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Istituzione del profilo professionale di assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43

S.1243 · titolo ufficiale: Istituzione del profilo professionale di assistente infermiere quale operatore di interesse sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43

stato: assegnato (no esame), ultima attività il 19/11/2024. proposto da Sen. Garavaglia Massimo, presentato il 24/09/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Istituzione del profilo professionale dell'assistente infermiere)

1. È istituito il profilo professionale sanitario dell'assistente infermiere.

2. L'assistente infermiere si aggiunge alle altre figure professionali dell'area sanitaria già previste dalla normativa vigente, con un livello intermedio tra quello dell'infermiere e quello dell'operatore sociosanitario.

Art. 2. (Formazione dell'assistente infermiere)

1. La formazione dell'assistente infermiere avviene nell'ambito delle scuole professionali per infermieri allo scopo istituite.

2. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano possono istituire le scuole professionali per assistente infermiere presso gli istituti ospedalieri.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la costituzione delle scuole professionali per assistenti infermieri, della durata complessiva di cinque anni, nonché i percorsi didattici, i piani di studio e i tirocini formativi delle scuole medesime.

4. Al percorso quinquennale della scuola professionale per assistenti infermieri si accede dopo il diploma di scuola secondaria di primo grado. Al triennio formativo finale si accede dopo avere terminato il biennio della scuola secondaria di secondo grado. Può altresì accedere al triennio formativo finale chi sia in possesso dell'attestato di qualifica di operatore sociosanitario.

5. Il diploma di scuola secondaria di secondo grado rilasciato dalla scuola professionale per assistente infermiere, dopo i cinque anni di studi secondari superiori ovvero dopo il triennio formativo finale, consente l'accesso a qualsiasi corso di laurea universitario.

Art. 3. (Funzioni svolte dall'assistente infermiere e contesto operativo)

1. L'assistente infermiere svolge tutte le funzioni infermieristiche di primo livello, è impiegato nell'assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale, nonché nelle strutture previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e collabora con le altre figure professionali, ferme restando le specifiche competenze.

2. L'assistente infermiere: a) opera nel contesto di tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semiresidenziale, negli istituti pubblici e privati profit e non profit ; b) collabora con le altre figure professionali nel campo dell'educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria; c) ha il diritto a ricevere un aggiornamento professionale continuo con i relativi crediti formativi di educazione continua in medicina (ECM); d) svolge compiti di tutorato con riconoscimento di crediti ECM.

Art. 4. (Elenco delle professioni sanitarie non mediche)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un elenco che individui in maniera puntuale gli ambiti professionali, le funzioni e le mansioni di tutte le professioni sanitarie non mediche.

Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

scheda ufficiale sul sito del Senato