Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dagli enti del Terzo settore per le loro attività
S.1134 · titolo ufficiale: Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dagli enti del Terzo settore per le loro attività
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 21/05/2024. proposto da Dep. Foti Tommaso ed altri, presentato il 08/05/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. All'articolo 71, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Fatto salvo quanto previsto dagli accordi e dalle intese stipulati ai sensi degli articoli 7 e 8, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni del primo periodo del presente comma non si applicano alle sedi e ai locali utilizzati esclusivamente o prevalentemente dagli enti del Terzo settore per attività di culto, che non rispettino i requisiti di sicurezza e accessibilità definiti, anche tenendo conto dell'impatto delle attività sul tessuto urbano circostante, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della salute, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli enti territoriali aggiornano i propri regolamenti sulla base del decreto di cui al secondo periodo ».