione richiedente. 5 . Le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimangono a carico dello Stato. 6 . Entro cento giorni dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla revisione della pianta organica dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica e alla loro copertura, senza modificare le piante organiche dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica istituite ai sensi della presente legge. 7 . In seguito al ripristino dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica sono aggiornate le seguenti tabelle: a) tabella A allegata al presente decreto; b) tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; c) tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354; d) tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757 ».
Art. 3. (Abrogazioni)
1. Il comma 4- bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è abrogato.
Art. 4. (Invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente