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Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico

S.1172 · titolo ufficiale: Disposizioni per promuovere lo sviluppo del turismo motoristico

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 09/07/2024. proposto da Sen. Berrino Gianni ed altri, presentato il 20/06/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Al fine di promuovere la cultura e la storia del settore automobilistico e motociclistico italiano, la presente legge è volta a incentivare il turismo motoristico, con particolare riguardo ai comuni che aderiscono all'associazione « Città dei motori ». Le iniziative previste dalla presente legge hanno l'obiettivo di accrescere le opportunità di promozione e di sviluppo turistico, favorendo la competitività dei territori e contribuendo alla crescita del turismo nazionale.

2. Ai fini della presente legge, per « turismo motoristico » si intende il turismo connesso ai territori con una vocazione motoristica, a livello produttivo, sportivo o culturale.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero del turismo, in collaborazione con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), promuove un modello di sviluppo turistico innovativo e distintivo, favorendo il coordinamento dei principali soggetti, pubblici e privati, rappresentativi del motorismo italiano, ivi incluse le associazioni imprenditoriali e di categoria più rappresentative.

Art. 2. (Consulta nazionale del turismo motoristico)

1. Al fine di coordinare l'offerta turistica nazionale riferita al turismo motoristico, nonché di rafforzare la rete delle città a vocazione motoristica, in modo da promuoverne la crescita economica, presso il Ministero del turismo è istituita la Consulta nazionale del turismo motoristico, di seguito denominata « Consulta ». La Consulta è composta da tre rappresentanti del Ministero del turismo, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'associazione « Città dei motori », con funzioni di vice presidente, da un rappresentante di ENIT - Agenzia nazionale del turismo, da un rappresentante dell'Automobile club d'Italia (ACI), da un rappresentante del Club ACI storico, da un rappresentante dell'Automotoclub storico italiano (ASI), da un rappresentante della Federazione motociclistica italiana (FMI) e da un rappresentante dello Stato maggiore della difesa. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative.

2. La Consulta, che si riunisce esclusivamente in modalità telematica, ha i seguenti compiti: a) proporre al Ministero del turismo atti di indirizzo e di coordinamento per favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori a vocazione motoristica, attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile; b) promuovere il prodotto turistico motoristico nazionale, dedicando particolare attenzione alle modalità di digitalizzazione e al tema della sostenibilità; c) favorire lo sviluppo della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato per il potenziamento dei servizi turistici inerenti al turismo motoristico; d) convocare annualmente la Conferenza nazionale del turismo motoristico al fine di favorire e consolidare le sinergie tra le proprie attività, quelle delle istituzioni, e quelle dei principali operatori nazionali e internazionali.

3. La Consulta, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale ricerche turistiche e dell'ENIT, svolge attività di studio finalizzate a promuovere il coordinamento tra enti pubblici e operatori privati, espressione di filiere turistiche e motoristiche rilevanti in termini di impatto economico, occupazione e numero di imprese.

4. Al fine di diffondere dati aggiornati e utili al settore del turismo motoristico la Consulta redige il Rapporto annuale sul turismo motoristico, documento di analisi strategica volto a illustrare i modelli di buone pratiche e il potenziale sviluppo economico e occupazionale collegato al turismo motoristico.

5. I componenti e il presidente della Consulta sono nominati con decreto del Ministro del turismo, che disciplina altresì le modalità di svolgimento dei compiti di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. Ai componenti della Consulta non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti fanno fronte ad eventuali costi di funzionamento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3. (Calendario nazionale degli eventi motoristici)

1. Il Ministro del turismo approva annualmente, su proposta della Consulta, il calendario nazionale degli eventi motoristici, comprensivo di tutti i principali eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico.

2. Al calendario di cui al comma 1 è data ampia diffusione nell'ambito delle attività ordinarie di comunicazione del Ministero del turismo e nel sito internet istituzionale del Ministero medesimo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4. (Indizione della « Motor Week , Giornate dell'orgoglio motoristico italiano »)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio storico motoristico italiano, di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo alla promozione dell'identità culturale nazionale, nonché di favorire l'attrattività, la competitività e il conseguente sviluppo economico dei territori dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, è istituita la « Motor Week , Giornate dell'orgoglio motoristico italiano », quale evento annuale promosso anche a livello internazionale. In tale settimana, le amministrazioni pubbliche competenti, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, possono promuovere iniziative e attività volte a garantire maggiore attenzione e informazione riguardo al settore motoristico italiano, nell'ambito delle rispettive competenze, anche attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

2. Il Ministero del turismo assicura annualmente la realizzazione di attività di promozione, di comunicazione e di sensibilizzazione sul tema del turismo motoristico, anche attraverso la creazione di un'apposita sezione sul portale « Italia.it ».

3. All'onere derivante dal comma 2 del presente articolo, pari a euro 300.000 per l'anno 2024 e a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 5. (Certificazione « Bandiera a scacchi »)

1. Al fine di valorizzare e sostenere il comparto motoristico italiano e il turismo a esso relativo, è istituita la certificazione distintiva « Bandiera a scacchi », attribuita agli enti locali il cui territorio sia caratterizzato da un'importante tradizione motoristica e agli operatori dei comparti turistico e motoristico che realizzano iniziative e attività in grado di attrarre flussi turistici, nazionali e internazionali, valorizzando il potenziale delle marche italiane.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy , da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri di assegnazione della certificazione di cui al comma 1.

Art. 6. (Fondo per il turismo motoristico)

1. Allo scopo di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica del comparto motoristico nel territorio nazionale, sostenere gli operatori del settore medesimo, nonché promuovere eventi, sportivi e culturali, mostre, fiere e raduni inerenti al turismo motoristico, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato « Fondo per il turismo motoristico », con una dotazione pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione, nonché le categorie di beneficiari delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Art. 7. (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 6 della presente legge, pari complessivamente a 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

scheda ufficiale sul sito del Senato