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Più tutela per chi lavora su mezzi pubblici

S.945 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di salute e sicurezza degli operatori del trasporto pubblico

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 05/12/2023. proposto da Sen. Gasparri Maurizio, presentato il 21/11/2023.

in parole semplici

IN BREVE

La proposta estende alcune regole di salute e sicurezza ai mezzi di trasporto collettivo assegnati dal datore di lavoro. Sono considerati luoghi di lavoro i veicoli con almeno nove posti quando l’attività lavorativa si svolge prevalentemente al loro interno. In questi casi si applicano le disposizioni dell’allegato IV (cioè le misure tecniche previste dal testo).

COSA CAMBIA PER TE

- Se lavori principalmente dentro un mezzo collettivo assegnato dal datore di lavoro con almeno nove posti, quel mezzo è considerato luogo di lavoro.

- Il datore di lavoro dovrà applicare le norme previste per i luoghi di lavoro e le regole specifiche indicate nell’allegato IV.

- Il testo modifica l’articolo 62 per inserire questa nuova regola e una eccezione riferita al nuovo comma 2-bis.

A CHI SI APPLICA

Si applica ai lavoratori e ai datori di lavoro quando l’attività lavorativa si svolge prevalentemente all’interno di mezzi di trasporto collettivo assegnati dal datore di lavoro e con almeno nove posti.

A CHE PUNTO E'

Il disegno di legge è stato presentato al Senato e risulta assegnato, ma non è stato esaminato. Non è ancora legge.

ARTICOLO PER ARTICOLO

Art. 1: Modifica l’articolo 62 del decreto legislativo n. 81/2008, aggiungendo il comma 2-bis che considera luoghi di lavoro i mezzi collettivi assegnati dal datore di lavoro con almeno nove posti quando il lavoro si svolge prevalentemente al loro interno, e dispone l’applicazione dell’allegato IV; integra anche il comma 2, lettera a) con un rinvio al nuovo comma 2-bis.

testo ufficiale

Art. 1.

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a) , sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto al comma 2- bis »; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis . Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro anche i mezzi di trasporto collettivo assegnati dal datore di lavoro e aventi almeno nove posti, qualora l'attività lavorativa sia svolta prevalentemente all'interno degli stessi. Si applicano in tale caso le disposizioni dell'allegato IV ».

scheda ufficiale sul sito del Senato