le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Mitigazione del dissesto idrogeologico e prevenzione delle catastrofi naturali

S.1016 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di salvaguardia del territorio per la mitigazione del dissesto idrogeologico e la prevenzione delle catastrofi naturali

stato: esame in comm., ultima attività il 12/05/2026. proposto da Sen. Rapani Ernesto ed altri, presentato il 06/02/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione europea, nazionale e regionale, e dagli accordi internazionali in tema di gestione forestale sostenibile e di mitigazione dei cambiamenti climatici, reca disposizioni a tutela dell'ambiente e del paesaggio, al fine di promuovere una gestione forestale sostenibile e di migliorare la funzionalità idraulica delle aste fluviali e dei torrenti ricadenti nel territorio nazionale del reticolo idrografico principale e minore.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono interventi diretti allo sviluppo e al miglioramento del patrimonio forestale pubblico, alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di abbandono, di degrado e di dissesto.

Art. 2. (Iniziative per la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale pubblico)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, gli uffici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri territorialmente competenti per la gestione e la manutenzione del patrimonio forestale programmano entro il 31 gennaio di ogni anno, e anche per lotti: a) operazioni di pulizia e di manutenzione, soprattutto nelle aree a più elevato rischio, riguardanti: 1) la riduzione della biomassa combustibile; 2) il ripristino e il mantenimento di un'efficiente viabilità forestale; 3) opere di sistemazione idraulico-forestali; 4) il ripristino e il mantenimento in efficienza dei luoghi di prelievo dell' acqua. b) opere di ripulitura e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree perimetrali e secondarie, nonché della viabilità principale e secondaria; c) la sistemazione di scarpate che presentano piccoli smottamenti o dissesti; d) il ripristino e il mantenimento della vegetazione erbacea negli inclusi particellari non boscati e nelle aree aperte limitrofe alle superfici boschive, tramite l'eliminazione totale o parziale degli arbusti che hanno invaso l'incluso; e) il diradamento e la potatura delle piante forestali cresciute nello spazio aperto; f) la ripulitura delle fasce ecotonali.

2. L'ente locale territorialmente competente per la gestione e la manutenzione dei terreni demaniali può favorire l'esercizio dell'uso civico di pascolo sugli stessi.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ragioni e le casistiche per le quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in coerenza con la pianificazione forestale, possono adottare piani di intervento straordinari, aventi a oggetto il miglioramento della stabilità del patrimonio forestale, il rafforzamento delle sue potenzialità protettive e ambientali e la creazione delle condizioni per la sua valorizzazione economica.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono vietare l'escavazione dei terreni con mezzi meccanici per la realizzazione di piste carrabili.

Art. 3. (Interventi di manutenzione idraulica dei fiumi e degli specchi di acqua)

1. Ferma restando la competenza dei comuni all'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono competenti alla realizzazione di opere idrauliche, di pulizia e di manutenzione dei corsi d'acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio regionale.

2. Gli interventi di manutenzione degli alvei fluviali sono attuati, previa approvazione da parte dei soggetti competenti di cui al comma 1, mediante appositi progetti generali di gestione dei corsi d'acqua, sviluppati per ciascuna unità omogenea, da individuare sulla base delle caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche del bacino idrografico. I progetti individuano le modalità operative puntuali delle attività di manutenzione e di tutela dell'ecosistema fluviale, nonché le specifiche attività di controllo e di polizia idraulica.

3. Al fine di garantire la risagomatura degli alvei finalizzata al mantenimento del regolare deflusso delle acque, sono consentiti i prelievi dei materiali inerti negli alvei dei fiumi, dei canali, delle zone golenali, dei fondali lacustri, dei fondali marini sotto costa e delle fasce costiere marine e lacustri, naturali e artificiali.

4. I soggetti di cui al comma 1 autorizzano l'esecuzione dei prelievi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, con finalità mirate a garantire la funzionalità idraulica e la preservazione degli ecosistemi fluviali e marini, previa presentazione di apposito studio idraulico di cui stabiliscono tutte le prescrizioni tecniche, comprese le misure topografiche e batimetriche sistematiche, le cauzioni legali necessarie alla copertura di eventuali danni nonché il versamento di oneri finalizzati all'utilizzo dei depositi di inerti alluvionali e alla vigilanza sulle attività di prelievo.

Art. 4. (Vigilanza)

1. Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo o per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, o può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dei costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Il presidente della regione interessata assicura la corretta valutazione del valore assunto per i materiali litoidi rimossi, nonché la corretta contabilità dei relativi volumi.

2. I materiali inerti di origine naturale rimossi dal demanio idrico e marittimo secondo le disposizioni di cui alla presente legge possono essere venduti, e quota parte del ricavato è destinata alla manutenzione delle opere di contenimento.

3. Eventuali spese sostenute dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

scheda ufficiale sul sito del Senato