le proposte di legge del Senato, spiegate semplici.

← tutte le proposte

Delega al Governo per l'organizzazione, la realizzazione, lo sviluppo e il potenziamento dei centri di elaborazione dati

S.1259 · titolo ufficiale: Delega al Governo in materia di organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati

stato: esame in comm., ultima attività il 14/10/2026. proposto da Sen. Basso Lorenzo, presentato il 04/10/2024.

in parole semplici

spiegazione non ancora disponibile.

testo ufficiale

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'organizzazione, il potenziamento e lo sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati, intesi come l'insieme delle risorse umane, fisiche, architettoniche, elettroniche e tecnologiche necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi, ivi inclusi i dispositivi elettronici, gli strumenti di elaborazione e di connettività nonché gli archivi digitali finalizzati al funzionamento dell'intera architettura informatica.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 33 -septies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: a) prevedere una disciplina di carattere generale per i centri di elaborazione dati, nel rispetto dei princìpi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale, definendo, in tale ambito, procedure autorizzative semplificate per la costruzione di nuove infrastrutture e il relativo codice ATECO; b) assicurare il potenziamento della rete elettrica nazionale per garantire la concreta attuazione dello sviluppo infrastrutturale; c) promuovere lo sviluppo tecnologico e sostenere l'economia digitale, incentivando gli investimenti pubblici e privati nel settore dei centri di elaborazione dati, come definiti dal comma 1; d) favorire il riconoscimento e la crescita del settore di cui alla lettera c) , ottimizzando l'utilizzo delle risorse e riducendo l'impatto ambientale, nel rispetto dei princìpi di semplificazione burocratica e delle disposizioni in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati; e) definire i parametri e i livelli di sicurezza, resilienza, ripristino ed efficienza energetica dei centri di elaborazione dati, nel rispetto degli standard e delle disposizioni internazionali in materia; f) facilitare la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni e delle imprese nonché l'offerta di servizi performanti ai cittadini attraverso lo sviluppo di competenze progettuali, di costruzione e di mantenimento delle infrastrutture ad alta tecnologia; g) adottare iniziative per garantire la competitività dell'Italia nelle strategie infrastrutturali e digitali europee e la sovranità tecnologica per le infrastrutture dei centri di elaborazione dati; h) promuovere la formazione e lo sviluppo di competenze specifiche nel settore dei centri di elaborazione dati, anche prevedendo l'istituzione di programmi educativi specifici in collaborazione con enti di alta formazione; i) agevolare il riutilizzo e la riqualificazione di siti con la presenza di centrali a carbone dismesse o in dismissione per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati e delle infrastrutture energetiche di supporto, anche attraverso incentivi finanziari; l) creare una cabina di regia interministeriale composta dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per coordinare lo sviluppo delle infrastrutture dei centri di elaborazione dati. La cabina di regia può collaborare con agenzie governative e aziende pubbliche e private per garantire risorse adeguate, stabilire punti di contatto unici e dare priorità ai progetti in linea con gli obiettivi di sicurezza nazionale, economici e ambientali; m) valutare l'accelerazione delle richieste per i progetti di nuovi centri di elaborazione dati che prevedano l'utilizzo di soluzioni energetiche pulite, le sperimentazioni innovative di teleriscaldamento e di raffreddamento, la riduzione di richieste di acqua; n) sostenere i sistemi di accumulo di energia a basso impatto ambientale per rendere i centri di elaborazione dati più sostenibili ed efficienti.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

scheda ufficiale sul sito del Senato