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Disposizioni in materia di consulenti tecnici d'ufficio

S.1076 · titolo ufficiale: Istituzione di corsi di specializzazione per consulente forense in ambito civile, penale, amministrativo e tributario

stato: esame in comm., ultima attività il 03/06/2026. proposto da Sen. Silvestroni Marco ed altri, presentato il 20/03/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Istituzione di un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio)

1. La presente legge istituisce un corso base propedeutico all'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, di seguito denominato « corso base », e integra i requisiti per l'iscrizione previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109.

2. Partecipano al corso base i consulenti tecnici d'ufficio appartenenti ai rispettivi ordini e collegi professionali nonché, per le professioni non organizzate, i professionisti iscritti a un'associazione professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e i professionisti iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministero della giustizia, sentiti i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali competenti, stabilisce i programmi dei corsi base prevedendo distinte specializzazioni per consulente forense negli ambiti civile, penale, amministrativo e tributario, nonché la durata degli specifici insegnamenti.

4. I corsi base prevedono un numero complessivo di ore di insegnamento non inferiore a diciotto, organizzate in lezioni e in esercitazioni pratiche. I corsi base, nonché i relativi programmi di insegnamento, devono essere preventivamente comunicati al tribunale del capoluogo di provincia presso cui ha sede il soggetto organizzatore di cui al comma 7.

5. Il presidente del tribunale, su proposta dei consigli degli ordini e dei collegi provinciali competenti, nomina il corpo docente deputato alla formazione teorica e pratica dei candidati al corso base.

6. Il corpo docente è costituito da magistrati, avvocati iscritti all'ordine professionale e professionisti tecnici già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 24- bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, purché in possesso di speciali competenze tecnico-giuridiche e capacità didattiche.

7. La direzione e l'organizzazione dei singoli corsi base è affidata ai seguenti soggetti: ordini e collegi professionali provinciali o, d'intesa con gli stessi, università di riconosciuta competenza in ambito forense e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

8. Gli ordini e i collegi professionali provinciali designano il responsabile del progetto formativo, al quale sono affidati i seguenti compiti: a) predisporre il modulo formativo in conformità a quanto previsto ai commi 3 e 4, da sottoporre all'approvazione del tribunale; b) coordinare l'attività formativa; c) proporre, ai medesimi consigli degli ordini e dei collegi professionali provinciali, esperti qualificati per l'affidamento degli incarichi di docenza.

9. Ai fini dell'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, al termine del corso base è previsto il superamento di un esame finale.

10. La direzione di cui al comma 7 nomina la commissione di esame del corso base che è costituita da un presidente e da almeno quattro componenti esperti, di cui almeno un magistrato appartenente al tribunale civile e un magistrato appartenente al tribunale penale o alla procura della Repubblica presso il tribunale. Le funzioni di presidente sono esercitate da uno dei magistrati designati.

11. È a cura dell'interessato trasmettere l'attestato di frequenza e superamento dell'esame finale al proprio ordine o collegio professionale o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'associazione professionale di appartenenza, ai fini della verifica del requisito in sede di esame della domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici.

12. Gli ordini e i collegi professionali provinciali competenti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le associazioni professionali conservano un elenco di tutti coloro che hanno positivamente superato i corsi base.

13. Il costo del corso base è stabilito dai consigli dell'ordine o del collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza . La quota, a carico del candidato stesso, è destinata alla copertura delle spese e degli eventuali compensi dei docenti.

Art. 2. (Aggiornamento formativo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici istituito presso il Ministero della giustizia, i professionisti devono frequentare corsi o seminari di aggiornamento in materie giuridiche, processuali o metodologiche, riferite alle diverse discipline, della durata complessiva di almeno dodici ore nell'arco di tre anni.

2. In caso di inadempimento di quanto previsto dal comma 1, il professionista è sospeso dall'elenco nazionale dei consulenti tecnici fino a quando non abbia dimostrato di aver soddisfatto l'obbligo ivi previsto.

3. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento tengono conto degli aggiornamenti normativi e sono preventivamente autorizzati dal tribunale.

4. I corsi con verifica finale, da tenere in presenza, sono organizzati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7. I soggetti organizzatori trasmettono al tribunale competente, a mezzo di posta elettronica certificata, i programmi dei corsi o dei seminari di aggiornamento, corredati dei nominativi dei relativi docenti; decorsi quindici giorni dalla data di trasmissione, il corso si intende autorizzato.

5. A coloro che hanno superato la verifica finale è rilasciato l'attestato di partecipazione al corso o al seminario, che l'interessato trasmette all'ordine o al collegio professionale provinciale o all'associazione professionale, di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, o alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza; questi ultimi ne conservano copia allo scopo di coadiuvare il Ministero della giustizia in sede di aggiornamento periodico dell'elenco nazionale dei consulenti tecnici.

Art. 3. (Ulteriori disposizioni)

1. Il tribunale può effettuare controlli sul corretto adempimento, da parte dei soggetti organizzatori, in ordine a quanto stabilito dalla presente legge per l'organizzazione dei corsi base e di aggiornamento nonché dei seminari.

2. I professionisti già iscritti nell'elenco nazionale dei consulenti tecnici, istituito presso il Ministero della giustizia, alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro iscrizione con il solo obbligo di adempiere a quanto disposto dall'articolo 2 in ordine al percorso formativo di aggiornamento.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta ferma la normativa vigente.

Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

scheda ufficiale sul sito del Senato