Disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri e i caregiver familiari
S.999 · titolo ufficiale: Disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri e i caregiver familiari
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 11/04/2024. proposto da Sen. Furlan Annamaria ed altri, presentato il 25/01/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. Ai fini del riconoscimento del valore sociale della maternità e del lavoro di cura, il presente disegno di legge reca disposizioni per la concessione di contributi figurativi per le madri, anche adottive, e per i caregiver familiari di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Art. 2. (Concessione di contributi figurativi per le madri)
1. Ai fini dei trattamenti pensionistici delle iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché delle iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto alle madri un incremento dell'anzianità contributiva di un anno per la nascita o l'adozione di un figlio, fino ad un massimo di tre figli.
2. I benefici di cui al comma 1 si applicano per ogni figlio nato o adottato e sono aggiuntive rispetto agli altri periodi di contribuzione figurativa previsti in ragione della maternità dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e sono utili per il diritto e l'anzianità contributiva di tutte le pensioni.
3. I benefici di cui al comma 1 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.
4. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'evento della maternità o dell'adozione. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.
Art. 3. (Concessione di contributi figurativi per i caregiver familiari)
1. Ai fini dei trattamenti pensionistici degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che contengono una quota contributiva, nonché degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è riconosciuto un anno di contributi in più ogni cinque anni di assistenza a un familiare disabile grave, fino a un massimo di quattro anni.
2. Tali benefici sono utili per il diritto alla pensione e l'anzianità contributiva. I benefici di cui al comma 1 si sommano alla contribuzione utile per il diritto alla pensione a prescindere dalla collocazione temporale. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione, ad ogni anno del beneficio è attribuito un valore pari al montante medio dell'ultimo anno di contribuzione precedente alla decorrenza della pensione.
3. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro al momento dell'assistenza a un familiare disabile grave. Tali benefici sono inoltre riconosciuti anche in assenza di anzianità contributiva.
Art. 4. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rinvenienti dagli interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui al presente articolo. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dal presente comma non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientali dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e all'evasione contributiva e, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy , sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.