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Terapie complementari

S.1251 · titolo ufficiale: Disposizioni in materia di terapie complementari e integrative

stato: esame in comm., ultima attività il 07/10/2025. proposto da Sen. Mazzella Orfeo, presentato il 01/10/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. Ai fini della presente legge, per « terapie complementari e integrative » si intendono le terapie volte ad alleviare la sofferenza fisica e psicologica dei pazienti, con l'obiettivo di contribuire al loro percorso riabilitativo e di accrescerne il benessere psicofisico, in modo da migliorare l'esperienza dell'ospedalizzazione o del recupero.

2. La presente legge, riconoscendo il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia della salute dell'individuo in maniera uniforme nell'intero territorio nazionale, nel rispetto degli articoli 32 e 117, comma terzo, della Costituzione, riconosce il valore terapeutico delle terapie complementari e integrative, tutela la libertà di scelta terapeutica dei cittadini e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari, nell'ambito di un rapporto consensuale e informato con il paziente.

3. Le terapie di cui al comma 1 rientrano tra le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale e possono essere somministrate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre idonee strutture sociosanitarie.

Art. 2. (Commissione permanente per la disciplina delle terapie complementari e integrative)

1. Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione permanente per la disciplina delle terapie complementari e integrative, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione è un organo consultivo del Ministro della salute e svolge i seguenti compiti: a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche in materia di terapie complementari e integrative, nell'ambito dei programmi generali di educazione alla salute, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e terapeutici in materia di terapie complementari e integrative, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline; c) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati terzi nell'ambito delle terapie complementari e integrative; d) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta; e) definisce un codice deontologico degli esperti in terapie complementari e integrative.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti della Commissione, che durano in carica tre anni e i cui componenti possono essere confermati una sola volta.

4. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

Art. 3. (Programmazione, attuazione e monitoraggio delle terapie complementari e integrative)

1. La Commissione definisce le modalità di realizzazione dei progetti di terapie complementari e integrative, nonché di partecipazione e di supervisione al loro svolgimento da parte del personale medico, del personale sanitario, dei familiari e delle altre figure eventualmente coinvolte, anche a seconda del contesto nel quale si svolgono i progetti e delle condizioni di salute dei pazienti, stabilendo i criteri generali di programmazione, di attuazione e di monitoraggio dei progetti medesimi.

Art. 4. (Requisiti per l'esercizio della professione di esperto in terapie complementari e integrative)

1. Al fine di esercitare la professione di esperto in terapie complementari e integrative sono necessari i seguenti requisiti: a) l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 5; b) il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 6; c) essere cittadino italiano, di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati terzi che abbiano completato le procedure di dichiarazione di valore dei propri titoli di studio; d) non aver riportato condanne penali con sentenze passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione.

Art. 5. (Istituzione dei registri per professionisti esperti in terapie complementari e integrative)

1. Presso gli albi e gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, delle professioni sanitarie e dei laureati in farmacia e in medicina veterinaria, sono istituiti appositi registri dei professionisti esperti in terapie complementari e integrative, che siano in possesso dei diplomi di formazione post-laurea di cui all'articolo 6.

2. I professionisti iscritti nei registri di cui al comma 1 del presente articolo possono definire pubblicamente la propria qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 decade nei seguenti casi: a) rinuncia dell'iscritto; b) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 6. (Corsi di formazione)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto col Ministro della salute, promuove l'istituzione di corsi post-laurea nelle terapie complementari e integrative, in conformità con le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Le istituzioni universitarie statali e non statali, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e nei limiti delle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi di formazione per il rilascio di master di primo e di secondo livello per il conseguimento del titolo di esperto in terapie complementari e integrative.

3. I master di cui al comma 2 possono essere rilasciati dalle istituzioni universitarie di cui al comma 1 a condizione che le medesime certifichino e attestino, attraverso idonea documentazione: a) la continuità operativa da almeno cinque anni; b) i curricula dei docenti, che devono aver svolto attività didattica continuativa da almeno cinque anni nelle discipline afferenti le terapie complementari e integrative; c) un numero minimo di dieci docenti.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Commissione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le materie e il programma di insegnamento dei master di cui al comma 2; b) il percorso formativo post-laurea per conseguire il titolo di cui al comma 2, della durata di almeno un anno per ogni singola disciplina, per un totale complessivo di almeno cento ore di lezioni teoriche, frontali o in modalità di formazione a distanza, e di almeno cinquanta ore annue di pratica clinica certificata; c) i criteri e le modalità per l'autorizzazione delle istituzioni universitarie statali e non statali e degli istituti privati di formazione al rilascio del titolo di cui al comma 2; d) le disposizioni per la predisposizione di un registro dei docenti; e) le disposizioni per la predisposizione di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.

5. L'attività di formazione prevede il superamento di un esame finale composto di una prova scritta, una prova orale e una prova clinica.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita l'equipollenza dei titoli di formazione per l'accesso ai corsi di cui all'articolo 6 conseguiti prima della data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni universitarie statali e non statali e presso gli istituti di formazione riconosciuti.

Art. 7. (Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

scheda ufficiale sul sito del Senato