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Disciplina del tirocinio formativo curriculare

S.1018 · titolo ufficiale: Disciplina del tirocinio formativo curriculare

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 13/03/2024. proposto da Sen. Mazzella Orfeo ed altri, presentato il 07/02/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Definizione)

1. Il tirocinio formativo curriculare consiste in una metodologia formativa o una misura di politica attiva finalizzata all'orientamento, all'occupabilità, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro del tirocinante e non costituisce un rapporto di lavoro.

Art. 2. (Contratto di tirocinio formativo curriculare)

1. Lo studente iscritto a corsi di istruzione secondaria di secondo grado o universitaria o che abbia già conseguito il diploma relativo ai medesimi corsi può stipulare un contratto di tirocinio formativo curriculare finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale con aziende, enti della pubblica amministrazione, associazioni professionali, fondazioni, associazioni o altri soggetti datori di lavoro dotati di personalità giuridica nonchè con università, istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale e centri di formazione professionale post -diploma o post -universitaria operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competenti per territorio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai tirocini promossi dalle regioni e destinati ai cittadini dell'Unione europea o di Paesi terzi in possesso di regolare permesso di soggiorno, di età non inferiore a quindici anni.

3. Il contratto di cui al comma 1 può essere, altresì, stipulato da soggetti portatori di disabilità fisica, psichica o sensoriale, o handicap sociale assistiti da un centro di riabilitazione per disabili o di assistenza sociale, al fine del loro inserimento nel sistema produttivo. Ai soggetti di cui al primo periodo, finché persiste la condizione di menomazione, non si applica il divieto di proroga o di rinnovo del contratto.

4. Il contratto di tirocinio formativo curriculare impegna il soggetto ospitante ad assegnare al tirocinante una o più mansioni coerenti con la finalità di orientamento e di formazione previste nel medesimo contratto e ad affiancare al tirocinante, con funzioni di tutor , un lavoratore dipendente qualificato o specializzato.

5. In considerazione della mancanza di esperienza professionale del tirocinante, il soggetto ospitante ha l'onere di stipulare un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del tirocinante medesimo e di affidare a un lavoratore dipendente di ruolo dirigenziale la funzione di controllo circa l'effettività del contenuto formativo del tirocinio.

6. Il contratto di tirocinio ha una durata massima di sei mesi, rinnovabile o prorogabile nel rispetto del limite complessivo di durata.

7. Nel caso di prosecuzione del tirocinio formativo curriculare oltre il termine di cui al comma 6, il contratto si trasforma in contratto di apprendistato. Il soggetto ospitante corrisponde la retribuzione e fornisce un'adeguata formazione per lo svolgimento di mansioni specifiche e l'acquisizione di una determinata qualifica professionale.

8. Nel caso di attivazione del tirocinio formativo curriculare senza la nomina o senza l'assistenza effettiva del tutor di cui al comma 4, il contratto si trasforma in contratto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile.

9. Il soggetto ospitante ha l'obbligo di comunicare all'ispettorato territoriale del lavoro, entro il giorno precedente l'inizio del tirocinio, l'attivazione, la durata e l'oggetto del tirocinio medesimo, nonché il trattamento economico riconosciuto al tirocinante.

Art. 3. (Modalità di svolgimento del tirocinio formativo curriculare)

1. Lo svolgimento dei tirocini formativi curriculari è finalizzato all'acquisizione degli specifici obiettivi di apprendimento previsti nei piani di studio ed è articolato su base settimanale. L'attività formativa prevede quattordici ore di formazione a tempo parziale e ventisei ore di formazione a tempo pieno di cui, rispettivamente, sei ore e dieci ore sono dedicate alla formazione tecnica a distanza mediante utilizzo di piattaforme digitali, anche straniere, di alta specializzazione nei settori previsti nei piani di formazione individuale e coerenti con le inclinazioni del tirocinante.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 e al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai seguenti casi: a) periodi di pratica professionale; b) tirocini per l'accesso alle professioni ordinistiche, riferiti a percorsi abilitanti o regolamentati o per il riconoscimento delle qualifiche professionali possedute dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; c) tirocini transnazionali promossi dalle regioni per soggetti che accedono ai programmi europei per l'istruzione e per la formazione, tra i quali il Programma per l'apprendimento permanente, cosiddetto Lifelong learning programme ; d) tirocini per i cittadini dei Paesi terzi promossi nell'ambito delle quote di ingresso a cui si applicano specifiche linee guida; e) borse di studio attribuite a soggetti, anche non studenti, per sostenere l'attività di studio, ricerca e specializzazione; f) tirocini per soggetti disoccupati o inoccupati in cerca di occupazione; g) tirocini per lavoratori sospesi o in mobilità; h) tirocini per lavoratori occupati con contratto di lavoro o di collaborazione a tempo ridotto.

Art. 4. (Competenze e funzioni del tutor )

1. Il tuto r di cui all'articolo 2, comma 4, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgere un'attività lavorativa coerente con l'attività formativa svolta dal tirocinante; b) avere un'esperienza lavorativa di almeno tre anni; c) conoscere la disciplina concernente i percorsi di « alternanza scuola-lavoro »; d) conoscere le funzioni spettanti al tutor e le disposizioni contrattuali di settore o aziendali in materia di formazione.

