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Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

S.981 · titolo ufficiale: Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 31/01/2024. proposto da Gov. Meloni-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Tajani ed altri, presentato il 12/01/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, di seguito denominata « Convenzione ».

Art. 2. (Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3. (Ambito di applicazione e disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti: a) le modalità di applicazione, la decorrenza e i limiti nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, lettere b) e d) , della Convenzione; b) i criteri e le modalità di applicazione delle esenzioni di cui al Regolamento A-4 dell'Allegato alla Convenzione.

Art. 4. (Autorità nazionale competente)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è designato quale autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione della Convenzione.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera è responsabile per le ispezioni, i controlli, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni riguardanti il rispetto degli obblighi previsti dalla Convenzione, nonché dell'approvazione dei sistemi di gestione delle acque di zavorra di cui alla regola D3 dell'Allegato della medesima.

3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è responsabile per il rilascio del certificato internazionale di gestione delle acque di zavorra e, a questo scopo, può avvalersi di organismi di certificazione riconosciuti a livello comunitario delegati per la certificazione delle navi dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 5. (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, se non è presente a bordo della nave o non è attuato il piano di gestione delle acque di zavorra di cui al Regolamento B-1 dell'Allegato alla Convenzione, o se non è presente a bordo della nave il registro delle acque di zavorra di cui al Regolamento B-2 dell'Allegato alla Convenzione, o se la nave non risulta in possesso del certificato rilasciato ai sensi dei Regolamenti E-2 o E-3 dell'Allegato alla Convenzione, il comandante della nave e l'armatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, se la gestione delle acque di zavorra non è effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento B-3 dell'Allegato alla Convenzione, o se lo scambio delle acque di zavorra non è effettuato secondo quanto stabilito dal Regolamento B-4 dell'Allegato alla Convenzione, o se la gestione dei sedimenti non è effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento B-5 dell'Allegato alla Convenzione, ovvero in caso di mancato rispetto degli obblighi di familiarizzazione degli ufficiali e dell'equipaggio di cui al Regolamento B-6 dell'Allegato alla Convenzione, il comandante della nave e l'armatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 80.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave e l'armatore che omettono di comunicare quanto previsto dal Regolamento E-1, paragrafo 7, dell'Allegato alla Convenzione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, se sono realizzate modifiche della nave in assenza della prescritta autorizzazione, secondo quanto previsto dal Regolamento E-1, paragrafo 10, dell'Allegato alla Convenzione, il comandante della nave e l'armatore sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

5. In mancanza della dichiarazione di armatore di cui all'articolo 265 del codice della navigazione, il proprietario della nave soggiace alle sanzioni comminate all'armatore dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

6. Al comandante della nave, al quale sia stata irrogata con ordinanza divenuta definitiva la sanzione amministrativa pecuniaria per uno degli illeciti di cui ai commi 1, 2 o 4, può essere altresì applicata, in caso di reiterazione del medesimo illecito, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del titolo professionale per un periodo da tre mesi a un anno.

Art. 6. (Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dalla Convenzione, pari a euro 577.504 per l'anno 2024 , a euro 221.504 per l'anno 2025 e a euro 190.504 annui a decorrere dall'anno 2026 , si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 , nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024 , allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

scheda ufficiale sul sito del Senato