Disposizioni a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime
S.1032 · titolo ufficiale: Disposizioni a tutela della concorrenza nell'ambito delle concessioni demaniali marittime
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 18/03/2024. proposto da Sen. Paita Raffaella ed altri, presentato il 21/02/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Procedure a evidenza pubblica per l'aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime)
1. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, per le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive si procede all'avvio delle procedure a evidenza pubblica per il rilascio dei titoli concessori entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora a tale data siano in corso procedimenti di riqualificazione del territorio comunale sotto il profilo urbanistico, edilizio o ambientale, che siano idonee a incidere sulle aree oggetto di concessione ovvero sulle opere realizzate o da realizzare sulle predette aree, i comuni provvedono senza indugio a definire i citati procedimenti e in tal caso il termine per l'avvio delle procedure di assegnazione delle concessioni decorre dalla data di approvazione degli strumenti urbanistici o pianificatori di cui sopra. Nelle more e al fine di preservare l'attività svolta sui beni pubblici interessati dalle procedure di assegnazione, il comune può valutare un differimento della scadenza delle concessioni in essere per il periodo strettamente necessario a completare i procedimenti di riqualificazione e le procedure di assegnazione. Le procedure di cui al precedente periodo si concludono con i relativi affidamenti entro quaranta giorni dal termine ultimo previsto dal bando per la presentazione delle domande. Qualora esse siano state avviate con istanza di parte, l'affidamento deve avvenire entro quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti.
2. In caso di inerzia e di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Nell'ipotesi di cui al primo periodo le concessioni in essere cessano in ogni caso di avere effetti, salvo che il comune disponga la proroga delle stesse per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento e, in ogni caso, per un periodo massimo di trenta giorni.
Art. 2. (Criteri e razionalizzazione delle procedure di assegnazione)
1. I comuni procedono all'assegnazione delle concessioni e all'avvicendamento dei titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118, nonché dei seguenti: a) possibilità di prevedere, al fine di scongiurare le concentrazioni e favorire la concorrenza: 1) limiti al numero delle offerte o delle istanze presentabili dal medesimo aspirante concessionario; 2) meccanismi volti a garantire la contemporaneità delle procedure di assegnazione almeno a livello regionale e, in caso di regioni confinanti, a livello del medesimo ambito territoriale; b) prevedere forme di incentivazione per i consorzi di ripascimento e introdurre criteri premiali nell'aggiudicazione nel caso in cui i soggetti si impegnino a eseguire, a proprie spese ed entro un termine ragionevole, interventi volti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico sulla costa e i fenomeni di erosione; c) prevedere che, in ragione delle migliorie e degli investimenti realizzati sul bene demaniale, il concessionario subentrante corrisponda un indennizzo in favore del concessionario subentrato parametrato al valore delle opere realizzate e riutilizzabili dal subentrante; d) introdurre forme di incentivazione e criteri premiali per le associazioni di promozione sociale e le associazioni culturali che abbiano come finalità prevalente l'assistenza alle persone con disabilità, agli anziani, alle vittime di reati violenti e di genere e alle persone in condizioni di povertà, nonché alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche.
Art. 3. (Fondo di compensazione per i concessionari uscenti)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Fondo di compensazione per i concessionari uscenti », con una dotazione iniziale pari a 300 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a fondo perduto in favore dei titolari di concessioni di cui all'articolo 1, il cui rapporto concessorio cessa di avere effetti nell'anno 2024 e che non risultano assegnatari, ad alcun titolo, di altra analoga concessione.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di accesso al Fondo di cui al comma 1.
Art. 4. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.