Disciplina della convocazione delle consultazioni elettorali e referendarie
S.1307 · titolo ufficiale: Disciplina della convocazione delle consultazioni elettorali e referendarie
stato: assegnato (no esame), ultima attività il 04/12/2024. proposto da Sen. Calenda Carlo ed altri, presentato il 21/11/2024.
in parole semplici
spiegazione non ancora disponibile.
testo ufficiale
Art. 1. (Introduzione dell'articolo 133- bis della Costituzione in materia di convocazione delle consultazioni elettorali e referendarie)
1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente: « Art. 133- bis . — Le consultazioni elettorali e referendarie indette nello stesso anno per il rinnovo delle Camere e degli organi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum popolari di cui agli articoli 75 e 138 si svolgono contestualmente in un'unica data. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88, le elezioni hanno luogo in ogni caso nei termini di cui all'articolo 61. Le elezioni suppletive per una delle Camere si svolgono nei termini previsti dalla legge elettorale. Ai fini dell'accorpamento delle consultazioni di cui al primo comma, la legge adegua la disciplina di indizione dei referendum e gli ordinamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, anche in deroga agli statuti regionali, in ordine alla durata dei rispettivi mandati rispetto alla scadenza naturale e alla convocazione dei comizi elettorali ».
Art. 2. (Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per le consultazioni elettorali e referendarie successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 133- bis , quarto comma, della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, la data annuale delle consultazioni è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Col medesimo decreto si provvede all'adozione degli atti necessari per la convocazione dei comizi e per l'indizione dei referendum .
2. Ai fini di cui al comma 1, nei casi di scioglimento dei consigli regionali e di decadenza o dimissioni dei presidenti delle regioni successivi alla data annuale delle consultazioni, i consigli e le giunte delle regioni medesime rimangono in carica fino alla data annuale delle consultazioni dell'anno successivo, anche in deroga ai rispettivi statuti.
3. Ai fini di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale di cui all'articolo 116 della Costituzione, la convocazione delle elezioni amministrative è effettuata secondo la disciplina vigente nelle regioni a statuto ordinario, anche in deroga alle competenze riconosciute nei rispettivi statuti in materia di ordinamento degli enti locali.