2. Al tutor di cui all'articolo 2, comma 4, sono assegnate le seguenti funzioni: a) gestire l'accoglienza e l'inserimento dei tirocinanti nel luogo dove si svolge il percorso formativo; b) gestire le relazioni con i soggetti esterni all'azienda che partecipano al percorso formativo; c) pianificare e assistere il tirocinante nel percorso di apprendimento e di socializzazione lavorativa; d) valutare i progressi e i risultati dell'apprendimento; e) coordinare il piano formativo individuale del tirocinante di cui all'articolo 5.

Art. 5. (Piano formativo individuale)

1. Il piano formativo individuale deve essere sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal tirocinante, ciascuno dei quali ne conserva una copia recante le sottoscrizioni. Qualora il tirocinante sia minorenne, il piano formativo individuale deve essere sottoscritto dal soggetto che esercita la rappresentanza legale.

2. Il piano formativo individuale deve assicurare il rispetto di precisi requisiti qualitativi in termini di processo formativo e di risultati dell'apprendimento, attraverso un approccio progettuale per competenze.

3. Il piano formativo individuale deve contenere i seguenti elementi: a) la tipologia di tirocinio; b) i dati identificativi del soggetto ospitante; c) i dati identificativi del tutor scelto dal soggetto ospitante, con l'indicazione del titolo di studio, delle esperienze professionali e delle competenze possedute e del numero di tirocinanti assegnati alla sua supervisione e controllo; d) i dati identificativi del tirocinante, specificando la categoria ai sensi dell'articolo 2; e) la consistenza delle risorse umane operanti nella sede di svolgimento del tirocinio alla data di attivazione dello stesso; f) il numero di contratti di tirocinio attivati nella sede in cui si svolge il tirocinio alla data di attivazione del medesimo contratto; g) gli estremi del contratto di tirocinio; h) la sede o le sedi di svolgimento del tirocinio; i) gli estremi identificativi della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi; l) la data di inizio e di fine e la durata del tirocinio espressa in mesi; m) l'orario quotidiano di svolgimento del tirocinio, con l'eventuale distribuzione dell'attività nelle diverse sedi; n) l'area professionale prevalente di riferimento, specificando i codici di classificazione delle professioni adottati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), al fine di escludere l'inserimento dei tirocinanti in reparti aziendali con condizioni di sicurezza che richiedono la presenza di una specifica figura professionale di riferimento; o) la descrizione delle attività e degli obiettivi formativi; p) le competenze attese al termine del tirocinio; q) le modalità per l'accertamento degli apprendimenti; r) l'importo dell'indennità mensile obbligatoria prevista ai sensi della presente legge; s) i compiti e le responsabilità del tutor del soggetto ospitante; t) i diritti e i doveri del tirocinante.

Art. 6. (Crediti formativi e contributi figurativi)

1. Il percorso formativo svolto nel corso del tirocinio formativo curriculare consente l'acquisizione di venti crediti formativi universitari, se il tirocinio ha durata pari a sei mesi, e di dieci crediti formativi universitari, se il tirocinio ha durata pari a tre mesi ed è riconosciuto ai fini dell'accesso ai corsi di laurea e di specializzazione universitari.

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al riconoscimento dei crediti formativi universitari di cui al comma 1 quali contributi figurativi, a condizione che il beneficiario, per almeno cinque anni, abbia effettuato il versamento di contributi previdenziali per lavoro subordinato.

Art. 7. (Attestazione finale)

1. Al termine del tirocinio formativo curriculare, il tutor redige un'attestazione finale che deve essere consegnata al tirocinante, in cui sono riportati i seguenti dati concernenti il tirocinio svolto e raccolti nel dossier individuale del tirocinante: a) il soggetto ospitante, la durata, l'orario e la sede di svolgimento del tirocinio; b) l'elenco delle specifiche attività previste nel piano formativo individuale con la relativa documentazione e la corrispondente valutazione del tutor sulla base dei seguenti giudizi: 1) A – eccellente (attività svolta in modo costante esprimendo o raggiungendo un elevato grado di autonomia e responsabilità); 2) B – ottima (attività svolta in modo assiduo raggiungendo una buona autonomia e responsabilità); 3) C – adeguata (attività abbastanza frequente, svolta in discreta autonomia e responsabilità); 4) D – sufficiente (attività svolta in modo saltuario, prevalentemente in collaborazione o con supervisione); 5) E – bassa (attività svolta solo occasionalmente e sempre a supporto di altri soggetti); c) il tutor del soggetto ospitante, con l'indicazione della qualifica professionale ai sensi della classificazione delle professioni (CP2021) dell'ISTAT; d) le competenze, anche trasversali, possedute o sviluppate dal tirocinante comprovanti la professionalità acquisita ed effettivamente sperimentate rispetto a quanto previsto nel piano formativo individuale.

Art. 8. (Indennità obbligatoria)

1. Al tirocinante è corrisposta un'indennità obbligatoria mensile di importo lordo non inferiore a 600 euro. L'importo dell'indennità è adeguato ogni tre anni in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dell'ISTAT.

Art. 9. (Disposizioni transitorie)

1. Ai tirocini formativi curriculari in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente alla data di attivazione, esclusi i casi di proroga previsti dalla medesima disciplina.

Art. 10. (Disposizioni finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, e tutte le ulteriori disposizioni del citato regolamento incompatibili con la legge medesima.

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