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Manufatti e macchine per la pesca tradizionali

S.1029 · titolo ufficiale: Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale italiano

stato: esame in comm., ultima attività il 28/07/2026. proposto da Regione Abruzzo, presentato il 20/02/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Oggetto, finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha ad oggetto la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca ubicati in particolari aree del territorio nazionale come espressione della storia, della cultura e della tradizione locale e realizzati con tecniche tradizionali, frutto dell'ingegno della popolazione locale sviluppatosi nei secoli per soddisfare esigenze primarie nel particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato ambito del territorio italiano.

2. La presente legge ha la finalità di tutelare e favorire la valorizzazione della specificità dei manufatti di cui al comma 1, tipici e caratterizzanti l'identità dell'ambiente, dei luoghi e dell'ingegno locale, come espressione di antichi valori sociali e culturali, con finalità di conservazione del patrimonio nazionale ambientale, storico e tradizionale, che può svolgersi in armonia con l'utilità sociale governata con ogni misura utile per garantire lo sviluppo sostenibile e una economia circolare in modo da salvaguardare e tutelare gli interessi primari nazionali coinvolti e non recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, con modalità idonee a garantire che la realizzazione dell'obiettivo perseguito non vada oltre quanto necessario al raggiungimento dello stesso.

3. Ai sensi della presente legge sono sottoposti alla tutela e alla salvaguardia i manufatti e le macchine per la pesca esistenti e, attraverso la loro ricostruzione, quelli eventualmente crollati o demoliti, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza e superficie originaria. Con solo valore esemplificativo e non esaustivo, per « manufatti e macchine da pesca » si intendono i cosiddetti trabocchi o trabucchi, i caliscendi, i bilancini nonché i manufatti di qualsiasi tipo, anche galleggianti e ancorati, dotati di strumenti e reti da pesca esistenti sulle coste, nei porti e presso le rive dei laghi e dei fiumi, sempre che sia possibile accertarne, anche storicamente, l'esistenza e il possesso delle caratteristiche tradizionali del particolare contesto ambientale, sociale ed economico di un determinato territorio.

4. Le regioni possono emanare disposizioni per perseguire l'obiettivo di attuare una puntuale valorizzazione del patrimonio storico-culturale e ambientale rappresentato dai manufatti per la pesca, promuovendone il recupero e un'utilizzazione non contrastanti con la loro naturale destinazione e con i loro valori tipici estetici, tecnologici e paesaggistici. A tal fine, le regioni possono considerare i manufatti di cui al comma 2 e le aree circostanti come beni di valenza culturale e tradizionale di un determinato territorio, fermo restando il rispetto di quanto stabilito nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dalle altre norme vigenti in materia di concessioni demaniali, salute, sicurezza, edilizia e governo del territorio, queste ultime nei limiti e in quanto compatibili.

Art. 2. (Esclusione e regime amministrativo applicabile)

1. I manufatti e le macchine per la pesca di cui all'articolo 1 della presente legge sono esclusi dalla procedura di selezione prevista dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. Ad essi si applica il regime derogatorio di cui alla presente legge, sussistendo motivi imperativi di interesse generale e di necessità dettati dal regime di tutela, di salvaguardia e di conservazione della specificità dell'antico e tradizionale fenomeno culturale che si è sedimentato nel tempo come patrimonio immateriale della popolazione in limitati e determinati contesti, secondo quanto stabilito nell'articolo 41, commi secondo e terzo della Costituzione.

2. Ferme restando le rispettive competenze e funzioni amministrative attribuite allo Stato, attraverso le proprie articolazioni periferiche e agenzie, alle regioni, ai comuni e agli altri enti locali, i manufatti di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per le attività tradizionali per le quali sono stati realizzati, nonché per ogni altra attività consentita, anche in funzione di un richiamo turistico regolamentato, che non si ponga in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali, nel rispetto della salute e della sicurezza.

3. I manufatti e le macchine per la pesca, come definiti nell'articolo 1, possono essere utilizzati solo a seguito di istanza di rilascio di apposita concessione o altro titolo demaniale, come stabilito nel libro primo, titolo II, del codice della navigazione, di cui al regio decreto 31 marzo 1942, n. 327, e nel relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo il modello procedimentale previsto dagli articoli 37 del citato codice della navigazione e 18 del relativo regolamento di esecuzione. Ai fini di cui al comma 2 è data priorità e preferenza in favore di prestatori particolari, a motivo della natura specifica delle attività connesse, e che abbiano avuto la pregressa titolarità del bene, in quanto direttamente espressiva dell'attività realizzativa svolta dal richiedente, a fini di tutela della continuità dell'attività stessa e delle peculiari tecniche realizzative tradizionali.

4. Il rilascio della concessione e di ogni altro titolo demaniale prescritto ai sensi del comma 3 avviene su apposita istanza di parte ed è il presupposto necessario per richiedere e ottenere ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato previsti per svolgere ogni diversa attività sociale, culturale, turistica ed economica consentita dai luoghi e dall'ambiente, che non si ponga in contrasto con i principi della presente legge, secondo i dettami dello sviluppo sostenibile e dell'economia sociale e circolare.

Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4. (Disposizioni finali e rinvio)

1. In sede di prima applicazione della presente legge restano valide ed efficaci, fino alla scadenza prevista nei relativi atti, le concessioni e ogni altro titolo demaniale e autorizzatorio già rilasciato ed efficace alla data di pubblicazione della legge medesima.

2. Entro il 31 dicembre dell'anno antecedente la scadenza del titolo demaniale, devono essere avviate le procedure indicate al comma 4 dell'articolo 2. Le procedure devono concludersi entro il successivo 31 marzo e il termine può essere interrotto una sola volta per eventuali e motivate necessità istruttorie.

3. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, oltre al citato codice della navigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942, e al relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952, si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 8 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1990, n. 241, le leggi regionali e, in quanto applicabili, le disposizioni e i principi che disciplinano la materia, gli usi consentiti dalla presente legge e da ogni altra disposizione vigente, nonché dai richiamati principi dell'ordinamento europeo.

scheda ufficiale sul sito del Senato