Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia
S.990 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia
stato: esame in comm., ultima attività il 24/09/2025. proposto da Sen. Ronzulli Licia, presentato il 24/01/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Definizioni)
1. La presente legge riconosce come malattie sociali l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione.
2. Per « anoressia nervosa » si intende il disturbo del comportamento alimentare per cui il malato rifiuta il cibo.
3. Per « bulimia nervosa » si intende il disturbo del comportamento alimentare per cui il malato sente il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo.
4. Il Ministro della salute provvede con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto del Ministro per la sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962, relativo alle forme morbose da qualificare come malattie sociali.
Art. 2. (Introduzione dell'articolo 580- bis del codice penale)
1. Dopo l'articolo 580 del codice penale è inserito il seguente: « Art. 580- bis. – (Istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione è punito con la reclusione fino a un anno e la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000. Se il reato di cui al primo comma è commesso nei confronti di una persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, si applica la pena della reclusione fino a due anni e la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 100.000. Qualora il soggetto di cui al primo comma si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo del comportamento alimentare, la sanzione della pena detentiva è commutata nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti, quali i centri di riferimento per la cura dei disturbi del comportamento alimentare (DCA) o, in assenza, ai Dipartimenti di salute mentale o ai Servizi per le tossicodipendenze, che avviano la presa in carico del soggetto medesimo e attuano le procedure diagnostico - terapeutiche del caso ».
Art. 3. (Piano di interventi)
1. Gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti indicati nel Fondo sanitario nazionale, predispongono progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le malattie di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Gli interventi nazionali e regionali di cui al comma 1 perseguono i seguenti obiettivi: a) effettuare la diagnosi precoce; b) migliorare le modalità di cura dei soggetti colpiti; c) effettuare la prevenzione delle complicanze; d) agevolare l'inserimento dei soggetti colpiti nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; e) migliorare l'educazione sanitaria e alimentare della popolazione; f) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario, scolastico e sportivo; g) predisporre gli strumenti di ricerca opportuni; h) attivare percorsi specifici e programmi dedicati alla formazione e al sostegno dei nuclei familiari delle persone con disturbi del comportamento alimentare, in particolar modo per quanto concerne l'aspetto psichiatrico e psicologico, sia durante la fase delle acuzie che in quella successiva.
3. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet , stabilisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti internet che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1, nonché per reindirizzare in forma anonima l'utente automaticamente alla piattaforma interattiva dei disturbi alimentari https://piattaformadisturbialimentari.iss.it/ .
4. La Polizia postale e delle comunicazioni provvede al monitoraggio dei siti internet di cui al comma 3.
Art. 4. (Diagnosi precoce e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, tenuto conto dei criteri e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento e sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende ospedaliere e alle aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei a: a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento professionali del personale medico e scolastico sulla conoscenza delle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti affetti da tali patologie; b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alle malattie di cui all'articolo 1, comma 1; c) definire test diagnostici e di controllo periodico ( follow-up ) per i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, comma 1; d) curare i pazienti affetti dalle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, per evitare il loro aggravamento.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali si avvalgono dei presidi accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività diagnostica, terapeutica e riabilitativa specifica, e dei centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il coordinamento dei presidi della rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici controlli concordati a livello nazionale.
Art. 5. (Disposizioni sull'utilizzo professionale dell'immagine femminile per campagne pubblicitarie)
1. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle e di modelli che non presentano certificato medico.
2. Le agenzie di moda e pubblicitarie non possono avvalersi di modelle e di modelli il cui certificato medico attesta che l'indice di massa corporea (IMC/BMI) è inferiore a 18 BMI.
3. Le agenzie di moda e pubblicitarie che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soggette a una sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000.
4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 6. (Disposizioni in materia di aggiornamento dei LEA)
1. Il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con la procedura prevista dall'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a inserire nei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
Art. 7. (Relazione annuale alle Camere)
1. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie di cui all'articolo 1, comma 1, con particolare riferimento ai problemi concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle relative complicanze.
Art. 8. (Copertura finanziaria)
1. Ai fini della presente legge il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.