assistenza sanitaria iscritti AIRE
S.1187 · titolo ufficiale: Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l'assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)
stato: assorbito, ultima attività il 09/06/2026. proposto da Sen. Borghese Mario Alejandro, presentato il 09/07/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Finalità)
1. Al fine di garantire l'effettiva tutela della salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la presente legge reca disposizioni volte a consentire ai cittadini pensionati italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'accesso alle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza garantiti ai cittadini residenti in Italia.
Art. 2. (Modifica dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: « Le prestazioni sanitarie garantite dal Servizio sanitario nazionale sono erogate gratuitamente anche ai pensionati italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Tali pensionati sono equiparati ai cittadini residenti in Italia per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sanitarie. I pensionati iscritti all'AIRE sono registrati presso l'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla base dell'ultima residenza in Italia o, in caso di assenza di una precedente residenza in Italia, presso l'azienda sanitaria locale designata dal Ministero della salute. Le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all'AIRE sono definite con regolamento del Ministero della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ».
Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, emana un regolamento che definisce le modalità operative per l'erogazione delle prestazioni sanitarie agli iscritti all'AIRE, inclusi i meccanismi di rimborso per le spese sanitarie sostenute all'estero.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .