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Sviluppo delle tecnologie quantistiche

S.1072 · titolo ufficiale: Misure per lo sviluppo delle tecnologie quantistiche

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 27/06/2024. proposto da Sen. Basso Lorenzo, presentato il 19/03/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a favorire lo sviluppo delle tecnologie quantistiche, a rafforzare gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo del calcolo quantistico, a promuovere misure di trasferimento tecnologico per aumentare la competitività delle imprese e delle start-up e a formare una forza lavoro che possa competere a livello globale, nonché a coordinare le iniziative mirate ad accelerare la ricerca e lo sviluppo nel campo della scienza e della tecnologia quantistica, a rafforzare la sicurezza nazionale e a stimolare la crescita economica attraverso l'innovazione tecnologica, con l'obiettivo finale di ampliare le opportunità per le tecnologie quantistiche di offrire un vantaggio per la società.

2. Ai fini della presente legge, per tecnologie quantistiche si intendono le applicazioni che utilizzano l'ingegneria e la tecnologia della scienza dell'informazione quantistica, il calcolo quantistico e gli ibridi quantistici-classici, il rilevamento quantistico, le reti quantistiche, la crittografia quantistica e le applicazioni di comunicazione quantistica.

Art. 2. (Coordinamento nazionale quantistico)

1. Al fine di fornire supporto operativo e amministrativo, di facilitare la collaborazione e di promuovere l'accesso alle tecnologie quantistiche, è istituito il Coordinamento nazionale quantistico, di seguito « Coordinamento nazionale » composto dal Ministro dell'università e della ricerca, che lo presiede, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy , dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nonché dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'Agenzia nazionale per la cybersicurezza nazionale e dal Centro nazionale di ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing .

2. Il Coordinamento nazionale ha il compito di favorire la collaborazione tra Governo, regioni, università, fondazioni, centri di ricerca e imprese, al fine di: a) favorire lo sviluppo delle tecnologie quantistiche; b) creare nuove opportunità e soluzioni innovative nel settore delle tecnologie quantistiche; c) promuovere la cooperazione internazionale nel settore delle tecnologie quantistiche; d) proporre modalità esecutive idonee alla realizzazione di progetti da avviare o già avviati; e) monitorare lo stato di attuazione di progetti e soluzioni nel campo delle tecnologie quantistiche ed eventualmente fornire risposte per superare ostacoli o difficoltà.

3. Il Coordinamento nazionale, entro il 31 maggio di ogni anno, redige una relazione sullo stato della ricerca, dello sviluppo e dell'implementazione, a breve, medio e lungo termine, nel settore delle tecnologie quantistiche, nonché sulla sostenibilità e sull'autonomia della filiera tecnologica. Un capitolo della relazione è dedicato alle proposte per la pianificazione e il coordinamento delle attività nel settore e su come affrontare le sfide nello sviluppo della forza-lavoro nel campo quantistico.

4. Il Coordinamento nazionale può costituire un gruppo di lavoro composto da esperti del mondo accademico e industriale con il compito di fornire supporto, valutazioni e raccomandazioni al Governo e di fornire le informazioni più attuali, accurate e pertinenti sulle tecnologie quantistiche, nonché per il sostegno alla redazione della relazione annuale di cui al comma 3.

5. Per supportare il lavoro del Coordinamento nazionale, il Ministero dell'università e della ricerca può mettere a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una segreteria tecnica composta da cinque unità di personale.

Art. 3. (Potenziamento dei ruoli del Centro nazionale per la ricerca in High Performance Computing, Big Data, Quantum Computing )

1. Al Centro nazionale di ricerca in High Performance Computing, Big Data e Quantum Computing , di seguito « Centro nazionale », è attribuito il compito di promuovere lo sviluppo delle tecnologie quantistiche e l'alta formazione tecnologica, supportare i progetti che hanno la capacità di produrre vantaggi sociali e valore commerciale, in collaborazione con il Coordinamento nazionale, e di identificare un gruppo di amministrazioni in cui sperimentare l'uso delle tecnologie quantistiche per la fornitura di servizi pubblici e di altre applicazioni a sostegno di beni di pubblica utilità, nonché di collaborare con il Governo per l'individuazione di potenziali settori d'impiego.

2. Il Centro nazionale è l'organo operativo del Coordinamento nazionale, può instaurare rapporti con analoghi organismi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.

Art. 4. (Fondo per il Centro nazionale per la ricerca in High Performance Computing, Big Data, Quantum Computing )

1. Al fine di sostenere e promuovere le attività di cui all'articolo 3, comma 1, relative alla ricerca e allo sviluppo delle tecnologie quantistiche e per l'alta formazione tecnologica, è istituito il Fondo per il Centro nazionale per la ricerca in High Performance Computing, Big Data, Quantum Computing , con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate: a) all'ampliamento del Centro nazionale; b) all'acquisto di hardware per potenziare una infrastruttura nazionale pubblica per le tecnologie quantistiche; c) a favorire la partecipazione dei grant ; d) al finanziamento di borse di dottorato e assegni di ricerca; e) alle open call volte a coinvolgere altri soggetti in attività di innovazione e al sostegno agli spoke ; f) allo sviluppo di una strategia per la cooperazione quantistica internazionale; g) all'incentivazione negli appalti pubblici all'adozione di tecnologie quantistiche ad uso pubblico.

Art. 5. (Fondo per la cooperazione internazionale sulle tecnologie quantistiche)

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, finalizzato a favorire la cooperazione internazionale nel settore delle tecnologie quantistiche, a supportare le collaborazioni internazionali e il sostegno alle aziende, ai centri di ricerca e ai programmi europei, ad aumentare le reti globali italiane attraverso inviti aperti alla ricerca collaborativa, ad assumere un ruolo di primo piano nei consessi multilaterali per sostenere la crescita quantistica nonché ad espandere le nostre partnership attraverso un programma completo di accordi bilaterali con le principali nazioni che promuovono lo sviluppo delle tecnologie quantistiche, al fine di scambiare conoscenze su programmi, sviluppi, regolamentazione e sicurezza nell'ambito delle medesime tecnologie.

2. Il fondo di cui al comma 1 è gestito dal Ministero dell'università e della ricerca, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e il Centro nazionale.

Art. 6. (Elenco delle infrastrutture quantistiche)

1. Il Centro nazionale redige e aggiorna, con cadenza annuale, un elenco delle infrastrutture quantistiche esistenti nel territorio italiano, in modo che siano messe a disposizione per lo svolgimento di test , per la risoluzione di problemi e per la dimostrazione delle prestazioni a ricercatori, start-up e piccole e medie imprese, secondo i criteri e le modalità stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7. (Fondo per lo sviluppo delle start-up attive nell'ambito delle tecnologie quantistiche)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di start-up nell'ambito delle tecnologie quantistiche, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy , un fondo denominato « Quantum Acceleration Fund », con una dotazione pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, sentiti il Coordinamento nazionale e il Centro nazionale, a iniziative di investimento per lo sviluppo di hardware e di applicazioni pratiche del calcolo quantistico in settori strategici quali la difesa e la sicurezza nazionale, la medicina, il settore chimico e farmaceutico, la finanza, l'ambiente, il settore manifatturiero e la transizione energetica, nonché allo sviluppo di un programma finalizzato ad accelerare la commercializzazione, l'industrializzazione e il collegamento di soluzioni legate alle tecnologie quantistiche basate sull'integrazione dei sistemi, sui processi di roadmapping , sulle applicazioni e sulle dimostrazioni nel mondo reale.

3. Le iniziative di cui al comma 2 possono beneficiare, a integrazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, di contributi provenienti da soggetti privati.

4. Le risorse del fondo di cui al comma 1 possono essere investite, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di start-up attive nell'ambito delle tecnologie quantistiche. I requisiti di accesso al fondo, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del Fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

Art. 8. (Misure per potenziare la sicurezza delle infrastrutture strategiche)

1. All'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è attribuito, in aggiunta ai compiti già svolti, il compito di intraprendere una revisione della sicurezza delle infrastrutture strategiche nazionali per renderle protette dai rischi di possibili violazioni dei protocolli di sicurezza attraverso l'utilizzo della tecnologia quantistica.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale promuove soluzioni di comunicazione quantistica da implementare nelle amministrazioni più esposte ad eventuali rischi, allo scopo di aumentare le difese cibernetiche nazionali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, in favore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

Art. 9. (Piano d'azione per aumentare le competenze nelle tecnologie quantistiche)

1. Il Centro nazionale, sentiti i soggetti pubblici e privati interessati, redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Piano d'azione finalizzato ad aumentare le competenze nelle tecnologie quantistiche che tenga conto dalle esigenze della ricerca e delle aziende.

2. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 è istituito, presso il Ministero dell'università e della ricerca, un apposito fondo, con una dotazione di euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, finalizzato a sostenere, sulla base dei contenuti del Piano medesimo, la formazione di ricercatori, dottorati e studenti nel campo quantistico e la promozione di programmi multidisciplinari e opportunità di ricerca per la formazione a livello universitario, post-laurea e post-dottorato.

Art. 10. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 315 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurino, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, minori spese pari a 315 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Qualora le misure di cui al periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono adottate misure di entrata derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva o di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 settembre 2025, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy , sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori 315 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

scheda ufficiale sul sito del Senato