Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari
S.1167 · titolo ufficiale: Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari
stato: esame in comm., ultima attività il 03/02/2026. proposto da Sen. Floridia Aurora ed altri, presentato il 14/06/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 166)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, come stabilito dalla comunicazione della Commissione COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, recante una strategia “Dal produttore al consumatore” per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, anche mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti »; b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: « e-bis) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 “Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo” dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015; e-ter) contribuire all'adozione di misure idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, come stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 per migliorare l'efficienza della catena alimentare sotto il profilo delle risorse naturali e per ridurre lo spreco alimentare e per migliorare la sicurezza alimentare ».
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)
1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1 . Gli operatori del settore alimentare cedono gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari, i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario »; b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-bis . Gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, stipulano una convenzione, redatta su un modello definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno due soggetti donatari definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b) , di cui un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali ».
Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)
1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4 . Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto »; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Agli operatori della ristorazione che violino l'obbligo di cui al comma 4, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro. Per l'accertamento della violazione e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».
Art. 4. (Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)
1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1 . Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2 . Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinato al finanziamento di progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della shelf life dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili, e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
Art. 5. (Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)
1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione ».
Art. 6. (Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)
1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.
2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO 2 , di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del made in Italy .
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .