le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Indennizzo per i beni perduti in Tunisia

S.876 · titolo ufficiale: Indennizzo per i beni perduti in Tunisia

stato: esame in comm., ultima attività il 02/07/2025. proposto da Sen. Calandrini Nicola, presentato il 14/09/2023.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Riconoscimento modalità di pagamento di un ulteriore indennizzo ai soggetti titolari di beni, diritti e interessi sottoposti in Tunisia a misure limitative)

1. Ai cittadini italiani, agli enti e alle società di nazionalità italiana già operanti in Tunisia, in favore dei quali le leggi 5 giugno 1965, n. 718, e 25 marzo 1971, n. 212, hanno previsto la concessione di anticipazioni in relazione a beni, diritti e interessi perduti a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità tunisine a partire dal 12 maggio 1964, ovvero che hanno beneficiato in relazione ai suddetti beni, diritti e interessi perduti in Tunisia delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, alla legge 5 aprile 1985, n. 135, nonché alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, è corrisposto un ulteriore indennizzo nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. L'indennizzo, di cui al comma 1, è calcolato moltiplicando il valore dell'indennizzo in precedenza riconosciuto all'originario avente diritto o suoi aventi causa, ai sensi delle leggi di cui comma 1, per un coefficiente di rivalutazione pari a 1,90 ed è corrisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2. (Presentazione delle istanze per il riconoscimento dell'ulteriore indennizzo)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono valide le domande già presentate, se confermate dall'originario avente diritto all'indennizzo o dai suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri, con istanza da presentare al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le istanze possono essere presentate anche per il tramite di associazioni rappresentative dei profughi italiani di Tunisia e loro aventi causa, preventivamente accreditate per lo scopo presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3. (Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

scheda ufficiale sul sito del Senato