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Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese operanti nel settore della distribuzione del canale HORECA

S.1223 · titolo ufficiale: Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese operanti nel settore della distribuzione del canale HORECA

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 25/09/2024. proposto da Sen. Gelmetti Matteo ed altri, presentato il 05/09/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, riconoscendo il ruolo che le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA ( Hotellerie-Restaurant-Catering ) svolgono per la diffusione delle eccellenze agroalimentari italiane, della promozione del made in Italy e dello sviluppo imprenditoriale dell'accoglienza, detta disposizioni per la certificazione della qualità dell'esercizio dell'attività distributiva al fine di: a) promuovere la qualificazione professionale delle imprese operanti nel settore della distribuzione del canale HORECA; b) migliorare i servizi offerti alle imprese operanti nel settore della distribuzione del canale HORECA e ai loro utenti finali.

Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definite: a) « attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA »: l'esercizio di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande in conto proprio presso i pubblici esercizi; b) « impresa di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA »: l'impresa, costituita in forma individuale o societaria, comprese le cooperative e i consorzi tra imprese, che svolge in regime di prevalenza economica l'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA.

Art. 3. (Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese operanti nel settore della distribuzione del canale HORECA)

1. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy l'Albo nazionale delle imprese operanti nel settore della distribuzione del canale HORECA, di seguito denominato « Albo ».

2. L'Albo è gestito e alimentato dal Ministero delle imprese e del made in Italy ed è pubblicato in una specifica sezione del sito internet del Ministero.

Art. 4. (Iscrizione all'Albo)

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA, iscritte presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con i codici ATECO 46.34 e 46.39, i cui ricavi, negli ultimi tre periodi d'imposta, siano costituiti per almeno il 70 per cento dall'attività di distribuzione di prodotti agricoli e alimentari in favore di pubblici esercizi appartenenti ai codici ATECO di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le imprese di cui al comma 1 presentano al Ministero delle imprese e del made in Italy , in proprio o per il tramite delle associazioni di categoria del settore presso cui sono iscritte, un'istanza corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà attestanti: a) l'iscrizione come impresa di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; b) l'assenza di condanne penali definitive registrate nel casellario giudiziale a carico del titolare o del legale rappresentante, o l'intervenuta riabilitazione; c) la regolarità contributiva dell'impresa; d) l'assenza di procedure, definite o in corso, a carico dell'impresa ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto e ogni altra idonea documentazione idonea a dimostrare il conseguimento, negli ultimi tre periodi di imposta, di una percentuale pari ad almeno il 70 per cento dei ricavi dall'attività di vendita di prodotti agricoli e alimentari in favore di pubblici esercizi appartenenti ai codici ATECO di cui all'allegato 1 alla presente legge.

3. Per l'iscrizione all'Albo è dovuto un contributo di euro cento. Per il mantenimento dell'iscrizione è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta, dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione. I contributi di cui al primo e secondo periodo possono essere aggiornati ogni quattro anni con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. I contributi di cui al comma 3 sono versati sull'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle imprese e del made in Italy .

5. All'atto dell'iscrizione all'istante è assegnato, in ordine cronologico, un numero univoco identificativo dell'iscrizione all'albo, che può essere utilizzato dall'iscritto per le proprie finalità commerciali e pubblicitarie.

Art. 5. (Comitato di vigilanza per l'albo nazionale delle imprese della distribuzione HORECA)

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy , Dipartimento per le politiche per le imprese, Direzione Generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy , è istituito il Comitato di vigilanza per l'albo nazionale delle imprese della distribuzione HORECA, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto da cinque membri, così designati: a) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy , che lo presiede; b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; c) due rappresentanti della categoria delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA; d) un rappresentante della categoria del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi.

3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy , di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere c) e d) , sono designati tra i soggetti indicati dalle associazioni di categoria dei rispettivi settori con almeno dieci anni di attività, le quali, previo invito del Ministero delle imprese e del made in Italy , possono presentare fino a un massimo di tre candidati, nel rispetto degli equilibri di genere, per la propria categoria di riferimento.

4. Il Comitato, che si riunisce almeno una volta all'anno, svolge le seguenti funzioni: a) fornire indicazioni ed esprimere pareri non vincolanti sulle proposte legislative e regolamentari che incidono sul settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA; b) elaborare proposte a supporto della politica di sviluppo del settore, anche con riguardo agli aspetti della sostenibilità; c) supportare le amministrazioni nella gestione e nell'alimentazione dell'Albo, come specificato nei commi da 5 a 10.

5. Il Comitato, con cadenza biennale, provvede alla revisione dell'Albo mediante verifica a campione, su almeno il 5 per cento degli iscritti, avente ad oggetto il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4 da parte delle imprese iscritte. Non sono sottoposte alla verifica le imprese che si sono iscritte all'Albo nei sei mesi antecedenti la scadenza del biennio.

6. Il Comitato dispone la sospensione dell'impresa di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA dall'Albo quando a carico di essa o dei suoi titolari o legali rappresentanti: a) siano in corso procedimenti di esecuzione civile o procedure ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; b) sia stata comminata una condanna con sentenza definitiva o un decreto penale di condanna irrevocabili, o sentenza di applicazione della pena per reati contro la pubblica amministrazione; c) sia stata accertata l'omissione del regolare pagamento di retribuzioni ai dipendenti o dell'esecuzione del versamento dei contributi assicurativi o previdenziali obbligatori; d) non sia stato versato il contributo annuale di cui all'articolo 4, comma 3, della presente legge.

7. La sospensione dell'impresa dall'Albo ai sensi del comma 6 è revocata quando cessa la causa che l'aveva determinata. La revoca della sospensione è subordinata all'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4.

8. Il Comitato dispone la cancellazione dell'impresa di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA dall'Albo su richiesta dell'impresa medesima, nonché nei seguenti casi: a) quando l'impresa abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 4; in tale caso l'impresa non può chiedere nuovamente l'iscrizione all'Albo finché non siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione; b) quando l'impresa sia dichiarata fallita o sia destinataria di altro provvedimento ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; c) quando a carico dell'impresa già destinataria di un provvedimento di sospensione o dei suoi titolari o legali rappresentanti si verifichi nuovamente, nel corso dei tre anni successivi al provvedimento, una delle cause di sospensione di cui al comma 6; d) quando l'impresa non abbia provveduto per tre anni consecutivi al pagamento del contributo di cui all'articolo 4, comma 3; e) quando l'impresa abbia cessato l'attività.

9. Le imprese per cui sia stata disposta la cancellazione dall'Albo possono presentare una nuova domanda di iscrizione all'Albo medesimo dopo il decorso di almeno due anni dalla data di cancellazione.

10. Ai componenti del Comitato, che durano in carica tre anni, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6. (Certificazione di qualità)

1. Le associazioni di categoria del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA possono certificare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 in capo alle imprese associate, rilasciando apposita certificazione di qualità.

2. Le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA che hanno ottenuto la certificazione di qualità ai sensi del comma 1 sono inserite automaticamente nell'Albo, previa comunicazione da parte dell'associazione di categoria che ha rilasciato il certificato di qualità, senza la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4.

3. Le imprese operanti nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande del canale HORECA sono autorizzate a utilizzare le certificazioni rilasciate ai sensi del comma 1 per le proprie finalità commerciali e pubblicitarie.

Art. 7. (Modalità di attuazione)

1. Con decreto direttoriale, adottato dal competente ufficio del Ministero delle imprese e del made in Italy , possono essere stabiliti o integrati i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è aggiornato con cadenza annuale l'allegato 1 alla presente legge.

Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 9. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

scheda ufficiale sul sito del Senato