Prevenzione e cura obesità
S.1074 · titolo ufficiale: Disposizioni per il riconoscimento dell'obesità come malattia cronica e strategie di prevenzione, contrasto e presa in carico del paziente
stato: assorbito, ultima attività il 01/10/2025. proposto da Sen. Zullo Ignazio ed altri, presentato il 20/03/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Principi e finalità)
1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.
2. L'obesità è riconosciuta come patologia cronica sociale e invalidante, secondo quanto stabilito dalla legge.
Art. 2. (Inserimento dell'assistenza ai soggetti affetti da obesità nei livelli essenziali di assistenza)
1. Al fine di garantire e assicurare l'equità e l'accesso alle cure, l'assistenza ai soggetti affetti da obesità rientra nei livelli essenziali di assistenza (LEA), che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa, ai sensi dell'allegato 8 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse stanziate per l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 3. (Inserimento dell'obesità nel Piano nazionale della cronicità)
1. Ai fini della prevenzione e della cura della patologia, lo Stato inserisce l'obesità nel Piano nazionale della cronicità, di cui all'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, nel rispetto del Piano nazionale della cronicità, ogni idonea iniziativa diretta a fronteggiare l'obesità.
Art. 4. (Piano nazionale di contrasto all'obesità)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute provvede alla pubblicazione del « Piano nazionale di contrasto all'obesità », coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell'obesità e i princìpi della missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. Nella definizione del Piano, il Ministero della salute identifica le azioni specifiche da intraprendere in materia di prevenzione, diagnosi e trattamento dell'obesità adulta e pediatrica, tra cui la definizione delle Linee di indirizzo nazionali sui percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali sull'obesità per l'adulto e a livello pediatrico, e delinea la rete territoriale dei centri per i modelli organizzativi di assistenza per la cura dell'obesità.
3. Il Piano, di durata triennale, determina le politiche nazionali in tema di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità e in particolare definisce: a) la prevenzione e la diagnosi dell'obesità adulta e infantile, anche attraverso campagne di screening basate sulla stratificazione del rischio; b) la garanzia del pieno accesso alle cure e ai servizi psicologici e chirurgici e ai trattamenti nutrizionali e farmaceutici; c) l'istituzione di reti regionali per l'assistenza alla persona con obesità e la loro integrazione con i centri preposti alla chirurgia bariatrica, le farmacie sul territorio, le case e gli ospedali di comunità, secondo un modello Hub and Spoke, anche in coordinamento con l'assistenza domiciliare attraverso i servizi di sanità digitale; d) la formazione e aggiornamento degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, nonché dei farmacisti; e) la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione volte al riconoscimento della patologia, degli stili di vita sani e al contrasto dello stigma e della discriminazione sociale.
Art. 5. (Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, presso il Ministero medesimo, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità, di seguito denominato « Osservatorio ». Con il medesimo decreto è definita la composizione dell'Osservatorio, assicurando la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative in materia di nutrizione e di alimentazione.
2. L'Osservatorio contribuisce alla stesura del Piano di cui all'articolo 4, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel Piano stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6. ( Screening della popolazione nelle farmacie)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i servizi per la diagnosi e gli screening della popolazione per l'obesità sono inseriti tra i servizi erogati dalle farmacie, in via sperimentale, al fine di individuare i soggetti patologici attraverso la misurazione dell'indice di massa corporea e di prevenire l'insorgenza della patologia.
2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'identificazione e il trattamento dei soggetti obesi sono inseriti tra gli obiettivi definiti dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
Art. 7. (Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ad eccezione dell'articolo 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.