Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944
S.1255 · titolo ufficiale: Istituzione della Giornata in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944
stato: esame in comm., ultima attività il 06/05/2025. proposto da Sen. Gasparri Maurizio, presentato il 01/10/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)
1. È istituita, il giorno 17 maggio di ogni anno, la « Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 », di seguito denominata « Giornata », con la finalità di far conoscere e ricordare, soprattutto alle nuove generazioni, i tragici episodi di violenza sessuale e fisica a danno delle popolazioni civili verificatisi nel mese di maggio del 1944.
2. La Giornata non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
Art. 2. (Celebrazioni per la Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944)
1. In occasione della Giornata, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni possono promuovere iniziative ed eventi celebrativi, con il coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado, università ed enti del Terzo settore, al fine di promuovere la conoscenza e tramandare il ricordo dei tragici fatti di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono prevedere: a) la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti e mostre sulle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944, sulla seconda guerra mondiale, sugli stupri di guerra e sulla violenza di genere; b) l'intitolazione di strade, luoghi, siti e monumenti alla memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944; c) la pubblicazione di studi e approfondimenti sul tema; d) l'assegnazione di premi, riconoscimenti, borse di studio per pubblicazioni, docufilm, rappresentazioni cineteatrali, tesi di laurea o di dottorato sulla storia degli eccidi e delle violenze del maggio 1944.
Art. 3. (Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2 nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024 e per ciascuno degli anni 2025 e 2026, un fondo con una dotazione pari a 150.000 euro annui denominato « Fondo per le iniziative in favore delle celebrazioni della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944 ».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.