Istituzione del reddito di maternità
S.1176 · titolo ufficiale: Istituzione del reddito di maternità
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 03/07/2024. proposto da Sen. Gasparri Maurizio, presentato il 27/06/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1.
1. Al fine di ridurre le richieste di interruzione della gravidanza motivate dall'incidenza delle condizioni economiche, richiamate dall'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, è istituito il « reddito di maternità », che costituisce un beneficio economico, su base mensile, concesso su richiesta alle donne cittadine italiane residenti che si rivolgono a un consultorio pubblico o a una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
2. Il reddito di maternità di cui al comma 1 spetta nella misura di 1.000 euro mensili per dodici mensilità, a condizione che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza della richiedente non sia superiore a 15.000 euro, fino al compimento del quinto anno di età del bambino.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione di importo pari a 50 euro mensili, fino al compimento del quinto anno di età. Per ciascun figlio con disabilità spetta una maggiorazione pari a 100 euro mensili, fino al compimento del diciottesimo anno di età.
4. Durante la percezione del reddito di maternità la richiedente non ha diritto ad alcun'altra misura economica a sostegno della natalità legata all'ISEE, fatta eccezione per quella per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta e le modalità per l'erogazione del reddito di maternità.
Art. 2.
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Fondo per il reddito di maternità », con una dotazione di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 ottobre 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono adottati disposizioni regolamentari e provvedimenti amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dal secondo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 dicembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al secondo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.