Accesso ai corsi universitari di area sanitaria
S.1002 · titolo ufficiale: Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria
stato: appr. in t.u., ultima attività il 27/11/2024. proposto da Sen. Zambito Ylenia ed altri, presentato il 30/01/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. Al fine di rafforzare il Servizio sanitario nazionale attraverso l'adeguamento del numero dei medici e degli addetti alle professioni sanitarie e di superare le attuali modalità di accesso programmato ai corsi universitari di area sanitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina dell'accesso ai corsi universitari in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché ai corsi universitari concernenti la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione e ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) potenziamento della programmazione del numero di accessi ai corsi di cui al comma 1, in relazione alla determinazione del fabbisogno di personale medico-sanitario e al fine di assicurare il raggiungimento, entro il 2028 e in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, di un numero di medici non inferiore a cinque ogni mille abitanti e di un numero di addetti alle professioni sanitarie adeguato ad assicurare la piena effettività dell'accesso ai servizi sanitari in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; b) conseguente adeguamento dei posti disponibili nei corsi di formazione specialistica per i medici, assicurandone l'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale, anche in relazione alle singole aree di specializzazione; c) superamento, a partire dal primo anno accademico successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, della prova di ammissione di cui all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e secondo i seguenti criteri: 1) previsione che, nell'ambito del numero di posti disponibili determinati in sede di programmazione di cui alla lettera a) , possano accedere al secondo anno di corso gli studenti in regola con il conseguimento dei crediti formativi previsti per il primo anno e che abbiano riportato la media più alta, fino ad esaurimento dei posti disponibili; 2) previsione di incentivi, anche in termini di erogazione di borse di studio a ciò specificamente destinate, volti a favorire il trasferimento degli studenti di cui al numero 1), a partire dal secondo anno di corso, presso le università aventi sede nelle regioni in cui maggiore sia il fabbisogno di addetti alle professioni sanitarie, con l'impegno a proseguire il corso di studi e la propria attività professionale in quei territori; 3) garanzia, per gli studenti non idonei all'accesso al secondo anno, della possibilità di proseguire gli studi in altro corso universitario, facendo valere l'intero numero dei crediti conseguiti nel corso del primo anno; d) riordino dell'offerta formativa dei corsi universitari di cui al comma 1, al fine di assicurare che nel corso del primo anno siano impartiti, in modo tendenzialmente uniforme e coordinato, insegnamenti qualificanti il corso di studi, aventi prevalente carattere teorico, escludendo l'erogazione di tali insegnamenti in modalità telematica nonché qualunque forma di collaborazione con università telematiche; e) accertamento del fabbisogno di risorse umane e strumentali necessario al rafforzamento del sistema universitario e del Servizio sanitario nazionale in conseguenza di quanto previsto alle lettere a) , b) e c) , ai fini della successiva approvazione da parte dei Ministri dell'università e della ricerca e della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di un piano straordinario pluriennale di reclutamento e adeguamento, con relativa determinazione degli oneri; f) organizzazione, nell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, di corsi di orientamento per i corsi universitari di cui al comma 1, i quali prevedano anche un tirocinio presso un ospedale o una struttura del Servizio sanitario nazionale, assicurando la piena accessibilità degli stessi su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalle condizioni reddituali, con relativa determinazione degli oneri.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo.